Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 20 luglio 2015, n. 15131
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO Rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA (GIA’ (OMISSIS) S.P.A. Elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del Tribunale di Lodi n. 15999, depositato in data 30 dicembre 2010;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26 gennaio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la controricorrente l’avv. (OMISSIS);
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento depositato in data 30 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di Lodi, accogliendo il ricorso proposto dalla (OMISSIS), ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all’annotazione dell’inefficacia degli atti dispositivi di cui alla sentenza n. 808 del 2010 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi.
Per quanto in questa sede principalmente rileva, si e’ affermata la soccombenza dell’Agenzia del Territorio, che pertanto e’ stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro mille, oltre accessori di legge.
Per la cassazione di tale provvedimento, l’Agenzia del Territorio propone ricorso, affidato a un motivo, cui resiste con controricorso illustrato da memoria la (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l’Amministrazione ricorrente, denunciando violazione degli articoli 91 e 745 c.p.c., nonche’ dei principi generali in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione (articolo 360 c.p.c., n. 3), sostiene l’illegittimita’ della condanna alle spese del direttore dell’Agenzia del Territorio (gia’ Conservatoria dei Registri immobiliari), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.
Il motivo e’ fondato.
Come affermato da questa Corte in relazione ad analoga fattispecie (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2095), l’articolo 2674 c.c. dispone che il Conservatore dei Registri immobiliari (oggi direttore dell’Agenzia del Territorio) non puo’ rifiutare o ritardare le trascrizioni richieste, ove ne ricorrano i presupposti.
Come previsto dall’articolo 113 bis disp. att. c.c., la parte, in caso di rifiuto del Conservatore, puo’ avvalersi del procedimento ex articolo 745 c.p.c., e, ai sensi del secondo comma di detto articolo, ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario (dei Registri Immobiliari) esercita le sue funzioni.
Il Presidente del Tribunale provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Dopo un primo orientamento secondo cui si sarebbe trattato di procedimento disciplinare – amministrativo (cosi’ Cass. n. 1006 del 1948), le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 1973 del 1986, ne hanno sancito il carattere giurisdizionale.
Si tratta, comunque, all’evidenza, di procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicita’ immobiliare: il ricorso e’ proposto dall’interessato; il Presidente del Tribunale si limita a “sentire” il conservatore; non vi e’ parte vittoriosa o soccombente; e il relativo provvedimento e’ insuscettibile di passaggio in giudicato (cosi’ tra le altre, Cass. n. 4523 del 1998).
Per quanto osservato, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non puo’ procedersi a condanna alle spese.
E’ stato altresi’ precisato che avverso detto provvedimento non e’ proponibile reclamo, in quanto tale strumento, ai sensi dell’articolo 739 cod. proc. civ., e’ previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra cui non rientra quello disciplinato dall’articolo 745 c.p.c., di competenza del Presidente del Tribunale (cfr. anche Cass. n. 7259 del 2003). D’altra parte, il provvedimento sulle spese, assunto sull’erroneo presupposto che vi fosse controversia su diritti, in un procedimento nel quale esso non poteva essere pronunciato, assume sicura valenza decisoria, ed e’ ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost..
Va pertanto accolto il ricorso; cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna alle spese; condanna la resistente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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