Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1754. Il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca

Il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilita’ per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma altresi’ di ogni altra utilita’ che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attivita’ criminosa”.
Il profitto e’ solo il vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1754
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 22/02/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a (OMISSIS) la pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di corruzione, disponendo la confisca per equivalente dei beni nella disponibilita’ dell’imputato per un valore pari a 2.100.000 Euro.
(OMISSIS) e’ imputato del reato di corruzione propria internazionale (articoli 319 e 321 c.p., articolo 322 c.p., comma 2, n. 2) per aver compiuto, per il tramite di due persone di fiducia del Ministro dell’energia dell’Algeria, plurime dazioni di denaro in favore di quest’ultimo al fine di assicurare alla societa’ (OMISSIS) s.p.a. un vantaggio indebito in operazioni economiche internazionali.
In particolare, le dazioni di denaro sarebbero state eseguite affinche’ il Ministro dell’Algeria, nella sua veste di pubblico ufficiale, violando i propri doveri d’ufficio, garantisse alla societa’ (OMISSIS) s.p.a., di cui l’imputato era il legale rappresentante, il reingresso nell’elenco delle imprese invitate alle gare dall’Ente di Stato Algerino (OMISSIS) e di essere inserita tra i “contrattisti” di (OMISSIS), societa’ italiana che operava in Algeria.
Ha affermato il Giudice che, in ragione della configurazione di un patto corruttivo unico, il reato contestato non sarebbe estinto per prescrizione, essendo stato effettuato l’ultimo versamento nel 2011.
Quanto alla confisca, si e’ ritenuto che il profitto derivante dal reato sarebbe costituito per la societa’ (OMISSIS) s.p.a. dalla possibilita’ di continuare ad operare nel mercato algerino “vincendo gare di appalto”; tale profitto sarebbe costituito da 2,1 milioni di Euro, equivalente, ai sensi dell’articolo 322 ter c.p., comma 2, alle somme corrisposte in ragione dell’accordo corruttivo.
Ha aggiunto il Tribunale che, non essendo possibile procedere alla confisca diretta nei riguardi della societa’, essendo questa fallita, la confisca, per equivalente, dovrebbe avere ad oggetto i beni personali dell’imputato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge processuale in relazione agli articoli 444 e 129 c.p.p., atteso che la pena sarebbe stata applicata in relazione ad un reato gia’ estinto per prescrizione, in quanto commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS).
Escluso che la richiesta di patteggiamento equivalga ad una rinuncia alla prescrizione, si evidenzia che nella specie, come risulterebbe dalla stessa lettura della imputazione, i patti corruttivi sarebbe stati due, intervenuti in tempi diversi, in luoghi diversi, all’esito di molteplici incontri effettuati con persone diverse ed aventi un oggetto diverso.

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