SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 27 febbraio 2016, n. 3691
Ritenuto in fatto
In data 8/7/2015 la Guardia di Finanza di Como notava B.T. mentre oltrepassava il valico di confine di (omissis) a bordo di un’autovettura; trattandosi di persona già nota alla P.G. perché indagata per riciclaggio, in procedimento nel quale gli era stata sequestrata una rilevante somma di denaro occultata sulla persona, il B. veniva, pertanto, sottoposto da una pattuglia ad attività di pedinamento a vista, conclusasi presso un appartamento in (…), allorché il predetto veniva bloccato e veniva ispezionata la borsa che aveva prelevato dalla sua vettura, ove venivano rinvenuti tre pacchetti contenenti Euro 240.000,00 in contanti, sottoposti a sequestro, al pari di banconote per Euro 870,00 rinvenute nel suo portafogli, documentazione varia, due telefoni cellulari, un navigatore cellulare, l’autovettura all’interno della quale veniva scoperto un doppio fondo ricavato dietro le bocche di areazione al centro del cruscotto, ed altro (verbale ali. 1 alla c.n.r. prot. n. 404016/15 dell’8/7/2015). La perquisizione veniva, quindi, estesa alla residenza dell’indagato sita in (omissis) e portava altresì al sequestro di altre banconote per 6.700,00 Euro e 600,00 franchi svizzeri, telefoni cellulari, un computer portatile ed altra documentazione (verbale all. 2 alla c.n.r. prot. n. 404016/15 dell’8/7/2015). La P.G. rilevava l’incoerenza tra l’ingente denaro sequestrato al B. , i modesti redditi da questo dichiarati e le dispendiose e rischiose modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera all’Italia, ed eseguiva i sequestri ipotizzando la commissione del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen., per avere il B. trasferito il denaro in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza quantomeno dal reato di cui all’art. 4 del d.lgs. 74/2000, con riferimento a smobilizzazioni di investimenti non dichiarati e costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. Con un unico decreto in data 9/7/2015, poi, il P.M. presso il Tribunale di Como convalidava le perquisizioni ed i sequestri, ritenuti avere ad oggetto cose pertinenti il reato di cui all’art. 648 ter cod. pen..
Con ordinanza in data 7/9/2015 il Tribunale del Riesame di Como, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell’interesse del B. , dichiarava nullo per incompetenza territoriale il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio effettuati in (…), confermando invece il decreto di convalida con riferimento al sequestro dei beni avvenuto presso la residenza dell’indagato in (omissis) .
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l’indagato che, sollevando tre diversi motivi di gravame, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame confermato la convalida del sequestro operato a (…) con motivazioni che possono adattarsi solo al sequestro operato a Milano e senza dar conto di una concreta condotta di impiego e/o di trasferimento e/o di sostituzione delle somme rinvenute in (…) e, in generale senza adeguatamente motivare sulla ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui all’art. 648 ter cod. proc. pen., secondo l’impostazione del P.M., ovvero di quella di cui all’art. 648 ter 1, secondo l’impostazione della P.G., limitandosi a valorizzare il mero possesso di denaro.
3.2 Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per essersi limitato il Tribunale a verificare l’astratta configurabilità del reato, omettendo di pronunciarsi sulla verifica della concreta sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi accusatoria, pur dinanzi alla discrasia tra l’ipotesi avanzata dalla PG nel verbale di sequestro e quella formulata dal P.M. nel decreto di convalida.
3.3 Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per aver omesso il Tribunale di motivare in ordine alla censura avanzata con memoria in data 1.9.2012, con la quale si eccepiva la non configurabilità del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il reato presupposto risulti commesso in data precedente l’entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto tale reato.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché tutte le doglianze sono manifestamente infondate o generiche. Giova anzitutto chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). In particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, l’ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l’adozione di una misura cautelare reale.
4.1 Quanto al primo motivo di ricorso, attinente all’asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concreta condotta di impiego e/o di trasferimento e/o di sostituzione delle somme rinvenute in Como, il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato non presenta i vizi denunciati, in quanto esprime un’articolata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, rilevando come le circostanze del fatto che avevano portato alle attività di perquisizione e sequestro giustificavano senza dubbio la formulazione di un’ipotesi accusatoria di riciclaggio, e che comunque, con riferimento all’ipotesi di autoriciclaggio, la pur incerta destinazione delle somme appena importate in Italia non precludeva ‘di configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata’. Ciò sulla base di considerazioni di fatto non censurabili in sede di legittimità, in quanto immuni da contraddittorietà o illogicità manifeste: in particolare, si è riconosciuto che concorrevano ad integrare il fumus dell’ipotizzato reato il rinvenimento di una rilevante somma di denaro in contanti, ripartita e confezionata con modalità tali da implicare una loro pronta circolazione, con suddivisione in mazzette di banconote di grosso taglio, in possesso di un soggetto che aveva appena varcato il confine di Stato a bordo di automobile con un doppio fondo occultato, e che peraltro già pochi mesi prima era stato fermato in un aeroporto con 180.000,00 Euro in contanti, e si è indicato tra le circostanze significative anche il rinvenimento nella propria abitazione, in provincia di Como, di altro denaro contante, che si rilevava essere stato ‘analogamente riposto in bizzarri involucri’, per evidenziare infine che si tratta di elementi indiziari circa l’esistenza di un traffico di valuta di provenienza illecita, atteso anche che i redditi del possessore non giustificavano in alcun modo tali disponibilità.
Si tratta di argomentazioni immuni da vizi logici, che non si limitano a valorizzare il mero possesso di denaro, come si assume con il primo motivo di gravame, e che giustificano la sussistenza del fumus, presupposto non solo del sequestro operato in Milano, ma anche di quello operato in provincia di Como, di cui si discute in questa sede, ed in relazione ad entrambi i giudici del riesame hanno riconosciuto essere legittimamente sequestrabili, in considerazione della natura dell’ipotesi di reato contestata, ‘sia il denaro (costituente vero e proprio corpo del reato), sia tutti i supporti cartacei e informatici rinvenuti (onde provare i movimenti di tale denaro e gli spostamenti del soggetto)’, oltre all’automobile predisposta per occultare il corpo del reato.
Deve, poi, sul punto rilevarsi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093). Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato argomenta in maniera più che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro, facendosi riferimento, quanto al fumus, alla ipotizzabile provenienza illecita dei beni trasferiti dalla Svizzera in modo idoneo ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza, con conseguente astratta possibilità di formulare tanto ‘un’ipotesi accusatoria relativamente ad una condotta di riciclaggio’, quanto la configurabilità del reato di ‘autoriciclaggio’, in considerazione della ‘ancora incerta destinazione di dette somme (del resto appena importate in Italia)’, tale da non precludere di ‘configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata’. Ciò si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente riconosciuto che in materia di sequestro il giudice del riesame deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un fumus di reato, ben potendo confermare il provvedimento anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica di tale fatto (sez. 6 n. 24126 del 8/5/2008, Rv. 240370; sez. 1 n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069): nel caso di specie, infatti, il Tribunale, con riferimento al medesimo fatto come sopra rappresentato, ha legittimamente ritenuto di dovere confermare il provvedimento impugnato, sia pure in relazione ai reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, quantomeno nella fattispecie tentata.
4.2 Le circostanze sopra ricordate evidenziano anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione, concernente la verifica della concreta sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi accusatoria, che si sostiene omessa dal provvedimento impugnato, atteso che le congrue argomentazioni dinanzi riportate evidenziano, invece, come i giudici del riesame abbiano individuato una pluralità di elementi concreti che consentono di riconoscere l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, null’altro essendo richiesto in questa fase. Come ripetutamente ricordato da questa Corte, infatti, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il ‘fumus commissi delicti’ in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, Rv. 263053; sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Rv. 250397).
4.3 Manifestamente infondato è infine anche l’ultimo motivo del ricorso, concernente l’ipotesi di reato di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen. introdotto dalla legge 14 dicembre 2014 n. 186, attesa l’irrilevanza della realizzazione, in epoca antecedente l’entrata in vigore di tale normativa, delle condotte di cui all’art. 4 D. Lgs. 74/2000 assunte ad ipotesi di reato presupposto: va premesso che impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 cod. pen. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore della I. 15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648 ter risulta posto in essere in data 7 luglio 2015, ben successivamente all’introduzione della predetta normativa, e soprattutto non può ritenersi significativo che il Tribunale del riesame non abbia esplicitamente argomentato sul punto, dovendosi ritenere assorbente il rilievo che il Tribunale abbia comunque ritenuto configurabile ‘un’ipotesi accusatoria relativamente ad una condotta di riciclaggio’ – di per sé sufficiente a giustificare il sequestro – pur riconoscendo che in questa fase delle indagini ‘l’incolpazione e necessariamente fluida’, tanto da ritenere non preclusa nemmeno l’ipotesi dell’autoriciclaggio, quantomeno nella fattispecie tentata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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