La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicche’ i “redditi adeguati” ono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
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La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicche’ i “redditi adeguati” ono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10304. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicche’ i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione...

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015. La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato  a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile
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Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015. La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica....

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2043. Va dato seguito all’indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato della Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, da sostituire con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica
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Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2043. Va dato seguito all’indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato della Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, da sostituire con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica

1. Va dato seguito all’indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato della Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, da sostituire con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica del richiedente. L’autosufficienza economica sarebbe individuabile in alcuni specifici parametri quali il possesso di redditi...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 giugno 2017, n. 15481
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 giugno 2017, n. 15481

Il giudice al quale viene richiesta, per sopraggiunti giustificati motivi, la revisione dell’assegno di divorzio, che incida sulla spettanza di un diritto prima riconosciuto, deve verificare conformandosi ai principi affermati dalla Suprema corte con la sentenza 11504 del 2017, se i motivi giustifichino o meno la negazione del diritto all’assegno per sopraggiunta indipendenza o autosufficienza...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504

  In tema di assegno divorzile prevalente la natura assistenziale dell’assegno e dunque il criterio per l’assegnazione o meno da seguire sarà quello dell’indipendenza e dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge. Il testo integrale in pdf Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272. In tema di separazione personale, in caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, l’ammontare dell’assegno di mantenimento non dev’essere sempre e comunque proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...