Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 24 novembre 2015, n. 46599

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente –

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –

Dott. BONITO F. M. S. – rel. Consigliere –

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere –

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.R. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2796/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del 01/06/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 1 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava, per quanto di interesse, l’istanza di riesame proposta da D.C.R. avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari in suo danno disposta dal GIP del Tribunale di Napoli nord, il precedente 11 maggio, perchè gravemente indiziato, quale ideatore e mandante, in concorso con altri, esecutori materiali ( G.P., separatamente giudicato, e D.S., coimputato e proponente istanza di riesame contestualmente esaminata e decisa) dei seguenti reati: reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2 e 4 per aver detenuto illegalmente ed aver portato in luogo pubblico due bottiglie molotov (capo a), reato di cui all’art. 110 c.p. e L. n. 895 del 1967, art. 6 per aver lanciato dette bottiglie molotov contro la porta di ingresso dell’abitazione di A.F. (capo b), reato di cui agli artt. 56, 110 e 423 c.p., per aver tentato di cagionare un incendio realizzando la precedente condotta (capo c); in (OMISSIS).

2.1 Giova premettere i fatti di causa come proposti dalla pubblica accusa con ricostruzione fatta propria dal GIP e dal tribunale in sede di riesame: nella notte del (OMISSIS) due persone, riprese dal sistema di videosorveglianza di una vicina residenza, si avvicinavano all’abitazione di A.F., posta in (OMISSIS) dove la stessa si trovava insieme al figlioletto, e lanciavano contro la porta di ingresso due bottiglie incendiarie c.d. “molotov”; intercettazioni ambientali in carcere tra G. P. e suoi familiari, del 19.2.2015, e la confessione di questi in sede di interrogatorio del 24.2.2015 consentivano alla pubblica accusa di individuare il ricorrente quale mandante della missione incendiaria (e quindi dei reati collegati) il G. stesso e D.S. come esecutori materiali della stessa e di accertare il movente del progetto criminoso nel dissidio insorto tra il D. ed i suoi dirimpettai, la famiglia N. – F., per la iniziativa assunta da N.W. di aprire una scuola di danza nel garage della sua abitazione, arrecando in tal modo disturbo al riposo del D., il quale, inoltre, sospettava il vicino di avergli avvelenato i cani.

2.2 Il quadro indiziario a sostegno di tale ricostruzione valorizzato dal GIP prima e dal tribunale dopo contempla: l’intercettazione ambientale e la confessione del G. già evocate, gli interrogatori del 26.2. e del 9.3. resi sempre dal G. con dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, l’attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria sull’utenza telefonica del G. probante di uno stretto ed anche intimo rapporto tra questi ed il ricorrente, i filmati della videosorveglianza a servizio di abitazione vicina a quella interessata dal lancio incendiario, il contenuto delle intercettazioni ambientali del 26.2. e del 5.3. nel corso delle quali il G., nella sala colloqui del carcere, ricostruisce nel dettaglio la fase preparatoria dell’attentato, le dichiarazioni rese da N.W. a riprova del clima di ostilità insorto con il ricorrente a causa della sua scuola di ballo e del sospetto nutrito dal D. di avergli avvelenato i cani di grossa taglia, cani in una occasione lasciati liberi tanto da spaventare i clienti della scuola, le dichiarazioni rese dall’avv. Na.Co., locatore della precedente abitazione occupata dal D., il quale, secondo il dichiarante, si era distinto per la sua litigiosità con i vicini di casa ed in una occasione aveva liberato i suoi cani contro alcuni extracomunitari.

2.3 Il Tribunale rigettava altresì le eccezioni processuali della difesa ricorrente circa legittimità della motivazione impugnata in relazione alla recentissima novella modificatrice dell’art. 292 c.p.p., negando, in particolare, sia che nella fattispecie ricorresse una ipotesi di motivazione per relationem, sia che non avesse il giudicante provveduto ad una autonoma valutazione del quadro indiziario e dei fatti di causa. Argomentava poi diffusamente il tribunale, considerate le deduzioni difensive sul punto, sulla attendibilità soggettiva ed oggettiva della chiamata in correità del G. (quali la precisione del racconto, la rilevanza dell’autoaccusa, la mancanza di ragioni di astio verso gli accusati) e sulla ricorrenza di riscontri ad essa estrinseci (le riprese della videosorveglianza, l’amicizia con D., le prime intercettazioni ambientali in carcere, il denaro versato dal ricorrente al G. per la sua difesa e l’alibi dallo stesso tentato in favore di quest’ultimo).

Quanto poi alle esigenze cautelari, riferite alla misura applicata degli arresti domiciliari, valorizzava il tribunale, la gravità del reato e le sue pericolose modalità, la personalità del ricorrente, ricostruita come particolarmente litigiosa, trasgressiva e violenta, la sua vicinanza, per ragioni di lavoro (il ricorrente è un militare) ad armi, il breve lasso di tempo intercorso sin qui dalla consumazione dei reati.

2. Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale l’interessato, con l’assistenza del difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia la illegittima per violazione dell’art. 309 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), artt. 274 e 275 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3, in particolare deducendo ed argomentando: la motivazione impugnata è illogica ed insufficiente perchè non analizzate le specifiche doglianze formulate dalla difesa, tutte caratterizzate da decisività; in primo luogo veniva rappresentato al tribunale che la motivazione del provvedimento cautelare riproponeva integralmente le argomentazioni contenute nella richiesta della misura avanzata dal P.M.; il quadro indiziario indicato dal GIP è sovrapponibile a quello indicato dal P.M. (le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del G., i riscontri a tali dichiarazioni, le intercettazioni ambientali); a tale eccezione il tribunale ha risposto facendo rinvio alle stesse argomentazioni del GIP oggetto della censura detta; in tal modo il tribunale ha replicato gli errori di prima istanza sulla data dell’arresto del G. (il 16.2. in luogo del 19.2.) e sulla ricostruzione cronologica delle acquisizioni investigative (la informale comunicazione del D. ai CC sulla permanenza del G. la sera del 17.10 – i fatti sono invece del (OMISSIS) – presso la sua abitazione fino alle 22.30); non sono state considerate le numerose deduzioni difensive sulla infondatezza delle dichiarazioni del G. e sulle intromissioni familiari quanto alla loro preparazione; gli indizi di colpevolezza a carico del D. provengono tutti dalle dichiarazioni del G. negli interrogatori resi il 24.2 ed il 9.3 al P.M., dichiarazioni rimaste non riscontrate ed indimostrate; il provvedimento impugnato è generico perchè non riscontra tutte le doglianze difensive; il tribunale elenca elementi di fatto, indicati come fonti di prova, ma non provvede nel contempo ad apprezzarli e ad indicare le ragioni logiche della ritenuta valenza probatoria; le captazioni ambientali dimostrano inequivocabilmente gli intenti del nucleo familiare in favore del G., il quale infatti ha goduto di un trattamento processuale assai benevolo; anche in ordine alle esigenze cautelari il tribunale non fornisce argomentazioni e/o circostanze di fatto concrete dalle quali ricavare la sussistenza delle medesime, ma articola soltanto formule di stile.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Giova rammentare che, ai fini dell’emissione di una misura cautelare personale, per “gravi indizi di colpevolezza” ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671).

Orbene, ciò posto ritiene la Corte che legittimamente siano stati considerati gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto, le precise, costanti ed assai particolareggiate dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato G., uno dei due esecutori materiali dell’attentato e braccio esecutivo del ricorrente nella preparazione degli ordigni utilizzati; su di esse adeguatamente ha il tribunale motivato quanto ad attendibilità intrinseca, valorizzando la ricchezza del racconto, il grado di elevata intimità tra mandante ed esecutore e, quindi, l’assenza di motivi di malanimo tra i due, e quanto alla ricorrenza di validi riscontri esterni. A tal fine sono stati opportunamente richiamate le riprese dell’impresa criminale rese possibili dal vicino sistema di videosorveglianza, pienamente confermativo del racconto del dichiarante, il movente dell’attentato, indicato dal G. e confermato dalla vittima di esso, le prime intercettazioni ambientali in carcere, nelle quali il G. dà conto di tutti i profili caratterizzanti i fatti di causa in un momento in cui non aveva alcun motivo di raccontare cose non vere. A ciò si aggiunga la mancanza assoluta di alternative piste di indagine e di ragioni diverse da quelle ritenute dagli inquirenti per giustificare l’attentato a carico di una dignitosa e laboriosa famiglia, priva di compromissioni sospette.

A tutto ciò, di indiscutibile, univoco e cospicuo rilievo indiziario, a maggior ragione se in rapporto ai limiti della probatio minor richiesta nella attuale fase procedimentale, la difesa ricorrente oppone una valutazione alternativa delle acquisizioni probatorie, sostanzialmente attuata mercè una loro svalorizzazione, integrante giudizio di merito non consentito in questa fase processuale in costanza di un motivato provvedimento del giudice territoriale. Quanto infine alle iniziali eccezioni processuali, riproposte col ricorso di legittimità, osserva la corte che le stesse risultano del tutto genericamente articolate, dappoichè limitano il sostegno dialettico sul punto alla denuncia che non tutto il dedotto difensivo sarebbe stato riscontrato dal tribunale, senza alcuna precisazione sul punto, se non la indicazione di meri errori materiali ripetuti dal tribunale sul testo del GIP, errori non già decisivi, ma del tutto giustificati (una data sbagliata di tre giorni ripresa da un testo all’altro privo affatto di conseguenze sulla valutazione della prova e dei fatti stessi).

Del tutto generico si appalesa infine la censura relativa alla ricorrenza o meno nella fattispecie delle esigenze cautelari ritenute dal giudice territoriale.

4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2015

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