Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 8 luglio 2016, n. 14071

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista

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Il contratto d'appalto

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 8 luglio 2016, n. 14071

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19444-2011 proposto da:
(OMISSIS) SPA 00307150375, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
e sul ricorso 19444-2011 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
e contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 341/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), per delega degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 29/1/2008, n. 1179, il Tribunale di Milano respingeva le domande avanzate da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. (poi incorporata da (OMISSIS) srl.) e (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS)) per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inidoneita’ dell’impianto di condizionamento realizzato dalle convenute su suo incarico, per decadenza e prescrizione dell’azione quanto al rapporto con (OMISSIS) e per la sussistenza di clausola compromissoria quanto al rapporto con (OMISSIS), condannando l’attrice altresi’ al pagamento delle spese processuali sostenute dalle convenute e dai terzi chiamati in causa in garanzia ( (OMISSIS) sai., gia’ (OMISSIS) snc, chiamata da (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. chiamata da (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) spa, chiamati da (OMISSIS)). Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendone la riforma in relazione alla posizione di (OMISSIS), con accertamento dell’inidoneita’ dell’impianto di condizionamento dalla stessa installato, attraverso l’espletamento di CTU e prova per testi, con conseguente condanna dell’appellata alla restituzione della somma ottenuta in eccesso in pagamento dello stesso impianto, al pagamento della pattuita penale del 10%, del performance bond di Euro 53.474,37, nonche’ al risarcimento dei danni emersi dall’istruttoria. (OMISSIS) chiedeva altresi’ la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) a restituire quanto percepito per le spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, prestando invece esplicita acquiescenza alla decisione circa la posizione di (OMISSIS), che veniva citata solo in quanto gia’ chiamata in causa da (OMISSIS). (OMISSIS) s.r.l. si costituiva chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza e la reiezione delle domande nei propri confronti; in via di appello incidentale chiedeva di dichiarare la nullita’ dell’atto di citazione in primo grado e, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, la condanna di (OMISSIS) e di (OMISSIS) a tenerla indenne dal pagamento delle somme che si ritenessero dovute a (OMISSIS). Si costituivano nel giudizio d’appello altresi’ (OMISSIS) (della quale si verificava il fallimento nel corso del procedimento, con conseguenti interruzione e riassunzione), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con sentenza n. 341/2011 del 09/02/2011, la CORTE D’APPELLO di MILANO rigettava l’appello di (OMISSIS). La Corte di Milano escludeva la condivisibilita’ delle argomentazioni del primo giudice circa la decadenza di (OMISSIS) dal termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi, nonche’ circa la maturata prescrizione, Ad avviso dei giudici d’appello, tuttavia, dalla CTU espletata risultava provato che i difetti dell’impianto di condizionamento fossero imputabili alla responsabilita’ della sola (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS)), consistendo in difetti di progettazione dell’opera, senza che alcun addebito potesse essere mosso alla (OMISSIS) per i vizi di funzionamento dell’impianto stesso, con conseguente rigetto, seppur in base a diversa motivazione, della pretesa avanzata da (OMISSIS) verso (OMISSIS). (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) spa, rimanendo intimati senza svolgere attivita’ difensiva il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS). (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso incidentale in quattro motivi, in ordine al quale (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso. Hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. (OMISSIS) s.r.l. in data 16 maggio 2016, (OMISSIS) s.r.l. in data 19 maggio 2016 e (OMISSIS) s.r.l. in data 16 maggio 2016. In quest’ultima memoria, (OMISSIS) s.r.l. ha dichiarato di essere stata fusa per incorporazione nella (OMISSIS) s.r.l., producendo il relativo atto del 21 marzo 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) s.p.a. lamenta l’omessa pronuncia, e quindi la violazione dell’articolo 112 c.p.c., ovvero l’omessa motivazione da parte della Corte d’appello quanto al motivo di doglianza secondo cui il vizio progettuale non esime da responsabilita’ l’appaltatore, quale condebitore solidale della prestazione.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) s.p.a. allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1665 e 2697 c.c., in quanto la Corte di Milano dall’esistenza di un vizio progettuale ha tratto argomento per escludere qualsiasi responsabilita’ dell’appaltatore, che invece avrebbe dovuto avvedersi di tale vizio con la normale diligenza.
Il terzo motivo critica l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul seguente profilo: al momento della conclusione del contratto la (OMISSIS) aveva approvato il progetto.
Il quarto motivo del ricorso principale lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte di merito ha preso atto delle risultanze della relazione di accertamento tecnico preventivo ma poi contraddittoriamente ha escluso la responsabilita’ dell’appaltatore, ritenendolo un nudus minister, sebbene la (OMISSIS) avesse affidato l’opera ad un subappaltatore.
2. Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.r.l. sostiene l’inammissibilita’/infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da (OMISSIS) s.p.a. anche sotto il profilo della nullita’ dell’originaria citazione; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 164 c.p.c. Si evidenzia che nulla fosse stato contestato dall’attrice alla (OMISSIS), deducendosi che l’inidoneita’ dell’impianto di condizionamento fosse da addebitarsi all’erronea progettazione dello stesso, e percio’ rimanendo oscuro il titolo della responsabilita’ azionata alla medesima (OMISSIS).
Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la nullita’ dell’atto di appello di (OMISSIS) s.p.a. per genericita’ e incompletezza dei motivi di gravame, e quindi la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c..
Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) s.r.l. allega la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c. e dell’articolo 345 c.p.c., in relazione alle dedotte prescrizione e decadenza della pretesa di (OMISSIS) s.p.a. Si insiste sull’intervenuta decadenza per decorso dei sessanta giorni dalla consegna dell’impianto, a far tempo dal collaudo estivo dell’impianto, avvenuto il 22 giugno 2002, essendo poi la denuncia avvenuta soltanto nell’ottobre 2003. Per di piu’, l’accettazione dell’opera da parte di (OMISSIS) s.p.a., nonostante i vizi riconoscibili, avrebbe comunque determinato la liberazione di (OMISSIS). Viene anche opposta l’inammissibile novita’ del tema del riconoscimento dei vizi operato da (OMISSIS), in quanto fatto dedotto soltanto nel giudizio d’appello, dando luogo tale riconoscimento ad un’azione diversa da quella ex articolo 1667 c.c. prospettata in primo grado.
Con un quarto motivo di ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.r.l. ribadisce la responsabilita’ in garanzia di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in quanto progettista dell’impianto, nonche’ di (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.n.c.), la quale esegui’ la posa in opera e la regolazione degli impianti elettrici.
3. Va svolto dapprima l’esame del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., peraltro parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, giacche’ esso investe questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito (quale, nella specie, nullita’ della citazione di primo grado e di appello, o sussistenza della decadenza, rispetto a domanda comunque rigettata nella sentenza gravata) e sarebbe percio’ da intendersi come ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).
In ogni caso, il primo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.
La Corte d’Appello di Milano aveva ben spiegato come non sussistesse la nullita’ della citazione di primo grado invocata dalla (OMISSIS), apparendo chiari sia l’oggetto della domanda di (OMISSIS), consistente nella condanna alla riduzione del prezzo d’appalto e al risarcimento dei danni per il cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento installato dalla (OMISSIS), sia la causa petendi, radicata nel contratto stipulato tra le parti il 4 febbraio 2000 per la fornitura e la posa in opera di tale impianto presso lo stabilimento dell’attrice in (OMISSIS). La Corte di merito aveva anche convincentemente evidenziato come altro dall’indeterminatezza della domanda fosse lamentarsi che la citazione non prospettava le cause di tale cattivo funzionamento, in quanto questo e’, al limite, motivo di infondatezza della pretesa ma non di sua invalidita’.
La ricorrente incidentale insiste nel suo primo motivo a confondere il profilo della nullita’ della citazione con quello della sua infondatezza. Va premesso che il ricorso incidentale non contesta l’individuazione del petitum e della causa petendi operata dalla Corte d’Appello, ne’ trascrive il contenuto assertivo dell’atto di citazione. Ora, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio afferente la nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimita’ certamente non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, essendo, piuttosto, investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche’, tuttavia, la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (e, quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4). In ogni caso, la nullita’ della citazione, ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 4, puo’ essere dichiarata soltanto allorche’ l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012). Peraltro, la nullita’ della citazione comminata dall’articolo 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando risulti “assolutamente” incerto l’oggetto della domanda, oppure manchi l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione. La Corte d’appello, nell’individuare il contenuto della domanda di (OMISSIS) s.p.a. mediante accertamento di fatto proprio del giudice del merito, ne ha compiutamente identificato l’oggetto, consistente sia nelle tutele tipiche spettanti al committente in caso di vizi dell’opera appaltata, sia nel generale rimedio risarcitorio, come il fondamento, radicato nel contratto del 4 febbraio 2000. Alla luce di cio’, non c’e’ motivo di temere che la (OMISSIS) s.p.a. non avesse modo di percepire sin dall’atto introduttivo quale fosse il “thema decidendum”, ovvero cosa l’attrice richiedesse e per quali ragioni lo facesse, il che consentiva alla convenuta comunque l’approntamento di una precisa linea di difesa. La ricorrente incidentale oppone che l’azione risarcitoria esperita da (OMISSIS) s.p.a. “fosse, all’evidenza, ab initio totalmente destituita di fondamento (soprattutto nei confronti di (OMISSIS), e soprattutto considerando l’assenza di censure nei confronti di essa (OMISSIS))”, essendo percio’ nulla per indeterminatezza la citazione. Deve allora ribadirsi quanto in sostanza gia’ affermato dalla Corte d’Appello, e cioe’ che l’articolo 164 c.p.c., nel prevedere nullita’ e sanatorie per i vizi dell’atto di citazione, non prevede affatto l’invalidita’ dell’atto introduttivo che pur appaia manifestamente infondato.
Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ parimenti da rigettare. Della questione della nullita’ dell’atto di appello per genericita’ dei motivi non risulta essersi dibattuto davanti alla Corte di Milano, ma, poiche’ la violazione dell’articolo 342 c.p.c. (nella formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012) e’ questione che afferisce alla stessa ammissibilita’ dell’impugnazione e, quindi, alla formazione del giudicato, essa puo’ essere proposta come motivo di ricorso per cassazione dalla parte appellata, ancorche’ quest’ultima non avesse sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello. Ora la ricorrente incidentale (OMISSIS) S.r.l. sostiene che l’impugnazione di (OMISSIS) s.p.a. non censurasse dettagliatamente la decisione del Tribunale. Sono pero’ eluse le esigenze di specificita’ del motivo sottese dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le quali impongono che, pur quando il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullita’ dell’atto di appello per genericita’ dei motivi, riporti nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Il motivo appare comunque infondato, giacche’ la Corte di Milano, nell’esercizio del suo potere di interpretazione dell’atto di gravame, ha in sentenza evidenziato come (OMISSIS) avesse chiesto la riforma della decisione di primo grado, sempre deducendo l’inidoneita’ dell’impianto di condizionamento. A tal fine, basta considerare come, ai fini della specificita’ dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 c.p.c. (nella formulazione “ratione temporis” qui applicabile) l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purche’ cio’ si contrapponga criticamente alla decisione impugnata e consenta al giudice del gravame, come nella specie risulta verificabile, di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Infondato e’ pure il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.r.l.
La Corte di Milano ha escluso la decadenza di sessanta giorni ex articolo 1667 c.c., comma 2, come anche la prescrizione biennale ex articolo 1667 c.c., comma 3, considerando: che la consegna dell’impianto fosse avvenuta il 14 febbraio 2001 a seguito di collaudo invernale con esito positivo; che un collaudo estivo con parziale esito positivo (salvo le sale riunioni n. 21 e 45) era stato espletato il 22 giugno 2001, che immediato fosse stato lo scambio di comunicazioni tra le parti (si citano i documenti 17 di (OMISSIS) e 9 di (OMISSIS)) atti ad evitare la decadenza dal termine di contestazione; che poi (OMISSIS) avesse riconosciuto l’esistenza dei difetti di regolazione dell’impianto, impegnandosi a ripristinarne la funzionalita’ con missiva del 14 dicembre 2001; che il ricorso per accertamento tecnico preventivo del 27 luglio 2002 valesse come atto interruttivo della prescrizione, essendo poi il giudizio in esame iniziato nell’ottobre 2003; che nuova decorrenza avrebbe il termine prescrizionale del riconoscimento dei vizi del 14 dicembre 2001. Ora, la ricorrente incidentale insiste nell’assunto che (OMISSIS) s.p.a. sia incorsa nella decadenza per mancata denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ma, avendo la Corte di merito accertato, con sua apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che in data 14 dicembre 2001 (OMISSIS) aveva riconosciuto i vizi dell’impianto, opera proprio la disciplina dell’articolo 1667 c.c., comma 2 secondo cui la denuncia dei vizi non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi. Ne’ tale riconoscimento dell’appaltatore deve equivalere in una confessione stragiudiziale della sua responsabilita’, rimanendo superflua la denuncia del committente, altrimenti prescritta a pena di decadenza, anche quando l’appaltatore, riconoscendo l’esistenza di vizi o difformita’, contesti o neghi di doverne rispondere, imputando, come nella specie, al progettisti la difettosita’ dell’impianto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008). Quanto alla prescrizione biennale, che la ricorrente incidentale assume maturata dal 2011, quanto (OMISSIS) aveva ultimato gli interventi di sua competenza, ad ottobre 2003, epoca di notificazione della citazione, non si tiene conto che la Corte di Milano abbia affermato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo del 27 luglio 2002 sia valso come atto interruttivo della prescrizione (peraltro, conformemente a consolidato orientamento di questa Corte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 24/08/2000).
Il quarto motivo di ricorso incidentale di (OMISSIS) s.r.l., infine, e’ inammissibile, in quanto meramente contenente la richiesta che (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. tengano indenne (OMISSIS) s.r.l. da ogni pretesa di (OMISSIS) s.p.a. Tale motivo di sottrae ai caratteri della tassativita’ e della specificita’ delle censure proprie del giudizio di cassazione, giacche’ all’evidenza non rientra nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c..
4. Puo’ quindi iniziarsi con l’esame del ricorso principale, i cui primi tre motivi vanno trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Essi, in sintesi, criticano la sentenza d’appello per aver negato la corresponsabilita’ solidale dell’appaltatore (OMISSIS) per l’esistenza di un vizio progettuale imputabile alla (OMISSIS). Innanzitutto, esula dalla medesima prospettazione di ricorso l’ipotizzata violazione dell’articolo 112 c.p.c., fatta nel primo motivo, per il mancato esame da parte della Corte di Milano dell’assunto della corresponsabilita’ solidale dell’appaltatore col progettista: il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice del merito e’, invero, configurabile allorche’ manchi completamente l’esame di una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre e’ del tutto estranea all’ambito di tale vizio l’omessa trattazione riguardante una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.
La Corte di Milano ha, peraltro, motivato la propria affermazione di esclusiva riferibilita’ dei difetti dell’impianto agli errori della progettazione operata da (OMISSIS) in tal modo: “Risulta peraltro con univocita’ dalla CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo dall’ing. (OMISSIS), le cui conclusioni, sia sul piano descrittivo che su quello valutativo, paiono adeguatamente motivate e non sono oggetto di censure delle parti (doc. 8 (OMISSIS)), che i vizi dell’opera ancora riscontrabili all’atto del sopralluogo del settembre 2002, fossero ascrivibili in via esclusiva a difetti di progettazione dell’impianto medesimo. Si riferiva infatti nelle citate conclusioni che l’impianto veniva impiegato dal committente per la propria normale attivita’, pur con limitazioni di funzionamento riscontrate nelle sale Executive e Bologna, che presentavano difficolta’ di regolazione di carattere elettrico con conseguenti problematiche di aria viziata; che, peraltro, l’impianto corrispondeva sostanzialmente a quanto previsto nel progetto da realizzare, che erano stati eseguiti dall’appaltatore “alcuni interventi di mitigazione dei problemi in centrale tecnologica”, e che la scarsa resa dell’impianto realizzato era in definitiva da ascriversi “a scelte eseguite a monte della realizzazione (da intendersi come tipologia impiantistica generalmente non idonea al caso specifico…)”. Inoltre, come risulta dalla consulenza medesima e non e in contestazione fra le parti, il progetto era stato realizzato dalla (OMISSIS) spa, con capitolato allegato al contratto del 4/2/2000, al cui articolo 16 si prevedeva che l’appaltatore non potesse apportare modifiche progettuali senza autorizzazione”.
Dunque, per la Corte di Milano, doveva dirsi provato che i riscontrati difetti dell’opera fossero ascrivibili a responsabilita’ della sola (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) e che quindi nessuna censura potesse essere mossa a (OMISSIS) in relazione ai residui vizi di funzionamento dell’impianto. Ne’ per i giudici d’appello induceva ad opposta conclusione la considerazione dell’impegno assunto da (OMISSIS), anche dopa la consegna dell’impianto, ad assicurarne l’idoneita’ all’uso cui lo stesso era destinato, posta che tale attivazione non poteva spingersi oltre i limiti delle obbligazioni derivanti dall’originario contratto.
Ora, la motivazione della Corte di Milano non risulta in linea coi consolidati principi piu’ volte ribaditi da questa Corte in materia.
E’ corretto che, in tema di contratto di appalto, il principio di cui all’articolo 2055 c.c. (il quale, anche se dettato in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita’ contrattuale) da’ fondamento ad un vincolo di responsabilita’ solidale fra l’appaltatore ed il progettista, ma sempre che i rispettivi accertati inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente. Appaltatore e progettista rispondono quindi solidalmente del danno subito dal committente, come auspica la ricorrente (OMISSIS) s.p.a., purche’ esso sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti di costoro, ovvero purche’ le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004). La Corte d’Appello ha qui escluso che le inesattezze esecutive dell’opera pattuita col contratto del 4 febbraio 2000 fossero conseguenza di alcun inadempimento imputabile all’appaltatrice (OMISSIS) s.p.a., in quanto riferibili in via esclusiva a difetti di progettazione dell’impianto, ed ha percio’ smentito il presupposto costitutivo della responsabilita’ solidale di questa ex articolo 2055 c.c.
Sennonche’, questa Corte ha piu’ volte affermato che l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri (OMISSIS) della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ tenuto, a titolo di responsabilita’ contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8075 del 26/07/1999 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 821 del 29/01/1983; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 13/03/2009). Al riguardo la Corte d’Appello ha soltanto evidenziato come l’articolo 16 del capitolato allegato al contratto del 4/2/2000 prevedesse che l’appaltatore non poteva apportare modifiche progettuali senza autorizzazione. Tale clausola appare mera esplicitazione dei limiti alle variazioni alle modalita’ esecutive dell’opera progettata apportate per iniziativa dell’appaltatore, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 1659 c.c.; e cio’, pertanto, non vale a ex se a delineare una posizione della (OMISSIS) come esecutrice vincolata del progetto, direttamente e totalmente condizionata dalle istruzioni ricevute e priva di possibilita’ di procedere di propria iniziativa alla correzione degli eventuali errori del progetto, e percio’ tale da non poter essere ritenuta responsabile per i vizi dell’impianto.
Ne’ e’ sufficiente il ragionamento della Corte di Milano, per il quale il riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore, implicando l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, certamente non ampliavano il contenuto della prestazione che l’appaltatore doveva in base all’iniziale contratto d’appalto. Rimane da verificare se proprio gli obblighi discendenti dall’appalto non vincolassero gia’ l’appaltatrice (OMISSIS), seppur chiamata a realizzare il progetto di (OMISSIS) ( (OMISSIS)), a rispettare le regole dell’arte, nonostante i vizi dell’impianto fossero imputabili ad errori di progettazione, ove non avesse rilevato tali vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacita’ tecniche da essa esigibili nel caso concreto, e sempre che non sia altrimenti dimostrata un’effettiva esclusione di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica.
5. Conseguono l’accoglimento, nei limiti di quanto appena precisato, del primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, rimanendo assorbito il quarto motivo, e il rigetto del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo esame sulla base degli indicati principi. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto in motivazione, il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) s.p.a., dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di (OMISSIS) sai., cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

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