Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1754. Il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca

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La Corte di cassazione ha sostanzialmente recepito il principio affermato nella sentenza “Gubert” secondo cui “il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilita’ per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma altresi’ di ogni altra utilita’ che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attivita’ criminosa”.
5.3. Sul tema, obiettivamente intricato, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ribadendo il principio secondo cui profitto e’ solo il vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato (Sez. un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; successivamente, nello stesso senso, Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarm di Guido Leopardi, Rv. 264941; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854).
6. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Sia che si voglia fare riferimento alla nozione di profitto tradizionalmente recepita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia che invece si voglia recepire la nozione piu’ ampia avallata dalle pronunce “Gubert” e “Tyssen” il profitto deve comunque corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l’acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica;
Non costituisce profitto del reato un qualsivoglia vantaggio che, pur derivante dal reato, tuttavia sia futuro, sperato, eventuale, solo possibile, immateriale o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali.
Il profitto non coincide con una mera aspettativa di fatto, con una mera “chance”, salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettivita’ tale da costituire essa stessa una entita’ patrimoniale a se’ stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto.
Nel caso di specie, si e’ fatto coincidere il profitto del reato non con il vantaggio derivante dalle possibili gare di appalto aggiudicate alla (OMISSIS) s.p.a. per effetto della corruzione, ne’ con i vantaggi derivanti dai contratti stipulati con (OMISSIS), ma con la mera possibilita’ per la societa’ in questione di partecipare in futuro a gare di appalto o di essere inserita negli elenchi dei soggetti contrattisti di (OMISSIS).
Tale possibilita’, tuttavia, non costituisce un vantaggio concreto valutabile in relazione alla sfera patrimoniale del soggetto, ne’ si e’ affermato che la mera possibilita’ di partecipare ad una gara, ovvero di essere ammessi alla fase di contrattazione, realizzi nella vicenda in esame una “chance” autonomamente qualificabile in termini di entita’ patrimoniale automa e, quindi, di profitto.
Ne deriva che nella specie, non potendo essere tecnicamente individuato un profitto del reato, non poteva essere disposta la confisca per equivalente sui beni dell’imputato.
La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta e rigetta nel resto il ricorso.

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