Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 7 ottobre 2014, n. 21112
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. prof. (OMISSIS), dal quale unitamente all’avv. (OMISSIS) del foro di Catania, e’ rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, unitamente all’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 614/12, pubblicata il 4 aprile 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 luglio 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CERONI Francesca, la quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilita’, ed in subordine per il rigetto del ricorso.
2. – L’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) e’ stata accolta dalla Corte d’Appello di Catania, che con sentenza del 4 aprile 2012 ha rigettato il gravame incidentale proposto dal (OMISSIS).
Premesso che fin dagli anni giovanili l’appellato si era dedicato prevalentemente alla cura d’interessi politico-sociali, che per impegno, numero, importanza e responsabilita’ gli consentivano di esprimere potenzialita’ economiche quasi doppie rispetto a quelle della (OMISSIS), lasciando inequivocabilmente prevedere il raggiungimento delle maggiori soddisfazioni culturali, morali ed economiche, la Corte ha ritenuto che a tale attivita’, avente carattere continuativo e largamente soggetta a remunerazioni, rimborsi e benefits, avessero contribuito anche le cure, il lavoro domestico e la solidita’ affettiva della moglie, sui quali l’uomo aveva potuto fare affidamento. Considerato peraltro che all’epoca della convivenza non poteva ritenersi nell’ordine delle cose che gli sviluppi futuri della carriera del (OMISSIS) sarebbero stati cosi’ eccezionalmente brillanti, ha ritenuto conforme a giustizia l’imposizione a suo carico dell’obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado.
Precisato inoltre che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il (OMISSIS) aveva chiesto l’assegnazione in uso della casa coniugale, la Corte ha ritenuto che tale domanda fosse stata correttamente rigettata, per mancanza dei presupposti di legge, dichiarando invece inammissibile, in quanto nuova, la domanda di revoca dell’assegnazione alla (OMISSIS): ha rilevato infatti che tale domanda, avanzata soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 cod. proc. civ., non costituiva una semplice emendatio libelli, in quanto il (OMISSIS) aveva chiesto accertarsi che la resistente non aveva il diritto di continuare ad abitare l’immobile, ed in subordine che tale diritto spettava ad esso ricorrente, che ne aveva gia’ goduto nel corso della convivenza. Ha ritenuto inammissibile anche la domanda di rilascio dell’immobile in favore del padre dell’appellante, rimasto estraneo al giudizio, osservando inoltre che la dismissione del bene da parte della (OMISSIS) non avrebbe consentito il ripristino del precedente comodato in favore del (OMISSIS), in quanto spettava al proprietario il diritto di decidere in ordine alla prosecuzione del rapporto, ed aggiungendo infine che, in quanto fondata sui patti della separazione, la detenzione della donna, protrattasi per quasi ventitre’ anni, rendeva evidente la volonta’ conforme del proprietario dell’immobile.
3. – Avverso la predetta sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La (OMISSIS) resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorieta’ della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, dopo aver sottolineato la prevedibilita’ delle soddisfazioni, anche economiche, collegate all’attivita’ da lui svolta nell’ambito socio-politico-sindacale, la sentenza impugnata ha illogicamente affermato l’eccezionalita’ degli sviluppi successivi della sua carriera politica.
3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto dalla carica di consigliere comunale, da lui ricoperta all’epoca della convivenza, il possesso di potenzialita’ economiche quasi doppie rispetto a quelle della (OMISSIS), ricollegandovi la prevedibilita’ degli sviluppi successivi della sua carriera politica.
4. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, la sentenza impugnata si e’ infatti attenuta correttamente al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’accertamento del relativo diritto dev’essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15610; 26 settembre 2007, n. 20204). In quest’ottica, la Corte di merito ha condivisibilmente attribuito rilievo alle potenzialita’ economiche di entrambi i coniugi al momento della cessazione della convivenza, sottolineando in particolare le prospettive di evoluzione della situazione economica del ricorrente ricollegabili alla carriera sociale, politica e culturale da lui intrapresa fin da epoca anteriore alla costituzione del nucleo familiare, ininterrottamente proseguita durante l’intero corso della vita coniugale e mai cessata neppure negli anni successivi alla separazione, ed ha opportunamente proiettato nel futuro le aspettative reddituali connesse a tale multiforme attivita’, in tal modo pervenendo alla rappresentazione del quadro economico in base al quale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno.
4.1. – Tale complesso apprezzamento trova conforto nella precisazione, ripetutamente compiuta da questa Corte, secondo cui le prospettive di miglioramento della situazione economica dell’obbligato maturate nel corso del rapporto coniugale devono essere valutate tenendo conto anche dei progressi successivi alla cessazione della convivenza, qualora gli stessi si configurino come sviluppi naturali e prevedibili dell’attivita’ gia’ svolta durante il matrimonio e trovino radice nella posizione lavorativa all’epoca ricoperta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell’onerato, dovendosi invece escludere la possibilita’ di conferire rilievo agl’incrementi economici che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, ma aventi carattere di eccezionalita’, in quanto connessi a circostanze ed avvenimenti del tutto occasionali ed imprevedibili (cfr. Cass., Sez. 1, 5 marzo 2014, n. 5132; 28 gennaio 2004, n. 1487). Alla stregua di tale precisazione, il risalto conferito alle cariche cui ha avuto accesso il (OMISSIS) nello svolgimento della propria attivita’ non si pone affatto in contraddizione con il collegamento istituito dalla sentenza impugnata tra la posizione istituzionale attualmente ricoperta dal ricorrente e la carriera da lui intrapresa fin dagli anni giovanili, avendo la Corte di merito inteso soltanto evidenziare, attraverso la sottolineatura dell’eccezionalita’ dei predetti risultati, che i successi riportati dal (OMISSIS), ancorche’ ampiamente pronosticabili in virtu’ della precoce e spiccata vocazione da lui dimostrata per l’attivita’ sociale, politica e sindacale, si sono rivelati superiori ad ogni piu’ rosea previsione, e quindi tali da giustificarne una valorizzazione soltanto parziale ai fini dell’apprezzamento del tenore di vita cui doveva essere rapportato il contributo economico dovuto alla (OMISSIS).
4.2. – Nell’ambito di tale valutazione, poi, la sentenza impugnata non ha in alcun modo trascurato la verifica degli effetti economici connessi ai predetti avanzamenti, non essendosi limitata a dare atto del reddito dichiarato dal ricorrente all’epoca in cui rivestiva la carica di consigliere comunale, ma avendo opportunamente sottolineato il carattere continuativo della sua attivita’ e la notoria redditivita’ degl’incarichi da lui ricoperti, dalla cui consistenza ha desunto il possesso di potenzialita’ economiche ampiamente superiori a quelle espresse dalla donna. Nessun rilievo puo’ assumere, al riguardo, l’assenza di un esplicito riferimento alla durata della convivenza, protrattasi peraltro per oltre nove anni, e la mancata valutazione dell’apporto fornito dal (OMISSIS) al menage familiare, a sua volta neppure precisato, non essendo il giudice tenuto, nella liquidazione dell’assegno divorzile, a dare giustificazione della propria decisione attraverso la contemporanea considerazione di tutti i parametri indicati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ma potendo anche, in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, dare la prevalenza soltanto ad alcuni degli stessi, come quello basato sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., Sez. 1, 4 aprile 2011, n. 7601; 28 aprile 2006, n. 9876; 16 maggio 2005, n. 10210).
5. – Sono invece inammissibili, per intervenuta cessazione della materia del contendere, il quarto ed il quinto motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca dell’assegnazione in uso della casa coniugale ed ha rigettato quella di accertamento del suo diritto al godimento dell’immobile in qualita’ di comodatario.
E’ stata infatti prodotta copia del verbale sottoscritto l’il settembre 2012, da cui si evince che, successivamente alla notificazione del ricorso, e’ venuto meno l’interesse alla decisione in ordine alle predette domande, essendosi modificata la situazione di fatto che aveva dato origine al contrasto tra le parti, in conseguenza dell’avvenuto rilascio dell’immobile in favore del (OMISSIS), il quale, avendolo ricevuto in donazione dal padre, aveva manifestato la volonta’ di rientrarne in possesso, in tal modo ponendo termine al comodato previsto dal verbale di separazione.
6. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
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