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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 30 gennaio 2015, n. 4448

Rilevato in fatto

Con atto depositato il 29.1.2009 l’istituto di credito Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, proponeva, a mezzo dei difensori di fiducia e procuratori speciali, incidente di esecuzione volto al riconoscimento della “buona fede”, nella qualità di terzo titolare di diritto di credito garantito da ipoteca (per complessivi Euro 5.661.842) nei confronti delle società Agricola Immobiliare s.r.l. e Sele Immobiliare s.r.l. oggetto di provvedimento irrevocabile di confisca nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di P.V. in quanto ritenuti nella disponibilità dello stesso.

Si evidenziava che il credito vantato dalla banca è relativo ad operazioni in favore delle predette società immobiliari ed è garantito da ipoteca iscritta su beni immobili che successivamente sono stati oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca disposti dal Tribunale di Palermo nei confronti del P. , ai sensi della legge n. 575 del 1965, con conseguente sottrazione degli stessi al soddisfacimento delle legittime pretese creditorie della Sicilcassa. Si assumeva la estraneità della banca all’attività criminosa addebitata al P. in quanto nel corso delle attività prodromiche alla concessione dei crediti l’istituto di credito non disponeva di elementi che potessero anche soltanto far presumere il coinvolgimento del predetto in attività criminali, né la riconducibilità degli immobili ipotecati a traffici illeciti.

Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 18.1.2011 rigettava l’incidente di esecuzione, ritenendo indimostrata la buona fede dell’istituto di credito, affermando che “l’anomala erogazione del credito nei confronti delle società in questione è stata quanto meno dovuta ad una grave negligenza della Sicilcassa, posto che, ove fosse stata prestata la diligenza professionale richiesta dal caso concreto, la stessa Sicilcassa non avrebbe potuto non conoscere tanto delle attività illecite del P. , quanto della strumentante alle medesime dei finanziamenti via via accordatigli”.

Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione che questa Corte, il 20.3.2012, ha qualificato, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., come opposizione della quale ha investito il giudice dell’esecuzione.

All’udienza del 13.2.2013, nella quale il tribunale riservava la decisione, la banca opponente depositava memoria con la quale chiedeva l’ammissione al pagamento del credito a norma dell’art. 1 comma 194 e ss. della legge n. 228 del 2012 per la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011.

Con il provvedimento emesso in data 13.2.2013 (dep. il 18.4.2013) il tribunale – premessa l’applicabilità della disciplina della tutela dei terzi titolari di diritti su beni confiscati introdotta dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 194 e ss., per i provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti definitivi prima del vigore della suddetta legge e disposta ai sensi della normativa in materia di prevenzione precedente al d.lgs. n. 159 del 2011 – riteneva infondati i rilievi formulati dalla Sicilcassa con l’atto di ricorso-opposizione che, pertanto, respingeva.

Sulla base degli argomenti specificamente indicati (pp. 5-16) riteneva, in primo luogo, attinti dal provvedimento ablatorio di confisca disposta con decreto del 17.7.1996 (irrev. nel 2007) i beni immobili di proprietà delle società Agricola Immobiliare s.r.l. e Sele Immobiliare s.r.l., gravati da ipoteca a garanzia dei crediti della banca ricorrente, ancorché il provvedimento di confisca si riferisca alla totalità delle quote delle predette società e non ai singoli beni aziendali e benché il decreto non risulti trascritto sui beni immobili in oggetto.

Quindi, richiamando la valutazione operata con il provvedimento opposto, il tribunale affermava che, pur tenuto conto degli argomenti indicati nell’atto di impugnazione, deve ritenersi che la banca creditrice fosse consapevole del nesso di strumentante tra il credito concesso e l’attività illecita del prevenuto.

Avverso tale ultimo provvedimento la Sicilcassa s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia e procuratori speciali, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

4.1. Con il primo motivo contesta la valutazione operata dal giudice dell’esecuzione in ordine alla identificazione dell’oggetto del sequestro e della confisca di prevenzione rilevando che il tribunale, pur dando atto che la confisca delle quote di società a responsabilità limitata non implica ex se la confisca dei beni compresi nel patrimonio della società, ha interpretato i provvedimenti di sequestro e confisca ritenendoli estesi ai beni di proprietà delle società le cui quote sono state confiscate; tanto, nonostante il tenore letterale del dispositivo di detti provvedimenti ablatori che danno conto della volontà di apprendere soltanto le quote delle società in oggetto, distinguendo i casi in cui hanno inteso colpire le quote sociali da quelli in cui hanno disposto la confisca di beni immobili o di saldi attivi di rapporti bancari. Del resto, sugli immobili delle società in questione non risulta alcuna trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca, adempimento necessario ai fini dell’esecuzione del provvedimento ablatorio.

Rileva, altresì, la ricorrente che i giudici di merito sono incorsi nell’errore di riferirsi alla disciplina normativa della società a responsabilità limitata introdotta nel 2003 e non a quella vigente all’epoca dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Afferma, quindi, che è errato ritenere che il proposto, grazie alle sue prerogative di controllo, potesse disporre dei beni sociali; infatti, i provvedimenti ablatori non fanno riferimento ai singoli beni di proprietà delle società partecipate direttamente o indirettamente dal proposto, bensì, semplicemente all’attività svolta dallo stesso nella sua veste di soggetto che controllava il gruppo societario. Cosi che, non è possibile ritenere che il tribunale avesse intesto la confisca estesa all’intero patrimonio sociale delle società di cui ha confiscato le quote.

Conclude, quindi, affermando che posto che i beni costituenti il patrimonio della società Agricola Immobiliare s.r.l. e Sele Immobiliare s.r.l. non hanno mai formato oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, nulla deve essere dimostrato dal creditore ipotecario che vanti la garanzia reale sui cespiti di proprietà delle società debitrici al fine di procedere all’esecuzione sui detti beni.

4.2. Il secondo motivo del ricorso si denuncia, sotto diversi profili, la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla valutazione della buona fede.

Si ribadisce che a riprova della propria buona fede al momento della concessione degli affidamenti alle due società immobiliari confiscate la ricorrente aveva allegato il provvedimento – di cui si riportano in alcuni passaggi – con il quale la Corte di appello di Palermo nel 1988 aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione al P. , sancendone, in tal modo, la “non mafiosità”. Non può, quindi, imputarsi alcuna colpa alla banca per non essere stata in grado di acquisire informazioni circa la contiguità mafiosa del P. che, evidentemente, non esistevano al momento dell’erogazione del credito e fino al provvedimento di sequestro del 1996.

Inoltre, era stato rappresentato che l’Agricola Immobiliare s.r.l. aveva ottenuto nel 1991 e nel 1992 la concessione del concorso regionale negli interessi su mutuo agrario per estinzione di passività che presupponeva la valutazione dell’Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia; così che, l’assenza di qualsivoglia contestazione da parte della Regione costituisce prova della buona fede dell’istituto di credito almeno sino al giugno 1992. A tanto si aggiungeva il sostegno della Cassa per il mezzogiorno in favore della Agricola Immobiliare sin dal 1983.

Deve, quindi, escludersi che la Sicilcassa potesse immaginare che i crediti concessi alla Agricola Immobiliare e alla Sele Immobiliare fossero funzionali all’attività illecita di imprenditore mafioso quanto alle linee di credito agrario destinate ad estinguere passività onerose per le quali l’intervento della banca era limitato alla concessione e all’erogazione di somme il cui ammontare era stato

prefissato dall’Assessorato agricoltura e foreste ed era impossibile per la società debitrice distrarre le somme erogate per finalità differenti.

Ugualmente, con riguardo ai mutui per miglioramenti agrari funzionali a consentire la realizzazione di piani imprenditoriali valutati da enti pubblici, deve escludersi che fossero idonei ad agevolare attività di impresa mafiosa. Peraltro, i mutui per miglioramenti agrari prevedevano erogazioni con saldo da corrispondere previa presentazione di certificato di collaudo rilasciato dalla Cassa del mezzogiorno ovvero dall’Assessorato agricoltura; quindi, nessuna somma poteva essere destinata a finalità diverse da quella per le quali era stato concesso il finanziamento.

Ancora, non potevano essere funzionali all’attività illecita di impresa mafiosa le linee di credito agrario destinate a ricostituire il capitale di conduzione aziendale compromesso per effetto di calamità naturali essendo concesse con apposito nulla osta dell’Assessorato agricoltura della Regione Sicilia; anche in questo caso, quindi, come per gli altri finanziamenti agrari la discrezionalità della Sicilcassa era estremamente limitata.

Il mutuo edilizio ordinario concesso alla Sele Immobiliare s.r.l. non può ritenersi funzionale all’attività mafiosa dell’imprenditore essendo destinato ad integrare i mezzi finanziari per la costruzione di un edificio in Palermo per favorire la vendita a terzi; peraltro, le opere oggetto di finanziamento erano state compiutamente realizzate, quindi, non potevano considerarsi funzionali al riciclaggio di capitali di illecita provenienza.

La ricorrente lamenta, quindi, che su tutte le predette argomentazioni ed allegazioni il tribunale ha omesso di motivare, riportandosi al precedente provvedimento del 18.1.2011 senza tenere conto delle deduzioni difensive ed interpretando erroneamente il concetto di buona fede del terzo creditore che non può essere esclusa in ragione della colpa attribuita alla banca di non avere ispirato la propria attività a regole prudenziali, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove si afferma che il terzo deve dimostrare il suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l’eventuale ignoranza o difetto di diligenza, è necessario il dolo. Quindi, escluse condotte di collusione o contiguità con attività illecite del sottoposto, il difetto di diligenza della condotta del creditore va scusato.

Del resto, il riconoscimento del diritto di credito del terzo estraneo non priverebbe, comunque, di efficacia il provvedimento di confisca dei beni oggetto di garanzia del credito, né escluderebbe la loro acquisizione al patrimonio dello Stato, consentendo soltanto al creditore di esperire i residui rimedi previsti dall’ordinamento.

Ad avviso della ricorrente, detti argomenti trovano ulteriore conforto nella attuale disciplina prevista dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 che richiede l’accertamento positivo del rapporto di strumentante tra credito e attività illecita del proposto o attività che ne costituisce il frutto o il reimpiego e, solo se venga accertata tale strumentante, il creditore per evitare gli effetti del provvedimento ablatorio ha l’onere di dimostrare di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentante.

Al contrario, il tribunale nel provvedimento impugnato fonda la decisione sulla colpa nella quale sarebbero incorsi i vertici di Sicilcassa improntando la relazione creditizia con il P. a canoni scorretti ed illogici che avrebbero impedito di venire a conoscenza della natura illecita delle attività del P. e della strumentante ad esse dei finanziamenti accordati.

Il ricorso contesta, altresì, la ragionevolezza dell’argomento secondo il quale, nonostante il provvedimento della Corte di appello di Palermo del 1988 avesse escluso l’applicabilità della misura di prevenzione, l’istituto di credito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, comunque, nel procedimento di prevenzione erano emersi contatti del P. con esponenti mafiosi. Quindi, quanto alla ritenuta negligenza nella relazione creditizia con il P. , ribadisce che nessun ente creditizio dispone di strumenti di accertamento più approfonditi di quelli dell’autorità giudiziaria e, d’altro canto, il procedimento di prevenzione che si è concluso con l’applicazione della misura al P. è intervenuto a distanza di circa otto anni.

Esclude la rilevanza delle irregolarità riscontrate a seguito delle ispezioni della Banca d’Italia in ordine alle modalità di esercizio del credito da parte di Sicilcassa che appaiono del tutto estranee alla prospettiva di prevenzione tipica del sistema di confisca antimafia. D’altro canto, nel periodo storico cui risalgono le erogazioni al P. le regole e le prassi di settore non solo non promuovevano, ma non consentivano un’ingerenza dell’intermediario nel merito delle operazioni richieste: al banchiere si richiedeva di valutare unicamente la profittabilità dei capitali erogati e la rischiosità dell’investimento e nessuna rilevanza assumeva all’epoca la normativa antiriciclaggio, intervenuta soltanto a far data dal 1991.

Con memoria depositata il 23.4.2014 la ricorrente, alla luce delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, sostanzialmente ribadisce le suddette doglianze.

Quanto alla ammissibilità del ricorso relativamente alla esistenza della confisca dei beni immobili gravati dalla ipoteca iscritta a garanzia dei crediti della Sicilcassa, si richiama ed allega: il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltagirone del 2013 nel quale si afferma che la procedura esecutiva immobiliare ha ad oggetto beni che non risultano confiscati, essendo stato confiscato esclusivamente il capitale sociale della Agricola Immobiliare s.r.l.; il provvedimento del Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, del 2013 relativo alla Sele Immobiliare s.r.l. che si esprimerebbe nello stesso senso.

Anche l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile essendo finalizzato ad una rivalutazione di quanto esaminato dai giudici di merito e risolvendosi in una richiesta di nuova pronuncia sul fatto esclusa nel giudizio di cassazione.

Considerato in diritto

Questione preliminare si palesa quella relativa alla sussistenza della confisca dei beni immobili posti a garanzia (con iscrizioni ipotecarie) del credito della ricorrente Sicilcassa s.p.a. (ora in l.c.a.) nei confronti delle società Agricola Immobiliare s.r.l. e Sele Immobiliare s.r.l. le cui quote sociali ed il cui capitale sono stati confiscati nella totalità con il decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 17.7.1996 (irrev. nel 2007) con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale e patrimoniale a P.V. .

Invero, il procedimento in esame è stato introdotto dall’istituto di credito Sicilcassa s.p.a. con atto del 16.1.2009 (dep. il 29.1.2009) con il quale si chiedeva, nelle forme dell’incidente di esecuzione, di dichiarare l’estraneità della banca all’attività criminosa del P. e, quindi, la buona fede della stessa al fine di poter esercitare il proprio diritto di credito agendo sui beni offerti in garanzia dalle società debitrici. In tale atto introduttivo dell’incidente di esecuzione è stato in alcun modo richiesto che il giudice dell’esecuzione procedesse alla verifica – che sarebbe stata preliminare – della esistenza del provvedimento ablatorio di prevenzione relativamente ai beni immobili delle società debitrici sottoposte alla confisca di prevenzione; al contrario, è stato dato per scontato che “tali immobili oggetto di garanzia dei sopra richiamati rapporti creditizi sono stati, successivamente alla iscrizione di ipoteca o privilegio, assoggettati ad un provvedimento di sequestro di prevenzione e ad un successivo provvedimento di confisca emessi nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di Vincenzo P. ”. È stato, infatti, affermato dalla stessa ricorrente che “il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo ha sottratto al soddisfacimento delle legittime pretese creditorie della Sicilcassa i beni già offerti in garanzia dell’esatto adempimento del credito concesso”.

Solo successivamente la ricorrente ha posto in dubbio che la misura di prevenzione reale avesse ad oggetto i beni immobili delle due società confiscate, esplicitandone i profili nel ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento emesso dal tribunale in data 18.1.2011, poi qualificato opposizione.

Decidendo sull’opposizione il tribunale – pur adombrando la inammissibilità della richiesta del terzo creditore di operare una valutazione preliminare in ordine all’esercizio del proprio diritto reale di garanzia – ha operato una compiuta ed argomentata valutazione, pervenendo alla affermazione con la quale ha ritenuto sussistente anche la confisca dei beni immobili gravati da ipoteca a garanzia del credito vantato dalla banca nei confronti delle due società Agricola Immobiliare s.r.l. e Sele Immobiliare s.r.l. confiscate.

Se vi è dubbio sulla esatta identificazione dei beni oggetto di un provvedimento di confisca divenuto irrevocabile, emesso nell’ambito di un procedimento di prevenzione, e, quindi, anche sulla esistenza del titolo ablatorio in relazione a determinati beni, certamente compete al giudice che ha emesso il provvedimento di confisca accertare, in funzione di giudice dell’esecuzione, la portata e gli effetti del titolo. A tanto il giudice dell’esecuzione della prevenzione è chiamato anche in tutti i casi in cui la verifica dell’esistenza del titolo (confisca) su determinati beni e la loro identificazione sia preliminare o incidentale rispetto alla decisione di altre questioni e può procedere a detto accertamento richiedendo, se necessario, atti e disponendo verifiche ai sensi dell’art. 666 comma 5 cod. proc. pen.. Unico limite è rappresentato dalla impossibilità di rivalutare questioni di fatto e di diritto che siano state espressamente affrontate in sede di merito del giudizio di prevenzione e siano state poste a fondamento del giudicato.

Spettando tale potere esclusivamente al giudice della prevenzione, in funzione di giudice dell’esecuzione, la valutazione è indipendentemente da quanto eventualmente affermato dal giudice civile cui è precluso un tale accertamento non essendo giudice del titolo costituito dal provvedimento di confisca.

Nella specie, quindi, il tribunale ha correttamente proceduto ad effettuare detta verifica sulla base di tutti gli elementi idonei ad individuare l’effettivo oggetto del provvedimento ablatorio divenuto irrevocabile, anche al di là delle formali indicazioni in esso contenute.

Quanto al merito di tale valutazione, sono infondate le doglianze difensive, essendo stata correttamente operata la verifica del titolo in ordine alla effettiva riferibilità della confisca anche alla complessità del patrimonio delle società a responsabilità limitata del cui capitale sociale è stata disposta la confisca.

Il giudice dell’esecuzione ha dato atto del tenore letterale del dispositivo del provvedimento di confisca che fa riferimento all’intero capitale sociale delle due società in oggetto e non ai beni aziendali delle stesse ed, altresì, della mancata trascrizione del provvedimento di confisca nei registri immobiliari; ha esaminato,

poi, gli argomenti in diritto ed in fatto prospettati dall’opponente sul punto, comprese le decisioni intervenute nei giudizi di esecuzione civile e fallimento azionati dalla Sicilcassa, tra esse quella di questa Corte, sez. 1 civile, n. 8238 del 24/05/2012; tuttavia, ha enucleato dal provvedimento di confisca (pp. 13-17) tutte le valutazioni in esso contenute che palesano come il giudice della confisca avesse – indipendentemente dalla formale identificazione dei singoli beni e, quindi, dalla specifica indicazione degli stessi nel dispositivo del provvedimento ablatorio – esaminato non solo le due società immobiliari come soggetti economici controllati dal proposto P. , ma soprattutto come attività gestite dal predetto che perseguiva attraverso tali società, come altre, gli interessi del sodalizio mafioso cui apparteneva.

Indipendentemente dalle considerazioni sulla nozione di “quota” e di “capitale sociale”, invero, il tribunale ha evidenziato, come nei provvedimenti di sequestro e di confisca si dia atto che il proposto disponeva, anche indirettamente, dell’intero patrimonio delle società oggetto di confisca e delle intere aziende, intese come complesso unitario di beni, che intanto avevano realizzato redditi in quanto si avvantaggiavano dei legami mafiosi del proposto; il giudice della confisca era in tal modo pervenuto a qualificare le imprese in questione come “mafiose”, ragione per la quale le stesse imprese e la ricchezza creata da queste sono state ritenute il frutto di attività illecita. Il tribunale, quindi ha correttamente ritenuto, che l’effettiva portata del provvedimento di confisca fosse la sottrazione al circuito economico delle intere realtà imprenditoriali rappresentate dalle due società.

Si deve, quindi, concludere per la infondatezza dei rilievi della ricorrente in ordine alla verifica della intervenuta confisca dei beni immobili precedentemente offerti in garanzia dei debiti contratti dalle due società confiscate con l’istituto di credito.

Per passare ad esaminare i motivi di ricorso in ordine alle conclusioni cui è pervenuto il tribunale affermando la insussistenza della buona fede della banca, ovvero dei presupposti per ammettere la stessa al pagamento del proprio credito, è opportuno precisare che il tribunale che ha deciso sull’opposizione ha ritenuto – sollecitato dalla ricorrente – l’applicabilità della disciplina introdotta della legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012, innovativa in materia di tutela dei diritti dei terzi relativi a beni oggetto di confisca di prevenzione.

Nonostante, infatti, il primo provvedimento reso nel presente procedimento di esecuzione nel 2011, fosse precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 e all’approvazione della legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012, l’introduzione medio tempore di una specifica disciplina normativa ha condotto il tribunale, in forza del principio tempus regit actum, ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 1 comma 194 e ss. della citata legge, vertendosi di beni non ancora trasferiti o aggiudicati nella procedura esecutiva immobiliare.

Conseguentemente, ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui all’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando che, comunque, la competenza è attribuita al giudice dell’esecuzione individuato nel tribunale che ha disposto la confisca di prevenzione, oltre alla sostanziale convergenza dei presupposti legittimanti l’ammissione al pagamento del credito.

Invero, non vi è dubbio che, trattandosi di norme di valenza processuale, si applichino le regole vigenti al momento della decisione, e che – come affermato nella decisione delle Sez. U. civili di questa Corte n. 10532 del 26/02/2013 – la disciplina di cui al comma 194 dell’art.1 della citata legge di stabilità si applichi ai beni confiscati secondo il regime normativo in materia di applicazione di misure di prevenzione precedente a quello del d.lgs. n. 159 del 2011, entro la data dell’1/1/2013 (vigenza della legge di stabilità), con la sola esclusione di quelli che siano stati già assoggettati a procedura esecutiva dinanzi al giudice civile se intervenuta aggiudicazione o trasferimento; su detti beni non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive e gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti sui suddetti beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

L’applicazione nel caso in esame delle norme sopravvenute previste dal comma 194 e ss. della legge di stabilità 2012 – peraltro, non contestata dalla ricorrente – risulta, quindi, coerente con tali principi.

  1. Occorre a questo punto verificare la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente alla valutazione operata dal tribunale in ordine ai presupposti cui le nuove disposizioni – in specie quelle inserite nella legge n. 228 del 2012 – subordinano la ammissione al pagamento del creditore titolare di garanzia reale su beni confiscati.

È innegabile che sia stata assunta a base delle disposizioni finalizzate alla tutela dei terzi creditori introdotte con il d.lgs. n. 159 del 2011 e, più ancora, di quelle inserite nella legge di stabilità n. 228 del 2012 – destinate ai creditori con riferimento a beni oggetto di misure ablatorie applicate ai sensi della disciplina precedente al citato decreto legislativo – tutta l’elaborazione giurisprudenziale che sul tema si è sviluppata negli anni che qui non è necessario richiamare e che, indiscutibilmente, è divenuta diritto vivente.

Come è stato evidenziato dalla decisione delle Sez. U. civili di questa Corte n. 10532 del 26/02/2013, già richiamata, “si suppone che il legislatore razionale, quando emana una legge, conosca il diritto vivente; ora se nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l’approdo interpretativo della giurisprudenza, vuoi dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie”.

A tale considerazione, in specie, la Corte ha ancorato l’interpretazione della volontà del legislatore nell’indicare i parametri di giudizio di cui si deve tenere conto ai fini della valutazione della condizione necessaria per l’ammissione del creditore al pagamento del credito, di cui all’art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato al comma 200 dell’art. 1 della legge di stabilità 2012: che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentante. È previsto, infatti, che la valutazione del tribunale tenga conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Tali criteri di giudizio – afferma la Corte nella decisione richiamata – sono obbligatori ma non esclusivi, né vincolanti; pertanto, il giudice può utilizzare altri parametri e può anche motivatamente disattendere quelli indicati dalla legge.

Anche seguendo, quindi, l’argomentare della decisione richiamata devono considerarsi utilizzabili i criteri di giudizio elaborati dalla giurisprudenza per l’identificazione della buona fede e del c.d. affidamento incolpevole ai fini della tutela del creditore garantito da ipoteca ed individuati nella mancanza di qualsiasi collegamento del diritto di credito con l’attività illecita del proposto.

Il giudice dell’esecuzione della prevenzione nel provvedimento impugnato ha operato in maniera compiuta tale valutazione dando conto, con argomenti logici e coerenti, tratti dal procedimento, sia della sussistenza della strumentante del credito concesso alle società immobiliari dalla Sicilcassa all’attività illecita del P. , sia della mancanza della buona fede da parte della banca.

Il tribunale ha richiamato il precedente provvedimento del 18.1.2011 con il quale, conformandosi alla richiamata giurisprudenza di questa Corte in tema di indicente di esecuzione del terzo creditore, all’esito di ampia valutazione degli elementi raccolti nel contraddittorio delle parti, aveva escluso la buona fede, ovvero l’affidamento incolpevole della Sicilcassa.

A tale conclusione ha aderito rilevando, altresì, l’infondatezza delle deduzioni difensive poste a fondamento dell’opposizione ed, in particolare, della rilevanza ai fini della valutazione in esame del provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Palermo il 27 aprile 1988 con il quale era stata esclusa l’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale disposta nei confronti del P. in primo grado con il decreto del 20 aprile 1986. Il tribunale, in specie, ha evidenziato che erano stati comunque accertati gli interessamenti del proposto P. ad una molteplicità di società ed aziende nelle quali lo stesso non ricopriva cariche formali, pur essendone il reale titolare ed, in particolare, che la società Sele Immobiliare s.r.l. risultava formalmente facente capo ai familiari del C. , perito di fiducia proprio della Sicilcassa il quale, quindi, era perfettamente a conoscenza di dette vicende prima ancora che intervenisse il provvedimento di confisca nel 1996.

È stato evidenziato, altresì, come la stessa causale del diritto di credito vantato dalla ricorrente assuma profili di illiceità, laddove i finanziamenti della banca furono concessi al fine di consentire ad un soggetto di manifesta “opacità” imprenditoriale di espandersi nel circuito economico apparentemente legale, utilizzando risorse di provenienza illecita, come emerge dai prospetti analitici relativi al periodo 1967-1993 – riportati anche nel decreto di confisca – che evidenziano, con riferimento agli apporti alle varie società del gruppo, come le somme impiegate per acquisire le rispettive quote di capitale sociale il P. avesse effettuato esborsi, unitamente alla moglie e alla figlia, pari a circa 16 miliardi in relazione ai quali risulta una evidente discrasia con l’ottenimento delle linee di credito concesse dalla Sicilcassa al di fuori di logiche rigorosamente imprenditoriali.

Correttamente, invero, il tribunale ha rilevato che la funzionalità del credito ipotecario rispetto all’attività economica dell’imprenditore mafioso deve intendersi in senso ampio ricomprendendo i casi in cui il credito nasca da un finanziamento che elementi concreti consentono di ritenere funzionale ad un’operazione di riciclaggio, ovvero i casi in cui l’affidamento sia stato concesso con modalità anomale o in violazione delle prescrizioni in materia bancaria ovvero, ancora, in cui il credito sia stato concesso nella consapevolezza che attraverso il ricorso a tale credito l’imprenditore mafioso rafforzava la presenza sul mercato della propria impresa che il creditore sapeva o poteva fondatamente sospettare essere gestita con modalità mafiose.

Ha, quindi, concluso il tribunale che quanto emerso nel giudizio di prevenzione fa ritenere che la banca creditrice ben fosse consapevole del nesso di strumentante fra il credito e l’attività illecita del prevenuto sulla base di taluni indici presuntivi tra cui i contatti del P. con diversi esponenti mafiosi, nonché la circostanza che fosse cliente da diversi anni e che avesse accumulato un cospicuo patrimonio immobiliare, pur a fronte dell’esiguità dei redditi dichiarati da tutto il nucleo familiare.

Orbene, nessuno degli argomenti posti a fondamento della decisione, sinteticamente riportati, neppure quello in ordine alla rilevanza del provvedimento con il quale la Corte di appello di Palermo nel 1988 aveva annullato la misura di prevenzione applicata al P. in primo grado, può ritenersi illogico o contraddittorio, come stigmatizzato dalla ricorrente; inoltre, i finanziamenti della Sicilcassa in favore delle due società riconducibili al P. sono plurimi e reiterati in un ampio arco temporale precedente e anche notevolmente successivo al 1988.

Né è fondata la censura che afferma la omessa valutazione da parte del giudice dell’opposizione dei rilievi introdotti dalla difesa, avendo il tribunale sufficientemente esaminato tutte le contestazioni e le allegazioni della ricorrente.

Del pari,la sostenuta necessità, al fine di escludere la buona fede, della esistenza del dolo del terzo è in contrasto con gli arresti consolidati di questa Corte ed, in specie, con la nozione di affidamento incolpevole e di buona fede.

Né è corretto affermare, come sostiene la ricorrente, che, secondo quanto previsto dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, sta al giudice dimostrare l’accertamento positivo del rapporto di strumentante tra credito e attività illecita del proposto (o attività che ne costituisce il frutto o il reimpiego) e che solo se ciò viene accertato il creditore, per evitare gli effetti del provvedimento ablatorio, ha l’onere di dimostrare di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentante. Come ha evidenziato anche la decisione delle sezioni unite già richiamata, le nuove norme non contengono previsioni espresse in tema di prove, tuttavia, sulla base della elaborazione giurisprudenziale maturata, sul creditore che agisce grava l’onere della prova positiva delle condizioni per l’ammissione del suo credito.

I restanti rilievi del ricorso sono, all’evidenza, volti ad una non consentita rivalutazione di elementi di fatto che sono stati esaminati dal giudice di merito che, come si è detto, pur richiamando il precedente provvedimento, ha operato la valutazione alla luce delle disposizioni normative intervenute medio tempore, considerando le argomentazioni introdotte con l’atto di opposizione.

Si deve, quindi, concludere per il rigetto del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14.10.2014, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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