Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 giugno 2016, n. 11737

L’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’Inail è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto a infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro

 
 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 8 giugno 2016, n. 11737

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4825/20 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza o. 6311/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2011 r.g.n. 4901/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 6311/2011, pubblicata il 5.10.2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della ctu, condannava l’INAIL a corrispondere a (OMISSIS) l’indennita’ per inabilita’ temporanea assoluta maturata a seguito di infortunio lavorativo per il periodo dal 31.3.2003 al 25.5.2003, oltre accessori di legge. Confermava per il resto la pronuncia di primo grado in merito all’insussistente diritto all’indennizzo del danno biologico per mancato raggiungimento della percentuale di soglia minima indennizzabile. Compensava inoltre le spese processuali per la meta’.

Avverso detta sentenza l’INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi, illustrate da memoria ex articolo 378 c.p.c..

La lavoratrice e’ rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’INAIL deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 127, e del Decreto Ministeriale 121500 del 10 ottobre 1985, articolo 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3) e con il secondo motivo la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66, n. 1, (articolo 360 n. 3); lamentando che in base alla normativa citata, la (OMISSIS), in quanto insegnante di scuola pubblica di educazione fisica presso la Scuola Media Statale (OMISSIS), non avesse diritto alla indennita’ per inabilita’ temporanea assoluta, in considerazione della sua qualita’ di dipendente statale. Tale qualita’ costituendo, un presupposto impeditivo per il riconoscimento del diritto all’indennita’ richiesta, integrerebbe secondo l’INAIL una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. 11219/1998); e la sua presenza avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice d’appello.

2.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

3.- Anzitutto quanto alla rilevabilita’ del difetto di titolarita’ del diritto (qui all’indennita’ di temporanea da parte di un dipendente statale) va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951/2016, rel. Curzio, la relativa questione integra sempre una mera difesa. Non un’eccezione, ne’ un’eccezione in senso stretto: in quanto non costituisce fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere con l’azione. Pertanto essa puo’ essere proposta in ogni fase del giudizio ed, a sua volta, il giudice puo’ rilevarla anche d’ufficio.

4.- Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Va richiamato anzitutto il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 127, comma 2, il quale dispone che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo’ essere attuata con forme particolari di gestione e puo’ anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita’”.

5. Rileva inoltre il Decreto Ministeriale 10 ottobre 1985, articolo 2, del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto e’ sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’articolo 66, esclusa l’indennita’ giornaliera per inabilita’ temporanea (punto 1), e dell’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.

6. Da cio’ si evince che l’erogazione dell’indennita’ giornaliera per inabilita’ temporanea da parte dell’INAIL e’ esclusa per i dipendenti statali, anche perche’ gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito.

8.- Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la mancanza di specifici precedenti e la deduzione del difetto di titolarita’ solo in questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda, con compensazione delle spese dell’intero procedimento.

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