Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 16 luglio 2015, n. 14916
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 4 gennaio 2005, il Tribunale di Caltanissetta condannava la convenuta G.B. ad arretrare l’ampliamento e la sopraelevazione del proprio fabbricato, realizzati in data successiva all’acquisto della proprietà e oggetto di domanda di concessione in sanatoria, ad una distanza di metri dieci dal fabbricato di proprietà dell’attore C.E. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della G. , condannava il C. ad arretrare la sopraelevazione del proprio fabbricato, comprensiva del balcone, ad una distanza di metri dieci dal fabbricato della G. ; con la precisazione che qualora, eseguito l’arretramento, il (balcone si fosse trovato a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine con la proprietà della convenuta, il C. avrebbe dovuto eliminare il balcone ovvero arretrarlo sino a rispettare la distanza legale.
Avverso questa sentenza C.E. proponeva appello, cui resisteva G.B. , la quale proponeva altresì appello incidentale.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 13 giugno 2008, rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese del grado.
Quanto al primo motivo dell’appello principale, con il quale il C. lamentava ultrapetizione assumendo che la G. non aveva formulato la domanda di arretramento, la Corte d’appello rilevava che la G. si era doluta che il C. avesse “realizzato la sopraelevazione del proprio fabbricato, con un balcone sporgente, senza il rispetto delle distanze di legge e con la illegittima costituzione di una servitù di veduta”, ed aveva chiesto la condanna del C. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi in relazione alle predette opere. Tanto bastava, ad avviso della Corte, per ritenere che la domanda riconvenzionale della convenuta riguardasse tanto la sopraelevazione quanto il balcone.
Con riferimento al secondo motivo dell’appello principale, con cui il C. deduceva che la statuizione di arretramento non teneva conto della contestuale condanna della G. all’arretramento del proprio fabbricato, il che avrebbe comportato il rispetto della distanza di dieci metri, la Corte rilevava che la condanna all’arretramento disposta nei confronti della G. concerneva solo la sopraelevazione e non l’intero edificio, con la conseguenza che, anche dopo l’esecuzione della condanna, sarebbe pur sempre rimasta la violazione delle distanze per effetto della sopraelevazione del C. rispetto al preesistente corpo di fabbrica della G. .
La Corte rigettava altresì il terzo motivo dell’appello principale, con il quale il C. si doleva che il Tribunale non avesse considerato che egli si era limitato a sopraelevare e non ad ampliare orizzontalmente il proprio fabbricato, sicché il fabbricato stesso era rimasto alla distanza preesistente. In proposito, la Corte territoriale rilevava che la sopraelevazione costituisce una nuova costruzione, in quanto tale soggetta all’osservanza delle norme sulle distanze.
Quanto all’appello incidentale, la Corte d’appello rigettava innanzitutto il primo motivo, con il quale la G. aveva censurato la condanna all’arretramento del proprio edificio, sostenendo che già prima dell’acquisto dell’edificio, lo stesso si trovava ad una distanza inferiore a quella legale, sicché nessuna violazione di tale distanza le poteva essere addebitata. In proposito, la Corte d’appello rilevava che la condanna concerneva l’arretramento non dell’intero fabbricato, ma solo della sopraelevazione che, in quanto nuova costruzione, era soggetta all’obbligo della distanza.
La Corte nissena rigettava poi il motivo di appello incidentale concernente l’asserito acquisto per usucapione del diritto al mantenimento di una distanza inferiore a quella legale, osservando che la G. non aveva fornito la prova del completamento delle costruzioni da oltre un ventennio al momento della proposizione della domanda riconvenzionale.
La Corte d’appello rigettava anche il terzo motivo dell’appello incidentale, con cui la G. si doleva della mancata applicazione dell’art. 2058 cod. civ., rilevando che la detta disposizione non opera in relazione ad azioni intese a far valere, come nella specie, un diritto reale.
Da ultimo, la Corte d’appello rigettava l’ultimo motivo dell’appello principale, ritenendo che correttamente il Tribunale avesse compensato integralmente le spese del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza C.E. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
G.B. ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere proposta la domanda di riduzione in pristino non solo del balcone ma anche del fabbricato, atteso che il tenore letterale dell’atto di parte rendeva evidente che l’unica doglianza era riferita al balcone sporgente. A conclusione del motivo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “la domanda di arretramento a distanza legale di una sopraelevazione deve essere compiutamente formulata, indicando quali distanze legali sarebbero state violate”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, riproponendo la questione della illogicità dell’ordine di ripristino emesso nei suoi confronti in presenza di una condanna della G. all’arretramento del proprio fabbricato a dieci metri, atteso che l’esecuzione di tale condanna non poteva non condurre all’affermazione della inesistenza della violazione addebitatagli.
3. Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., sostenendo che, non avendo egli ampliato il proprio fabbricato in orizzontale, ma essendosi limitato a sopraelevare il fabbricato preesistente, non poteva avere realizzato alcuna violazione delle distanze. A conclusione del motivo il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: “1) in caso di sopraelevazione di un secondo piano solo verticalmente può essere reclamata dal fabbricato frontistante, che ha violato la distanza legale, il rispetto di 10 mt di distanza l’uno dall’altro?; 2) in caso di balcone distante dalla linea finale cm 0,88 dal confine, la distanza da rispettare è di un metro o di un metro e mezzo dal confine?”.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la G. lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella omessa motivazione circa la dedotta insussistenza delle condizioni per disporre la condanna all’arretramento, atteso che il fabbricato di sua proprietà, già al momento dell’acquisto, si trovava ad una distanza inferiore di dieci metri dall’edificio frontistante, sicché non poteva configurarsi la denunciata violazione dell’art. 873 cod. civ.. Ed ancora, la G. deduce la omessa considerazione da parte della Corte d’appello del fatto che il suo edificio e quello del C. erano stati realizzati dall’unico proprietario a distanza inferiore di dieci metri l’uno dall’altro (mt 8,90), sicché si versava in ipotesi di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.
5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ., dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 1362 cod. civ. rilevando che le risultanze istruttorie avevano dimostrato la esistenza da oltre venti anni della sopraelevazione e quindi l’intervenuta usucapione del diritto a mantenere le opere in ampliamento. La Corte d’appello avrebbe comunque errato nel ritenere che ai fini del maturarsi della prescrizione acquisitiva si dovesse avere riguardo al momento di completamento delle opere, giacché ciò che rileva ai fini dell’usucapione è il possesso continuato per venti anni; e, nella specie, il possesso era stato accertato a far data dal 1979, sicché alla data di proposizione della domanda (2000), il ventennio era maturato.
A conclusione del motivo la ricorrente incidentale formula il seguente quesito di diritto: “se il termine per la prescrizione acquisitiva di cui all’art. 1158 c.c. decorre dall’inizio del materiale possesso e dell’esecuzione delle opere di ampliamento e sopraelevazione, con riferimento alle quali si chiede il riconoscimento del diritto”.
6. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento al rigetto del terzo motivo di gravame, concernente la eccessiva onerosità della disposta reintegra in forma specifica, dolendosi in particolare sia del fatto che il disposto arretramento non poteva essere eseguito parzialmente, sia e soprattutto del fatto che per la sopraelevazione era intervenuta concessione in sanatoria; circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere non operante il principio di diritto di cui la stessa ha invece fatto applicazione.
7. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, atteso che lo stesso, anche a prescindere dalla formulazione del quesito di diritto, non considera le ragioni poste dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione sul corrispondente motivo di appello. In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che nella formulazione della comparsa di costituzione della convenuta, la richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi “in relazione alle predette opere” dovesse essere riferita chiaramente sia alla realizzazione del balcone, sia alla sopraelevazione. Il ricorrente si limita a ribadire che la convenuta non aveva formulato richiesta di arretramento con riguardo alla sopraelevazione, ma non indica alcuna ragione per cui la interpretazione dell’atto processuale offerta dalla Corte territoriale non fosse corretta.
Peraltro, essendo stato denunciato un error in procedendo ed essendo, quindi, questa Corte giudice del fatto processuale, il Collegio rileva che la formulazione della comparsa di costituzione era chiaramente riferibile sia al balcone, sia e soprattutto alla sopralevazione, alla quale la G. ha fatto chiaramente riferimento, includendola tra le “opere” delle quali ha chiesto la riduzione in pristino.
8. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile atteso che lo stesso non considera minimamente le ragioni poste a fondamento della reiezione del secondo motivo di appello. Invero, la Corte d’appello ha rilevato che la contestuale condanna della G. ad arretrare l’ampliamento del proprio edificio non coinvolgeva l’intero fabbricato, sicché la perdurante esistenza della parte originaria del fabbricato stesso, prima dell’intervento edificatorio oggetto di causa, comportava per il ricorrente, proprietario dell’edificio frontistante, la necessità di osservare la distanza di dieci metri. Il ricorrente principale, invece, si limita a rilevare una contraddittorietà di motivazione in realtà inesistente, e non muove censure puntuali e specifiche al ragionamento della Corte d’appello.
9. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile sia, ancora una volta, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine alla reiezione del terzo motivo di appello, consistente in ciò che la sopraelevazione, in quanto nuova opera, è assoggettata all’obbligo del rispetto della distanza legale applicabile al momento della sopraelevazione, essendo invece irrilevante il fatto che il corpo di fabbrica preesistente si trovi ad una distanza inferiore a quella legale; sia per la inidoneità dei quesiti di diritto, in quanto il primo non tiene conto di quanto affermato dalla Corte d’appello e il secondo costituisce un mero interpello, in quanto tale inammissibile.
10. Venendo ai motivi del ricorso incidentale, il primo è infondato, atteso che la Corte d’appello, nel ritenere che anche per la sopraelevazione realizzata dalla G. valesse il medesimo principio applicato alla sopraelevazione del ricorrente principale, ha correttamente qualificato la realizzazione oggetto di giudizio come una nuova costruzione, in quanto tale soggetta al regime delle distanze legali vigente all’epoca della sopraelevazione o dell’ampliamento.
La ricorrente incidentale insiste nel dedurre che i due fabbricati si trovavano prima degli interventi oggetto del presente giudizio ad una distanza inferiore a dieci metri, pretendendo che da tale rilievo possa discendere la legittimità della sopraelevazione in prosecuzione rispetto al preesistente corpo di fabbrica, omettendo di considerare che per le nuove costruzioni sussiste l’obbligo della osservanza delle distanze. In proposito, è sufficiente ricordare che “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” (Cass. n. 21059 del 2009; Cass. n. 15527 del 2008).
Quanto, poi, alla denunciata omessa considerazione della riferibilità all’originario unico proprietario della realizzazione dei due edifici a distanza inferiore a dieci metri, si deve rilevare che si tratta di omissione che non incide su un fatto decisivo per il giudizio, atteso che nel presente giudizio non si discute della posizione degli originari corpi di fabbrica ma delle sopraelevazioni e degli ampliamenti eseguiti successivamente dalle parti.
11. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale ci si duole della mancata considerazione che la sopraelevazione, essendo stata iniziata nel 1979, avrebbe comportato la usucapione del diritto al mantenimento della stessa ad una distanza inferiore a quella legale, è infondato..
Premesso che, in linea di principio, “è ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (Cass. n. 3979 del 2013), deve qui rilevarsi che la Corte d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, né quanto all’ampliamento, né con riferimento alla sopraelevazione possa ritenersi maturato il ventennio per la prescrizione acquisitiva.
Quanto alla sopraelevazione, la Corte d’appello ha escluso la prescrizione acquisitiva osservando che, pur se poteva ritenersi provato che l’attività di sopraelevazione era iniziata nel 1979, non poteva dirsi altrettanto con riguardo al completamento della sopraelevazione, sicché, essendo la domanda stata proposta nel 2000, non vi era certezza dell’intervenuto completamento della stessa da oltre un ventennio. La ricorrente incidentale non deduce elementi idonei a superare il convincimento espresso dalla Corte territoriale. Se, infatti, può convenirsi con la ricorrente incidentale che occorre avere riguardo al momento iniziale dell’attività edificatoria volta alla realizzazione della sopraelevazione (arg. da Cass. n. 5162 del 1994), sta di fatto che dallo stesso controricorso emerge che la domanda con la quale il C. ha chiesto la condanna della G. al ripristino dello stato dei luoghi è stata proposta con atto di citazione in data 8 gennaio 1999, notificato il 27 marzo 1999.
Ne consegue che la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello sul punto, ancorché con motivazione da correggere nei sensi sopra indicati, è tuttavia conforme a diritto, nella parte in cui ha escluso la maturazione della usucapione, atteso che la generica indicazione secondo cui l’attività sarebbe iniziata nel 1979, tenuto conto della data di notificazione dell’atto di citazione, integrante la interruzione del possesso utile ai fini della usucapione della servitù, non integra una prova certa dell’inizio dell’attività da oltre venti anni alla data della notificazione della citazione.
12. Il terzo motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello si è attenuta al principio per cui “l’art. 2058, secondo comma, cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (Cass. n. 11744 del 2003; Cass. n. 2398 del 2009; Cass. n. 2359 del 2012).
La pretesa della ricorrente incidentale di desumere dalla intervenuta concessione in sanatoria una deroga all’indicato principio si scontra con il principio per cui “la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi quelle di cui agli artt. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, concernenti rispettivamente la licenza e la concessione per costruire; norme, queste, che riguardano solo l’aspetto formale dell’attività costruttiva e non contengono regole da osservarsi nelle costruzioni, come richiesto dall’art. 871 cod. civ. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l’avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno” (Cass. n. 10173 del 1998; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 17286 del 2011).
13. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione, per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa, tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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