Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 2 marzo 2017, n. 5337

Il lastrico solare, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., e’ oggetto di proprieta’ comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo. Il titolo idoneo a far insorgere la situazione di condominio ed a contenere le eventuali deroghe alla presunzione ex articolo 1117 c.c. puo’ essere evidentemente costituito anche da un testamento, allorche’ il frazionamento della proprieta’ di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unita’ immobiliari, si determina mediante istituzioni ereditarie o attribuzioni in legato aventi ad oggetto le suddette parti del fabbricato. Al fine di escludere la presunzione di proprieta’ comune di cui all’articolo 1117 c.c., allorche’, in particolare, il titolo sia costituito da un testamento, e’ comunque sufficiente che da questo emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l’esistenza di un diritto di comunione, preferendosi, alla luce del favor testamenti, qualora di una clausola di esso siano ammissibili piu’ interpretazioni, comunque quella che consenta alla volonta’ del testatore di avere pratica e concreta attuazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

ordinanza 2 marzo 2017, n. 5337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9330-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’

sul ricorso 9330-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) BNCCLL39S56F923O, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’

sul ricorso 9330-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1278/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1278/2012, depositata l’11 dicembre 2012.

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale strutturato in cinque motivi.

(OMISSIS) a sua volta si difende con controricorso e propone ricorso incidentale strutturato in quattro motivi.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1 rispettivamente in data 9 e 10 gennaio 2017.

2. La Corte di Bari, pronunciando sugli appelli proposti da (OMISSIS), da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e da (OMISSIS), nei confronti di ciascuno di loro nonche’ di (OMISSIS), avverso la sentenza resa il 31 marzo 2004, riformava in parte quest’ultima, rigettando le quattro successive domande avanzate da (OMISSIS) con citazioni del 18 novembre 1992, del 27 novembre 1992, del 19 gennaio 1993 e del 9 dicembre 1994, riunite poi in unico giudizio. Il contenzioso traeva origine dal testamento pubblico del 3 maggio 1984 con cui (OMISSIS) aveva assegnato ai figli maschi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il piano terreno della casa di (OMISSIS), ed il piano elevato alle figlie (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riconoscendo a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il diritto di ingresso dal portoncino civico (OMISSIS) ed il diritto di servirsi della scala di proprieta’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per accedere al terrazzo a prendervi il sole e sciorinare i panni. Con tali quattro citazioni (OMISSIS) aveva: 1) dapprima convenuto i germani (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentir accertare che il piano ammezzato, compreso nell’immobile sito in (OMISSIS), facesse parte della volumetria del piano terra e percio’ appartenesse per quote ai fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente nullita’ della vendita della stessa porzione operata da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) con atto del 27 gennaio 1990; 2) poi convenuto (OMISSIS) per sentir riconoscere il proprio diritto di accedere al portoncino, alla scala ed al lastrico; 3) quindi ancora convenuto (OMISSIS) per ottenerne la condanna al ripristino dello stato dei luoghi; 4) infine, convenuto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per accertare la nullita’ o l’inefficacia dell’atto di vendita 27 gennaio 1990 relativo al lastrico solare ed al ripostiglio sovrastante la scala. Le domande di (OMISSIS) erano state accolte dal Tribunale di Bari, la cui sentenza era stata appellata in via principale da (OMISSIS) e da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

3. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla planimetria all. 2 descrittiva dello stato dei luoghi, all’affermazione dell’accessibilita’ al locale ammezzato solo dal civico (OMISSIS), alla consistenza dei vani ricavati al piano terra.

Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la nullita’ della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di Bari fatto derivare dall’attribuzione del piano ammezzato alle sorelle (OMISSIS) l’accoglimento dei motivi d’appello inerenti la validita’ della vendita a (OMISSIS) per atto 27 gennaio 1990 e l’efficacia della variazione catastale del 1988 per fusione del piano ammezzato e del primo piano.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. nell’interpretazione del testamento prescelta dalla Corte d’Appello, in quanto l’attribuzione ai figli maschi del piano terreno, per come descritto questo nell’atto di ultima volonta’, doveva includere la porzione del vano scala per i locali ammezzato, stante la mancanza di certezza sull’intenzione del de cuius.

3.1. La Corte d’Appello di Bari ha motivato, quanto ai punti oggetto dei primi quattro motivi del ricorso di (OMISSIS), sulla base della CTU espletata in primo grado, della planimetria catastale ad essa allegata, della denuncia di variazione dell’1 dicembre 1985 e dell’interpretazione della volonta’ del testatore. La Corte di merito ha desunto dai dati catastali che il vano ammezzato fosse stato eseguito prima dell’apertura della successione, fosse ricompreso nel volume del piano terra e reso accessibile da un pianerottolo sito alla sommita’ della prima rampa di scale. I giudici dell’appello hanno tuttavia argomentato che, avendo il testatore attribuito la proprieta’ esclusiva delle scale alle figlie (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed avendo riconosciuto a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il diritto di servirsi della scala soltanto per andare sul terrazzo a prendervi il sole ed a sciorinare i panni, senza menzionare il diritto di usufruire della stesa scala per raggiungere il piano ammezzato, tale silenzio dovesse spiegarsi con l’intenzione implicita di attribuire il piano intermedio alle figlie. Significativa per la Corte di Bari e’ anche la distinzione del testatore fra due sole quote, quali piano terra e piano elevato, espressione quest’ultima da intendersi comprensiva di tutti i piani superiori al terraneo. La Corte d’Appello ha tratto elementi di convincimento anche dalla presentazione della denuncia di variazione effettuata dal testatore in data 1 dicembre 1985, con la quale egli attribui’ “dignita’ catastale al piano ammezzato”.

In ordine al primo ed il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), va tenuto conto che, alla stregua della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012, qui applicabile ai sensi del capoverso del medesimo articolo 54, il vizio denunciabile per cassazione attiene all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ovvero di dati materiali, di episodi fenomenici rilevanti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ne consegue che l’omesso esame di elementi di prova non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, rimanendo quindi ormai estranea all’ambito del sindacato di legittimita’ la verifica della correttezza logica della motivazione di idoneita’ probatoria di una determinata emergenza processuale.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS) sono percio’ infondati giacche’ invocano una riconsiderazione del significato da attribuire alla planimetria dei luoghi, alle modalita’ di accesso al locale ammezzato, alla consistenza dei vani ricavati al piano terra o alla variazione catastale del 1988, fatti tutti esaminati nella motivazione dei giudici d’appello, intendendo sollecitare questa Corte a prescegliere una diversa ricostruzione delle vicende piu’ consona al convincimento soggettivo del ricorrente, ovvero ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione.

Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS) e’ altrettanto infondato, perche la nullita’ ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, la’ dove, come gia’ visto, la pronuncia della Corte di Bari fa perfettamente comprendere le ragioni per cui e’ stato inteso attribuito ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il piano ammezzato.

Neppure e’ fondato il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS), volto a sostenere una violazione dei canoni ermeneutici per non aver la Corte d’Appello interpretato l’attribuzione testamentaria ai figli maschi del “piano terreno” come inclusiva del “vano scala per i locali ammezzato ricavati dal detto piano terreno e di questi facenti parte”. La Corte di Bari ha rispettato, nell’interpretazione del testamento di (OMISSIS), il principio generale enunciato dall’articolo 1362 c.c., ricostruendo l’effettiva volonta’ del testatore mediante una valutazione congiunta e coordinata dell’elemento letterale (significato di “piano terreno” e di “piano elevato”) e di quello logico dell’atto unilaterale mortis causa (omessa previsione espressa del diritto di usufruire della scala per raggiungere il piano ammezzato). E, una volta escluso che l’interpretazione della volonta’ del testatore sia stata compiuta dai giudici del merito con violazione delle norme di ermeneutica, la ricostruzione della concreta volonta’ stessa si risolve in un giudizio di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimita’.

4. Il quinto motivo di ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS) deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto all’atto di compravendita stipulato da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) il 27 gennaio 1990. La Corte di Bari ha rigettato la “confessoria servitutis” proposta dallo stesso (con la citazione del 27 novembre 1992) nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) per il passaggio dal civico (OMISSIS) al vano scala del civico (OMISSIS), dall’androne del civico (OMISSIS) e lungo il vano scala di accesso al lastrico solare. La Corte d’Appello ha posto in evidenza che (OMISSIS) (OMISSIS) avesse dedotto a sostegno della sua domanda una servitu’ costituita per testamento, mentre il Tribunale aveva accolto la confessoria sulla base di diversa causa petendi, quale la destinazione del padre di famiglia. I giudici di appello spiegavano che la disposizione testamentaria “desidero che i miei figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) abbiano il diritto di ingresso dal portoncino distinto dal numero (OMISSIS)…” non configurasse pesi ed utilita’ riferibili ad immobili, e dunque negavano la costituzione per suo tramite di un diritto di servitu’.

Il quinto motivo di ricorso lamenta, allora, il mancato esame del testo dell’atto 27 gennaio 1990, nel quale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dichiaravano di trasferire in favore di (OMISSIS) il bene ereditario “cosi’ come pervenuto alle venditrici e come dalle stesse e’ stato sempre goduto ed in particolare con la servitu’ prediale passiva di passaggio attraverso il vano scala civico 12…”. Tale motivo e’ infondato, sia perche’ il ricorrente (OMISSIS) non indica specificamente, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se fosse stata devoluta al giudice d’appello, alla stregua dell’articolo 346 c.p.c., l’allegazione dell’atto del 27 gennaio 1990 come prova della servitu’, sia, essenzialmente, perche’ con tale motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto non decisivo (ovvero non avente portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio). Invero, la dichiarazione delle venditrici (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al compratore (OMISSIS) circa l’esistenza della “servitu’ prediale passiva di passaggio attraverso il vano scala civico (OMISSIS)…” non potrebbe comunque sostituirsi al titolo costitutivo mancante della servitu’, con effetti ricognitivi per il passato e dispositivi per il futuro, non esistendo piu’ nel codice civile vigente l’atto ricognitivo di servitu’ previsto con efficacia costitutiva dall’articolo 634 c.c..

5. Il sesto motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Viene criticata la parte della sentenza impugnata che ha rigettato le domande di riduzione in pristino della scala, del vano ammezzato e del muro divisorio tra il vano del civico (OMISSIS) e l’androne del civico (OMISSIS), ritenendo le stesse assorbite dalla negazione del diritto di proprieta’ e del diritto di servitu’ vantati dallo stesso (OMISSIS) (OMISSIS). La Corte di Bari ha anche aggiunto che, in base alle prove per testi assunte, la separazione degli ultimi due ambienti, seppur con un pannello in legno, era stata voluta e realizzata gia’ dal testatore. Il sesto motivo assume che tale motivazione avrebbe omesso di considerare che (OMISSIS) non aveva diritto ad elevare il muro divisorio perpendicolare alla scala per l’ammezzato. Il motivo e’ formulato in modo inammissibile, giacche’ censura sub specie di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5- non la mancata considerazione di un fatto storico, e cioe’, come gia’ precisato, di dati materiali, di episodi fenomenici, ma un vizio consistente in un errore di diritto, concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto, ovvero l’applicazione della norma stessa al caso concreto, da censurare, piuttosto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Il settimo motivo di ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS) denuncia violazione dell’articolo 1362 e dell’articolo 1117 c.c., con riguardo alla domanda di accertamento della proprieta’ indivisa del lastrico solare soprastante il primo piano tra lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto rispettivamente acquirenti il primo della pozione di edificio al piano terreno attribuito a (OMISSIS) (OMISSIS) ed il secondo delle porzioni attribuite alle tre sorelle. La Corte d’Appello di Bari, premessa la presunzione di comunione del lastrico solare ai sensi dell’articolo 1117 c.c., ha tuttavia ritenuto titolo contrario ad essa, nel senso di desumere che il lastrico solare fosse stato ricompreso dal testatore nella quota del piano elevato attribuito a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la previsione testamentaria del diritto riconosciuto a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di usufruire della scala soltanto per andare sul terrazzo “a prendere il sole d’estate ed a sciorinare i panni”. Tale previsione, a giudizio della Corte di Bari, sarebbe stata del tutto superflua se il loro genitore (OMISSIS) avesse considerato il lastrico come bene comune a tutti i coeredi. Il ricorrente (OMISSIS) ha sostenuto la violazione degli articoli 1117 e 1362 c.c. perche’, nella specie, mancava un’attribuzione chiara ed univoca della proprieta’ esclusiva del lastrico solare alle figlie del de cuius, e perche’ la Corte d’appello avrebbe confuso tra proprieta’ ed uso esclusivo del terrazzo.

Anche questo motivo va rigettato.

E’ indubbio che il lastrico solare, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., e’ oggetto di proprieta’ comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo. Il titolo idoneo a far insorgere la situazione di condominio ed a contenere le eventuali deroghe alla presunzione ex articolo 1117 c.c. puo’ essere evidentemente costituito anche da un testamento, allorche’ il frazionamento della proprieta’ di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unita’ immobiliari, si determina mediante istituzioni ereditarie o attribuzioni in legato aventi ad oggetto le suddette parti del fabbricato. Al fine di escludere la presunzione di proprieta’ comune di cui all’articolo 1117 c.c., allorche’, in particolare, il titolo sia costituito da un testamento, e’ comunque sufficiente che da questo emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l’esistenza di un diritto di comunione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 27/06/1969), preferendosi, alla luce del favor testamenti, qualora di una clausola di esso siano ammissibili piu’ interpretazioni, comunque quella che consenta alla volonta’ del testatore di avere pratica e concreta attuazione.

Avendo la Corte d’Appello interpretato il testamento di (OMISSIS) come espressivo di elementi univoci in contrasto con l’esistenza di un diritto di condominio del terrazzo a livello, al fine di attribuire un effetto concreto alla clausola di esso che riservava ai figli maschi soltanto il diritto di accedere al terrazzo per prendere il sole e sciorinare i panni, essa si e’ attenuta ai ricordati principi di diritto, risolvendosi, quanto al resto, l’interpretazione del titolo negoziale di cui all’articolo 1117 c.c. in un apprezzamento di fatto che e’ prerogativa del giudice di merito ed e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. Il primo, il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi incidentali, rispettivamente, di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS) lamentano violazioni dell’articolo 112 c.p.c., dell’articolo 102 c.p.c. e degli articoli 1362, 1363, 1470 e 1542 c.c., contestando, quanto alla domanda proposta da (OMISSIS) di accertamento della comproprieta’ del lastrico solare, che la stessa non poteva essere esaminata nel merito, ma andava dichiarata inammissibile; che era stato pretermesso il litisconsorte necessario (OMISSIS); che erroneamente la Corte di Bari aveva ritenuto che lo stesso (OMISSIS) avesse alienato tutti i suoi diritti ereditari al fratello (OMISSIS).

Trattandosi, allora, di motivi di ricorso incidentale proposti da parti totalmente (OMISSIS)se nel giudizio di merito, che investono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito), tali censure sono da intendersi condizionate all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione in tal senso, sicche’, stante l’infondatezza del ricorso principale, il primo, il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi incidentali non vanno nemmeno esaminati per carenza dell’attualita’ dell’interesse (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).

8. E’ fondato il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.c. La Corte d’Appello di Bari, nel liquidare le spese di lite, ha “valutato il coinvolgimento di (OMISSIS) in quattro giudizi e delle sorelle in due”. Dallo stesso svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata, si legge, invece, che le sorelle (OMISSIS) furono convenute dal fratello (OMISSIS) nei giudizi introdotti con citazione del 18 novembre 1992 e del 9 dicembre 1994, e furono poi chiamate in causa dal fratello (OMISSIS) nel giudizio introdotto sempre da (OMISSIS) con citazione del 27 novembre 1992. La Corte d’Appello ha quindi errato nel non liquidare altresi’ le spese giudiziali sostenute dalle terze chiamate (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel procedimento introdotto con citazione del 27 novembre 1992, ponendole a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato detta chiamata.

9. Sono altresi’ fondati il quinto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), per violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9 convertito in L. 25 marzo 2012, n. 27, e del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, articoli 4 e 41. La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto applicabile il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 anche alle spese del giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione non esaurita alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Questa Corte ha invece precisato che, agli effetti del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41 i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purche’, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicche’ gli stessi non operano con riguardo all’attivita’ svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. Ha dunque errato la sentenza impugnata nel ritenere applicabili i parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 non solo al giudizio d’appello, quant’anche a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano vigenti le tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 585 del 1994 (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016).

10. In definitiva, va rigettato il ricorso principale di (OMISSIS), vanno dichiarati assorbiti i primi tre motivi dei ricorsi incidentali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS), e vanno, invece, accolti il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS). La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, la quale riesaminera’ i soli punti relativi alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto dei rilievi svolti e dei richiamati principi, e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di (OMISSIS), dichiara assorbiti i primi tre motivi dei ricorsi incidentali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS), accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso Incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS); cassa, per quanto in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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