Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 12 febbraio 2016, n. 2864
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4444-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 823/2010 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 31/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
RITENUTO IN FATTO
1. – (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno cagionatole da immissioni rumorose.
Nella resistenza della convenuta, il Giudice di pace di San Valentino in A.C. accolse la domanda e condanno’ la convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attrice, che liquido’ in euro 200,00.
2. – Sul gravame proposto dalla (OMISSIS), il Tribunale di Pescara confermo’ la pronuncia di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre (OMISSIS) sulla base di otto motivi.
(OMISSIS), ritualmente intimata, non ha svolto attivita’ difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 codice procedura civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Col ricorso vengono formulati i seguenti motivi:
1) violazione e la falsa applicazione degli articoli 244, 115 e 116 codice procedura civile, per avere i giudici di merito fondato la loro decisione su testimonianze vertenti su apprezzamenti e valutazioni circa la intollerabilita’ dei rumori, piuttosto che su consulenza tecnica (primo motivo);
2) violazione e la falsa applicazione dell’articolo 246 codice procedura civile, per avere i giudici di merito fondato la loro decisione sulle testimonianze rese da due condomine ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) del medesimo stabile ove abitano le due parti in causa, nonostante si trattasse di testimoni incapaci a deporre in quanto aventi un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio (tanto che la teste (OMISSIS) aveva presentato un esposto alla Questura di Pescara, denunciando i pretesi rumori molesti) (secondo motivo);
3) insufficiente motivazione con riferimento alla non rilevata incapacita’ a deporre da parte delle testi la cui dichiarazione e’ stata posta a fondamento della sentenza impugnata (terzo e quarto motivo).
4) insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilita’ delle dichiarazioni delle testimoni sopra richiamate (quinto motivo);
5) insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, che avevano escluso la sussistenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita’ (sesto motivo);
6) violazione e la falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 codice procedura civile, articoli 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 codice civile e articoli 185 e 659 codice penale, per avere i giudici di merito riconosciuto all’attrice il risarcimento del danno nonostante che non potesse essere ravvisabile alcun danno non patrimoniale in quanto il fatto non configurava alcun reato e l’attrice non avesse fornito alcuna prova del danno (settimo motivo);
7) insufficienza della motivazione per quanto concerne i criteri adottati per la quantificazione del danno.
2. – Il ricorso va rigettato.
Invero, le censure di cui ai precedenti nn. 1, 4, 5 e 7 sono inammissibili, in quanto attengono ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito che sono insindacabili in cassazione quando – come nella specie – la motivazione e’ esente da vizi logici e giuridici. Sul punto va precisato che nulla esclude – in astratto – che l’entita’ delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilita’ possa essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l’attendibilita’, anche la congruita’ delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum.
Le censure di cui ai nn. 2 e 3 sono infondate. L’articolo 246 codice procedura civile prevede la incapacita’ a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nel caso di specie, non risulta che le testimoni assunte, condomine del medesimo edificio, abbiano un tale interesse; interesse che potrebbe sussistere solo ove gli appartamenti da esse abitati si trovassero nella medesima posizione – rispetto all’appartamento dal quale provengono le immissioni rumorose – dell’appartamento dell’attrice ovvero in una posizione assimilabile, tale da consentire di percepire le immissioni rumorose con la medesima intensita’. Cio’ nel caso di specie non risulta essere stato dedotto. Irrilevante e’ l’esposto presentato da una delle testimoni alla Questura, diversi essendo i presupposti dell’illecito denunciato con l’esposto rispetto a quello per cui e’ causa (riferibile alla fattispecie di cui all’articolo 844 c.c.).
Da ultimo, anche la doglianza di cui al n. 6 e’ priva di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, quando venga accertata la non tollerabilita’ delle immissioni, l’esistenza del danno e’ in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’articolo 2043 codice civile (Sez. 2, Sentenza n. 4693 del 18/10/1978, Rv. 394378; Sez. 2, Sentenza n. 2580 del 12/03/1987, Rv. 451713; Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007, Rv. 597527).
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Essendo la (OMISSIS) rimasta intimata, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
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