Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 8 luglio 2016, n. 14067

Nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l’irrevocabilità del mandato prevista dall’art. 1723, secondo comma, cod. civ., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l’efficacia e la “validità” del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura. Più in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l’irrevocabilità, prevista dall’art. 1723, comma secondo, cod. civ., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della procura determina l’estinzione del potere di rappresentanza medesimo

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Il mandato

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 8 luglio 2016, n. 14067

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25171-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1298/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS) Luigi, con atto di citazione del 19 maggio 2004, evocavano davanti al Tribunale di Torino, (OMISSIS) ( (OMISSIS)) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS) srl. ed esponendo: che la sig.ra (OMISSIS) in data 11 giugno 1999, con atto notarile, registrato in Torino il 5 maggio 2000, nominava suo mandatario speciale il sig. (OMISSIS), conferendogli i poteri di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, relativamente alle sucessioni dei sigg. (OMISSIS) (fu (OMISSIS) ved. (OMISSIS)), (OMISSIS) (fu (OMISSIS)), (OMISSIS) (fu (OMISSIS)), (OMISSIS) (fu (OMISSIS) in (OMISSIS)), (OMISSIS) (fu (OMISSIS) in (OMISSIS)) e (OMISSIS) (fu (OMISSIS) in (OMISSIS)) dei quali la stessa era coerede. Tale procura attribuiva al mandatario, fra l’altro, la facolta’ di alienare, vendere e permutare i diritti immobiliari e le ragioni di comproprieta’ senza eccezione, compresa la qualita’ di erede ai sensi degli articoli 1542 e 1543 c.c., con promessa di rato ed valido, senza necessita’ di ratifica o conferma supplementare ed espressamente prevedeva che il mandato era irrevocabile perche’ conferito anche nell’interesse del mandatario, ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 2, salvo l’obbligo di rendiconto.
Nella stessa data (11 giugno 1999), (OMISSIS) rilasciava un’attestazione al (OMISSIS) con la quale dichiarava di aver ricevuto il saldo conto della vendita delle sue ragioni di proprieta’ e comproprieta’ come da procura, di cui si e’ gia’ detto, e di non avere piu’ nulla a pretendere.
Successivamente, in data 9 febbraio 2003, la sig.ra (OMISSIS), con atto sottoscritto in Francia, revocava la procura rilasciata al (OMISSIS) relativamente a tutti i terreni e/o fabbricati di cui essa era proprietaria e/o comproprietaria in Italia. In pari data (9 febbraio 2003), la sig.ra (OMISSIS) avanti al notaio Gagnaire nominava, suo procuratore speciale, il sig. (OMISSIS) per la vendita, in suo nome e per suo conto, in tutto o in parti degli immobili in essa menzionati.
Anche i sigg. (OMISSIS) ed (OMISSIS) in data 11 febbraio 2003 conferivano allo stesso (OMISSIS) mondato per la vendita di beni immobili come meglio specificate nelle rispettive procure.
A sua volta, con scrittura privata di vendita in data 12 febbraio 2003 i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quale procuratore dei sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS)) vendevano alla societa’ (OMISSIS) srl alcuni beni immobili comprendenti terreni ed un fabbricato rurale siti nel Comune di (OMISSIS) analiticamente indicati nella scrittura stessa.
Sennonche’ i beni immobili per cui e’ causa avevano costituito oggetto di precedenti atti di vendita ed esattamente degli atti del 31 gennaio 1997 e del 27 maggio 2000 redatti da Notaio Calligaris e degli atti di successione di (OMISSIS) del 1970 e del 1999.
In particolare, con gli atti di compravendita del 31 gennaio 1997 e del 27 maggio 2000 (OMISSIS) e (OMISSIS) (per procura al sig. (OMISSIS) e sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ved. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (per procura conferita al sig. (OMISSIS)), vendevano e trasferivano, agli stessi (OMISSIS) ed (OMISSIS), gli immobili siti in (OMISSIS) ed altri terreni e fabbricati che venivano analiticamente indicati, che, in gran parte, coincidevano con quelli menzionati nella procura rilasciata dalla sig.ra (OMISSIS) al sig. (OMISSIS) in data 9 febbraio 2003, poi, successivamente, venditi per la quota alla societa’ (OMISSIS) srl.
Cio’ posto, le parti attrici, ritenendo l’assoluta illegittimita’ del comportamento della sig. (OMISSIS) sia in ordine alla revoca della procura rilasciata a (OMISSIS) e sia in ordine alla procura rilasciata a (OMISSIS), oltre alla insanabile nullita’ della cessione dei beni immobili effettuata con la scrittura del 12 febbraio 2003, chiedevano che fosse dichiarata la nullita’ e/o annullata e conseguentemente dichiarata inefficace sia la revoca della procura rilasciata dalla sig.ra (OMISSIS) a (OMISSIS) rilasciata l’11 giugno 1999 sia la procura rilasciata dalla stessa (OMISSIS) a (OMISSIS) in data 9 febbraio 2003, sia la scrittura privata di vendita di immobili in (OMISSIS) il 13 febbraio 2003, e, conseguentemente, fosse dichiarata la proprieta’ e/o comproprieta’ dei (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai beni indicati negli atti di vendita specificati nell’atto di citazione.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata di terzo, si costituiva in giudizio la societa’ (OMISSIS) srl, contestando integralmente le domande attoree. In particolare, la convenuta segnalava che gli attori erano dediti da molti anni all’attivita’ consistente a farsi rilasciare da eredi di soggetti emigrati all’estero da moltissimi anni, procure da utilizzare nel modo piu’ vario, all’unico fine di ottenere vendite di immobili e terreni, a prezzo vile. Infatti, la societa’ convenuta aveva proposto querela nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per fatti di reato avvenuti in epoca immediatamente successivo all’acquisto da parte della societa’ convenuta della proprieta’ dei terreni e del fabbricato oggetto di causa e la Procura della Repubblica di Torino aveva disposto il rinvio a giudizio degli attori. Nel merito, la societa’ convenuta osservava di avere acquistato (in forza della scrittura privata del 13 febbraio 2003 con la quale (OMISSIS), e altri come indicati gia’ prima avevano venduto la proprieta’ per le rispettive quote dei terreni e fabbricati nella scrittura indicati) la piena proprieta’ dei beni per i quali si controverte in forza di titoli legittimi da legittimi proprietari e, comunque, possessori dei medesimi da molti anni e che, pertanto, tutte le pretese avversarie erano da considerarsi prive di fondamento.
La societa’ (OMISSIS) srl eccepiva:
a) l’infondatezza della pretesa degli attori di essere riconosciuti proprietari dei beni acquistati dalla convenuta esponendo che questi ultimi, nel 1999, avevano provveduto, al fine di poter precostituire diritti sui beni oggetto di causa, a modificare ed integrare la denuncia di successione presentata nel 1970 dagli eredi di (OMISSIS) morta nel (OMISSIS), sostenendo che la stessa fosse premorta senza lasciare figli al marito, (OMISSIS), e che da questi con una ricostruzione successoria, fosse possibile individuare come erede la signora (OMISSIS): una ricostruzione questa da considerarsi inattendibile, posto che il fabbricato in questione era stato lasciato dal padre della (OMISSIS) con testamento pubblico, non alla figlia (OMISSIS), ma all’altra figlia (OMISSIS). b) la revoca della procura a (OMISSIS) era legittima, in quanto revocabile, nonostante, la previsione espressa di irrevocabilita’; c) comunque era da considerarsi priva di validita’ la procura rilasciata a (OMISSIS), apparendo inverosimile ed impossibile la contestualita’ tra il rilascio della medesima e la quietanza liberatoria, con cui la (OMISSIS) riconosceva di aver ricevuto il rendiconto relativo alla vendita dei diritti e delle ragioni immobiliari, siti in Italia e di cui alla procura medesima.
Pertanto, la societa’ convenuta chiedeva: il rigetto delle domande tutte, proposte dagli attori, nonche’, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti che venivano quantificati in Euro 50.000,00.
Si costituivano in giudizio, (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di erede della sig.ra (OMISSIS)) (OMISSIS); (OMISSIS), e (OMISSIS), aderendo alle difese svolte dalla societa’ (OMISSIS) srl.
Analoghe difese svolgevano i terzi chiamati: (OMISSIS), (OMISSIS) (in qualita’ di erede della sig.ra (OMISSIS)) (OMISSIS); (OMISSIS), e (OMISSIS).
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 18 giugno 2007, rigettava le domande degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello di Torino, pronunciandosi su appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza n. 1298 del 2010, rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte di Torino essenziale e risolutiva del giudizio sarebbe la considerazione che ritenere irrevocabile la procura conferita a (OMISSIS), cosi’ come la eventuale fondatezza di vizi della seconda procura, potrebbe giustificare unicamente, secondo il disposto di cui all’articolo 1723 c.c., una pronuncia risarcitoria, che non e’ stata chiesta in giudizio e, sul punto, non vi e’ nell’atto di appello, alcuna specifica censura, ma non una tutela di tipo reale, la declaratoria, cioe’, di proprieta’ di beni, quale richiesta degli appellanti
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. La societa’ (OMISSIS) srl e (OMISSIS) in (OMISSIS) hanno resistito, ciascuna, con separato controricorso. (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di erede di della sig.ra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), intimati in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale.
In prossimita’ dell’udienza pubblica, (OMISSIS) e (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) srl., hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1723 c.c. e segg., motivazione solo apparente ma contraddittoria ed insufficiente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all’articolo 1723 c.c. dando vita ad un motivazione incongruente i contraddittoria ed inammissibile sul punto. In particolare la Corte distrettuale, sempre secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, ai sensi dell’articolo 1723 c.c. sarebbe irrevocabile salvo che non fosse diversamente stabilito o che ricorresse una giusta causa. Piuttosto la Corte distrettuale avrebbe dovuto arrestarsi alla considerazione che essendo la procura rilasciata da (OMISSIS) a (OMISSIS), non solo irrevocabile, ma anche nell’interesse del mandatario e non essendo stata prevista la revoca e non ricorrendo alcuna giusta causa, avrebbe dovuto ritenere quella procura perfettamente operante con tutte le inevitabili conseguenze a cascata gravanti su tutti gli atti successivi posti in essere a diverso titolo e con diverse responsabilita’ non solo dalla stessa (OMISSIS) ma anche dal notaio (OMISSIS), dalla societa’ (OMISSIS) e da (OMISSIS).
1.1.. Il motivo e’ infondato perche’ non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Intanto, va qui osservato che non sembra che la Corte distrettuale abbia riconosciuto che la procura irrevocabile fosse stata rilasciata, anche nell’interesse del mandatario, essendosi limitata ad affermare che, in ipotesi, poteva ravvisarsi un interesse del mandatario allo stabilizzarsi della procura in proprio favore, lasciando intendere che, una piu’ accurata analisi della fattispecie, avrebbe potuto anche evidenziare un tale aspetto della procura stessa.
Tuttavia, va qui premesso che nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l’irrevocabilita’ del mandato prevista dall’articolo 1723 c.c., comma 2, si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l’efficacia e la “validita’” del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura. Piu’ in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l’irrevocabilita’, prevista dall’articolo 1723 c.c., comma 2, attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della procura determina l’estinzione del potere di rappresentanza medesimo (vedi Cass. n. 1388 del 11/02/1998). E, comunque, ove nel mandato irrevocabile si dovesse identificare un interesse del mandatario alla non revocabilita’ della procura, tale interesse si concretizzerebbe nell’obbligo del mandante a non togliere l’incarico al mandatario, con la conseguenza che resterebbe valido l’eventuale contratto stipulato dal mandatario in forza del mandato irrevocabile nonostante la revoca del mandato. A sua volta, l’eventuale violazione di tale obbligo, da parte del manale, comporterebbe una responsabilita’ del mandante per i danni causati al mandatario da un revoca degli accordi contrattuali. Pertanto, appare del tutto corretta l’affermazione della Corte di Appello di Torino secondo la quale: (…) essenziale e risolutiva e’ la considerazione del primo giudice sul fatto che il ritenere irrevocabile la procura conferita a (OMISSIS), cosi’ come la fondatezza dei vizi della seconda procura, potrebbe unicamente giustificare secondo il preciso disposto dell’articolo 1723 c.c.. una pronuncia risarcitoria che non e’ stata chiesta in giudizio, e sul punto non vi e’ nell’atto di appello alcuna esplicita censura, non gia’ una tutela di tipo reale, la declaratoria, cioe’, di proprieta’ di beni quale richiesta dagli appellanti, che avevano ricollegato all’asserita illegittimita’ della revoca, l’illegittimita’ della successiva procura conferita dalla (OMISSIS) a (OMISSIS) e la conseguente invalidita’ della vendita di cespiti immobiliari anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari estranei al rapporto di mandato intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS). (…). In sostanza, ed in definitiva, il voler attribuire ad un giudizio eventualmente positivo sulla asserita illegittimita’ della revoca e della nuova procura la conseguenza del riconoscimento di un diritto di proprieta’ o comproprieta’ su determinati beni, configura una conclusione errata non potendo, comunque, la sostenuta nullita’ o invalidita’ della vendita ad (OMISSIS) discendere, automaticamente, dal relativo accertamento che risulta, pertanto, superfluo.
2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, 4, 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1366, 1367, 1723 e 1729 c.c. motivazione inesistente e/o insufficiente su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che (OMISSIS) aveva agito in forza di due procure speciali: una prima rilasciata il 26 giugno 1998, in francese con traduzione italiana, autenticata da incaricato del Comune di La Fouse d’Allos per la vendita o per la permuta dei diritti immobiliari dei sigg. (OMISSIS), con contestualita’ del rendiconto controfirmato dalla sig.ra (OMISSIS) e attestazione della stessa di aver ricevuto la somma in franchi di 68.000 per il pagamenti dei diritti irrevocabilmente ceduti al sig. (OMISSIS); una seconda procura sottoscritta davanti al notaio l’11 giugno 1999 (che nelle intenzioni della parti sarebbe stata necessaria al posto della prima per la validita’ della futura vendita visto che gli immobili della sig.ra (OMISSIS) era tutti collocati nel territorio italiano) con nuova sottoscrizione del rendiconto a saldo che in ogni caso aveva controfirmato un anno prima. Pertanto, secondo i ricorrenti (in particolare secondo (OMISSIS)) da questi atti (procure speciali con contestuale rendiconto a saldo), risulterebbe di avere acquistato legalmente le frammentate ma esclusive quote ereditare della (OMISSIS), tanto e’ vero che la (OMISSIS) sottoscriveva (documento 3 allegato all’atto di citazione) di aver ricevuto il saldo delle sue ragioni di proprieta’ e comproprieta’ e di non avere piu’ nulla a pretendere. Se, quindi, a far data dall’11 giugno 1999, il mandato di (OMISSIS) si era concluso ed esaurito con il sottostante rapporto di vendita acquisto delle quote dell’eredita’ della (OMISSIS), di certo nel febbraio 2003 la (OMISSIS) non avrebbe potuto revocare la procura speciale, per quanto infra descritto nella medesima.
2.1.= Il motivo, pur tralasciando i profili di mancata autosufficienza, e/o specificita’, posto che i ricorrenti fanno riferimento a due procure ed, in particolare, ad un procura in francese, con traduzione italiana, e ad una cc. dd. quietanza, senza indicarne il contenuto essenziale, tuttavia, e’ infondato. Infatti, la procura cui si riferiscono i ricorrenti, ed in particolare, (OMISSIS), nel nostro sistema normativo e’ un atto deputato a conferire ad un soggetto il potere di agire in nome e per conto di altri, ma non e’ un atto idoneo a trasferire la proprieta’ di beni, indipendentemente, dal contenuto che lo stesso possa avere e qualunque significato possa essere attribuito, anche in via interpretativa. Il mandato a vendere (revocabile o meno, con o senza autorizzazione per il mandatario a contrarre con se stesso) produce meri effetti obbligatori con esclusione di qualsiasi effetto reale.
E, neppure, il conferimento di denaro da parte del mandatario al mandante, riportato, nel nostro caso, da una cd quietanza, poteva integrare gli estremi di un titolo idoneo al trasferimento della proprieta’ di beni, anche, perche’ quel conferimento di denaro, correlato ad un mandato, e non ad un atto di trasferimento, avrebbe potuto integrare gli estremi di un anticipo di denaro per un futuro acquisto che si sarebbe potuto realizzare in capo al (OMISSIS), con un’attivita’ di trasferimento esplicativa del mandato e posta in essere, in forza del mandato irrevocabile, conferito anche nell’interesse del mandatario, dallo stesso (OMISSIS).
Pertanto, appare corretta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui dell’affermato acquisto delle quote di eredita’ della (OMISSIS) da parte del medesimo, per la somma di 86.000 franchi francesi, non e’ stata offerta ne’ dedotta alcuna prova, ne’ sono emersi elementi a favore dell’utilizzazione della procura da parte di (OMISSIS) (…).
3.= Con il terzo motivo (dedotto in via subordinata) i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 1334, 1370, 2643, 2644, 2697, 2729 c.c., degli articoli 345 e 346 c.p.c., e motivazione contraddittoria ed insufficiente su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe esaminato con la dovuta attenzione i documenti prodotti dagli stessi e non avrebbe considerato la posizione di (OMISSIS) diversa e distinta da quella di (OMISSIS). A parte le considerazioni che sono riportate nei motivi procedenti, i ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale non abbia dato rilievo alla sentenza penale del Tribunale di Susa n. 62 del 2007 che conterrebbe delle affermazioni del tutto contrastanti con la tesi della Corte di Appello. Infatti mentre la Corte distrettuale ha ritenuto che dalla illegittimita’ e nullita’ della revoca della procura dell’11 giugno 1999 e dalla derivata conseguente nullita’ o annullabilita’ di quella del 9 febbraio 2003 non potrebbe discendere automaticamente l’invocata nullita’ o invalidita’ dell’acquisto della (OMISSIS) dei beni immobili rivendicati (con la precisa differenzazione fra quelli spettante al (OMISSIS) in virtu’ di cessioni di diritti con le procure speciali, da quelli precedentemente acquistati con rogiti notarili del gennaio 1997 e maggio 2000 gia’ trascritti da (OMISSIS)) il Tribunale penale specificava che “(…) dalla lettura congiunta di tutti i documenti summenzionati emerge con evidenza che i prevenuti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) non tentarono alcun a truffa ai danni della (OMISSIS) ma che invece per effetto della complessa vicenda successoria si trovarono comproprietari dei medesimi beni e la (OMISSIS) messa di fronte alla verita’ dei fatti si sia resa conto, ad un certo punto di avere acquistato in comproprieta’ (…)”.
3.1.= Anche questo motivo non coglie nel segno e non puo’ essere accolto.
Va qui precisato che, il profilo relativo alla posizione processuale di (OMISSIS) rimane assorbito dai motivi precedenti. Qui puo’ e deve essere detto e/o ribadito, che, come ha chiarito la Corte distrettuale, agli atti del processo non esisteva alcun documento che contenesse il trasferimento della proprieta’ dei beni immobili di cui si dice a (OMISSIS), con l’ulteriore specificazione che, come gia’ si e’ avuto modo di dire, le procure speciali e la quietanza cui farebbe riferimento (OMISSIS) non erano idonei a trasferire la proprieta’ dei beni oggetto della presente controversia.
Senza dire che il motivo in esame non chiarisce quale collegamento esisterebbe tra la fattispecie in esame e le norme che si assumono violate o rispetto alle quali si assume la erronea riconduzione alla fattispecie concreta posto che si invocano le disposizioni: sull’efficacia degli atti unilaterali (articolo 1334 c.c.), sull’interpretazione contro l’autore della clausola (articolo 1370 c.c.), sulla trascrizione ed i suoi effetti (articolo 2643 e 2644 c.c.) sulla ripartizione dell’onere della prova (articolo 2697 c.c.) sull’ambito di applicazione delle presunzioni semplici (articolo 2729 c.c.) nonche’ sul novum i appello e sullo stabilizzarsi del giudicato su domande ed eccezioni non riproposte in appello (articoli 345 e 346 c.p.c.) senza che sia indicato ove tali referenti normativi sarebbero stati violati o male applicati.
La censura relativa all’omessa valutazione della posizione del (OMISSIS), come e’ gia’ stato detto dalla Corte distrettuale, e’ infondata, perche’ (OMISSIS) non aveva invocato autonomamente gli atti pubblici del 31 gennaio 1997 e del 27 maggio 2000 aventi ad oggetto la vendita da parte di soggetti diversi dai mandatari ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), di beni che in tutto od in parte coinciderebbero con quelli poi acquistati asseritamente in mala fede dalla societa’ (OMISSIS) dato che tali atti sono stati citati in conseguenza dell’asserita illegittimita’ della revoca del mandato da parte dell’ (OMISSIS). Piuttosto, la posizione del (OMISSIS) avrebbe potuto comportare valutazioni in ordine all’opponibilita’ del proprio atto di acquisto rispetto all’atto di acquisto avente ad oggetto gli stessi beni, effettuato da (OMISSIS), ma non avrebbe potuto legittimare una richiesta di nullita’/annullabilita’ dell’atto d’acquisto della societa’ (OMISSIS).
In definitiva; il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo, a vantaggio di ciascun controricorrente, considerando, quale unico controricorrente, gli intimati che hanno presentato un unico controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 8.700,00 di cui Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

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