Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 16 gennaio 2015, n. 1945
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere
Dott. TADDEI Margherita B. – Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto – rel. Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2318/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 28/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere
Dott. TADDEI Margherita B. – Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto – rel. Consigliere
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2318/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 28/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima citta’ il 19 febbraio 2010, appellata da (OMISSIS), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai reati di cui agli articoli 594 e 612 c.p. contestati al capo B), perche’ estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine alla residua imputazione di estorsione – al medesimo ascritta per avere mediante minacce costretto (OMISSIS) a consegnargli ogni giorno panini che non pagava – alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed euro 240 di multa. In particolare, i giudici dell’appello ritenevano utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa, risultata poi irreperibile in dibattimento malgrado le ricerche effettuate, sul rilievo che costui non risultava essersi volontariamente sottratto al dibattimento e che pertanto era applicabile la disciplina dettata dall’articolo 512 c.p.p. alla luce dei principi stabiliti dall’articolo 526 c.p.p., comma 1 bis, che preclude la utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali, ove le stesse siano frutto di una libera scelta di elusione del contraddittorio.
Sottolineavano i giudici a quibus che le dichiarazioni della persona offesa risultavano confermate dalle deposizioni rese dalle due guardie girate (OMISSIS) e (OMISSIS) – cui si riferivano gli addebiti di cui al capo B) – fate intervenire sul posto dalla stessa parte offesa (OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnova la eccezione di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa alla luce di principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010.
Si lamenta, poi, che i giudici del gravame abbiano ritenuto che le dichiarazioni delle guardie giurate confermassero quanto asserito dalla parte offesa, senza alcuna puntualizzazione al riguardo: il che assume rilevanza, in quanto tali dichiarazioni possono avere risalto solo ove ritenute da sole concludenti sul piano della dimostrazione della responsabilita’ dell’imputato. I giudici del gravame, inoltre, non si sarebbero misurati con i rilievi difensivi concernenti la durata dei fatti ascritti, se cioe’ la condotta dell’imputato avesse riguardato solo l’episodio del (OMISSIS) o anche fatti precedenti e in che termini: circostanze, queste, non chiarite dalla parte offesa e per le quali era indispensabile la sua deposizione dibattimentale e per le quali i generici riferimenti alle dichiarazioni delle guardie giurate si rivelano inconcludenti.
Il ricorso e’ fondato. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell’articolo 6 CEDU – cosi’ come interpretato, da ultimo, dalla sentenza della Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito – solo se il pregiudizio cosi’ arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equita’ del processo nel suo insieme. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione dell’articolo 6 CEDU in un caso in cui le dichiarazioni rese in sede di indagini, acquisite in dibattimento ex articolo 512 bis c.p.p., non erano, pero’, da considerarsi indispensabili per sostenere la fondatezza dell’accusa, essendo quest’ultima risultata provata alla luce di ulteriori emergenze processuali).
(Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 – dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771).
Le Sezioni Unite di questa Corte, d’altra parte, gia’ in precedenza – come puntualmente evidenziato dal ricorrente – avevano avuto modo di affermare (in contrasto con quanto ritenuto dai giudici a quibus, che hanno totalmente omesso di misurarsi il principio affermato dal collegio allargato) secondo il quale ai fini dell’operativita’ (articolo 526 c.p.p., comma 1 bis) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’ sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non e’ necessaria la prova di una specifica volonta’ di sottrarsi al contraddittorio, ma e’ sufficiente – in conformita’ ai principi convenzionali (articolo 6 CEDU) – la volontarieta’ dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione. (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 – dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250198).
In tale pronuncia si e’ in particolare messo in risalto la circostanza che, alla luce della giurisprudenza della CEDU in tema di giusto processo, l’acquisizione come prova di dichiarazioni assunte senza contraddittorio non risulta di per se’ in contrasto con l’articolo 6 della CEDU, ma sussistono precisi limiti alla loro utilizzazione probatoria, al fine di impedire che l’imputato possa essere condannato sulla base esclusiva o determinante di esse. Pertanto, l’ammissibilita’ di una prova testimoniale unilateralmente assunta dall’accusa puo’ risultare conforme al dettato del citato articolo 6, ma affinche’ il processo possa dirsi equo nel suo insieme in base ad una lettura congiunta dell’articolo 6, commi 1 e 3, lettera d), una condanna non deve fondarsi esclusivamente o in maniera determinante su prove acquisite nella fase delle indagini e sottratte alla verifica del contraddittorio, anche se differito. Il principio affermato dalla giurisprudenza europea e’ dunque che “i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell’articolo 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne’ nella fase istruttoria ne’ durante il dibattimento” (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia; sent. 13 ottobre 2005, Bracci, cit; sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia; sent. 19 ottobre 2006, Majadallah, cit; sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia), e cio’ anche quando il confronto e’ divenuto impossibile per morte del dichiarante o per le sue gravi condizioni di salute (sent. 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia; sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia), ovvero quando l’irreperibilita’ del dichiarante sia giuridicamente giustificata da un diritto di costui al silenzio, come nel caso di coimputati (sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia) o di imputati di reato connesso (sent. 27 febbraio 2001, Luca c. Italia).
In sostanza – si e’ sottolineato – dall’articolo 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto – recepita nel nostro ordinamento tramite l’ordine di esecuzione contenuto nella Legge 4 agosto 1955, n. 848, articolo 2 – che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non puo’ fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne’ nella fase istruttoria ne’ durante il dibattimento.
Alla stregua di tali principi emerge che l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato in ordine alla condotta asseritamente estorsiva, deriva in via del tutto prevalente – secondo quanto puntualizzano gli stessi giudici a quibus – dalle dichiarazioni della persona offesa, non potuta esaminare in dibattimento per la sua irreperibilita’, senza che a tal proposito assuma un qualche risalto la volontarieta’ o meno di tale status, come erroneamente affermato dai giudici del gravame. Ne’ possono evocarsi le dichiarazioni rese dalle guardie giurate, giacche’ – secondo la prospettiva additata nella sentenza impugnata – le loro dichiarazioni sono state reputate significative solo come elementi di conferma della attendibilita’ di quanto denunciato dalla persona offesa, le cui dichiarazioni dovevano essere vagliate “con ogni opportuna cautela”, secondo quanto affermato dalla pronuncia richiamata dalla stessa sentenza di appello.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna relativa al capo A) della rubrica perche’ il fatto non sussiste, non ravvisandosi i presupposti – atteso anche il prossimo maturarsi dei termini di prescrizione – che legittimino un eventuale giudizio di rinvio.
Sottolineavano i giudici a quibus che le dichiarazioni della persona offesa risultavano confermate dalle deposizioni rese dalle due guardie girate (OMISSIS) e (OMISSIS) – cui si riferivano gli addebiti di cui al capo B) – fate intervenire sul posto dalla stessa parte offesa (OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnova la eccezione di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa alla luce di principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010.
Si lamenta, poi, che i giudici del gravame abbiano ritenuto che le dichiarazioni delle guardie giurate confermassero quanto asserito dalla parte offesa, senza alcuna puntualizzazione al riguardo: il che assume rilevanza, in quanto tali dichiarazioni possono avere risalto solo ove ritenute da sole concludenti sul piano della dimostrazione della responsabilita’ dell’imputato. I giudici del gravame, inoltre, non si sarebbero misurati con i rilievi difensivi concernenti la durata dei fatti ascritti, se cioe’ la condotta dell’imputato avesse riguardato solo l’episodio del (OMISSIS) o anche fatti precedenti e in che termini: circostanze, queste, non chiarite dalla parte offesa e per le quali era indispensabile la sua deposizione dibattimentale e per le quali i generici riferimenti alle dichiarazioni delle guardie giurate si rivelano inconcludenti.
Il ricorso e’ fondato. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell’articolo 6 CEDU – cosi’ come interpretato, da ultimo, dalla sentenza della Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito – solo se il pregiudizio cosi’ arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equita’ del processo nel suo insieme. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione dell’articolo 6 CEDU in un caso in cui le dichiarazioni rese in sede di indagini, acquisite in dibattimento ex articolo 512 bis c.p.p., non erano, pero’, da considerarsi indispensabili per sostenere la fondatezza dell’accusa, essendo quest’ultima risultata provata alla luce di ulteriori emergenze processuali).
(Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 – dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771).
Le Sezioni Unite di questa Corte, d’altra parte, gia’ in precedenza – come puntualmente evidenziato dal ricorrente – avevano avuto modo di affermare (in contrasto con quanto ritenuto dai giudici a quibus, che hanno totalmente omesso di misurarsi il principio affermato dal collegio allargato) secondo il quale ai fini dell’operativita’ (articolo 526 c.p.p., comma 1 bis) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’ sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non e’ necessaria la prova di una specifica volonta’ di sottrarsi al contraddittorio, ma e’ sufficiente – in conformita’ ai principi convenzionali (articolo 6 CEDU) – la volontarieta’ dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione. (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 – dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250198).
In tale pronuncia si e’ in particolare messo in risalto la circostanza che, alla luce della giurisprudenza della CEDU in tema di giusto processo, l’acquisizione come prova di dichiarazioni assunte senza contraddittorio non risulta di per se’ in contrasto con l’articolo 6 della CEDU, ma sussistono precisi limiti alla loro utilizzazione probatoria, al fine di impedire che l’imputato possa essere condannato sulla base esclusiva o determinante di esse. Pertanto, l’ammissibilita’ di una prova testimoniale unilateralmente assunta dall’accusa puo’ risultare conforme al dettato del citato articolo 6, ma affinche’ il processo possa dirsi equo nel suo insieme in base ad una lettura congiunta dell’articolo 6, commi 1 e 3, lettera d), una condanna non deve fondarsi esclusivamente o in maniera determinante su prove acquisite nella fase delle indagini e sottratte alla verifica del contraddittorio, anche se differito. Il principio affermato dalla giurisprudenza europea e’ dunque che “i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell’articolo 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne’ nella fase istruttoria ne’ durante il dibattimento” (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia; sent. 13 ottobre 2005, Bracci, cit; sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia; sent. 19 ottobre 2006, Majadallah, cit; sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia), e cio’ anche quando il confronto e’ divenuto impossibile per morte del dichiarante o per le sue gravi condizioni di salute (sent. 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia; sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia), ovvero quando l’irreperibilita’ del dichiarante sia giuridicamente giustificata da un diritto di costui al silenzio, come nel caso di coimputati (sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia) o di imputati di reato connesso (sent. 27 febbraio 2001, Luca c. Italia).
In sostanza – si e’ sottolineato – dall’articolo 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto – recepita nel nostro ordinamento tramite l’ordine di esecuzione contenuto nella Legge 4 agosto 1955, n. 848, articolo 2 – che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non puo’ fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne’ nella fase istruttoria ne’ durante il dibattimento.
Alla stregua di tali principi emerge che l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato in ordine alla condotta asseritamente estorsiva, deriva in via del tutto prevalente – secondo quanto puntualizzano gli stessi giudici a quibus – dalle dichiarazioni della persona offesa, non potuta esaminare in dibattimento per la sua irreperibilita’, senza che a tal proposito assuma un qualche risalto la volontarieta’ o meno di tale status, come erroneamente affermato dai giudici del gravame. Ne’ possono evocarsi le dichiarazioni rese dalle guardie giurate, giacche’ – secondo la prospettiva additata nella sentenza impugnata – le loro dichiarazioni sono state reputate significative solo come elementi di conferma della attendibilita’ di quanto denunciato dalla persona offesa, le cui dichiarazioni dovevano essere vagliate “con ogni opportuna cautela”, secondo quanto affermato dalla pronuncia richiamata dalla stessa sentenza di appello.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna relativa al capo A) della rubrica perche’ il fatto non sussiste, non ravvisandosi i presupposti – atteso anche il prossimo maturarsi dei termini di prescrizione – che legittimino un eventuale giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perche’ il fatto non sussiste.
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