Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2043. Va dato seguito all’indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato della Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, da sostituire con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica

1. Va dato seguito all’indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato della Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, da sostituire con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica del richiedente. L’autosufficienza economica sarebbe individuabile in alcuni specifici parametri quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza: le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie.
2. Il coniuge richiedente l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità. Per di più, una volta superato il vaglio dell’ammissibilità dell’assegno, ed accertando la non autosufficienza economica del richiedente (e l’impossibilità di ottenere mezzi adeguati per ragioni oggettive), sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazione dell’assegno, tali eventualmente da condurre ad una elevazione dell’importo (ragioni della decisione, contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, durata del matrimonio).
3. In tema di assegno divorzile, l’autosufficienza economica del coniuge è tale da permettergli di godere di una vita libera e dignitosa, e l’assegno va contenuto nella stretta misura in cui tale scopo venga raggiunto. Il profilo dell’autosufficienza dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice cui sia richiesta la modifica delle condizioni di divorzio in relazione all’assegno. Questi dovrà esaminare gli elementi di fatto innovativi e se venga richiesto dall’obbligato l’esclusione dell’assegno o la sua riduzione (stante tra l’altro il miglioramento della situazione economica del beneficiario) valuterà dapprima se tale miglioramento abbia fatto raggiungere al coniuge una autosufficienza economica; in tal caso, in relazione alla domanda, escluderà totalmente l’assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova quantificazione, considerando gli elementi di fatto innovativi (con il raffronto, a questo punto, delle condizioni economiche dei coniugi).

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA 26 gennaio 2018, n.2043

Pres. – est. Dogliotti
Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il P.G. ha chiesto la rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 374 comma terzo c.p.c., per cui se la sezione semplice ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette ad esse, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Tale richiesta viene giustificata, in relazione ad alcune pronunce fortemente innovative della prima sezione civile, in materia di assegno di divorzio, recentemente assunte.

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