Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2043. Va dato seguito all’indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato della Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, da sostituire con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica

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Come si vede, le variabili sono molte numerose per un adeguamento il più possibile efficace alla situazione concreta. In tal senso, si potrebbe fin d’ora escludere pericolosi automatismi (ad es. multipli della pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti. Il coniuge richiedente l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità. Per di più, una volta superato il vaglio dell’ammissibilità dell’assegno, ed accertando la non autosufficienza economica del richiedente (e l’impossibilità di ottenere mezzi adeguati per ragioni oggettive), sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazione dell’assegno, tali eventualmente da condurre ad una elevazione dell’importo (ragioni della decisione, contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, durata del matrimonio).
Conclusivamente può affermarsi che l’autosufficienza economica del coniuge è tale da permettergli di godere di una vita libera e dignitosa, e l’assegno va contenuto nella stretta misura in cui tale scopo venga raggiunto.
Per quanto si è detto precedentemente, il nuovo orientamento non può sicuramente considerarsi come elemento giustificante la modifica del regime economico del divorzio. E tuttavia il profilo dell’autosufficienza dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice cui sia richiesta la modifica delle condizioni di divorzio in relazione all’assegno. Questi dovrà esaminare gli elementi di fatto innovativi e se, come nella specie, venga richiesto dall’obbligato l’esclusione dell’assegno o la sua riduzione (stante tra l’altro il miglioramento della situazione economica del beneficiario) valuterà dapprima se tale miglioramento abbia fatto raggiungere al coniuge una autosufficienza economica; in tal caso, in relazione alla domanda, escluderà totalmente l’assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova quantificazione, considerando gli elementi di fatto innovativi (con il raffronto, a questo punto, delle condizioni economiche dei coniugi).
Nella specie, il giudice a quo ha precisato che, da un lato, l’obbligato ha visto ridotto il suo reddito intorno al 40% o più, ed è pure migliorata la situazione della beneficiaria dell’assegno, che è divenuta proprietaria esclusiva di un altro appartamento per via ereditaria, mentre in precedenza era soltanto comproprietaria della casa coniugale, venduta dai coniugi per l’importo complessivo di Euro 700.000,00 suddiviso tra essi, anche se la moglie ha dovuto pagare al marito 45.000,00 Euro per indennità di occupazione ed è previsto a suo carico un conguaglio di Euro 145.000,00 da corrispondere al fratello in ordine alla divisione immobiliare.
Si tratta di valutazioni di fatto che ovviamente non competono a questa Corte. In accoglimento del primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, rimanendo assorbito il secondo motivo, va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà, come sopra indicato, alla valutazione dell’autosufficienza della P. , in relazione al suo miglioramento economico, escludendo in tal caso l’assegno, ovvero se la non autosufficienza permanga, procederà alla quantificazione ed eventuale riduzione dell’assegno stesso. La Corte di Appello pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs 196/03. in quanto imposto dalla legge

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