Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale Ecclesiastico regionale campano, con sentenza depositata il 17 dicembre 2008, dichiarò la nullità del matrimonio concordatario contratto il 26 luglio 1996 da S.M. e S.F. La sentenza fu confermata dal Tribunale di appello presso il Vicariato di Roma con sentenza del 29 settembre 2008.
2. – Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto del 22 febbraio 2010, diede esecutività alle predette sentenze.
Il M. chiese alla Corte d’appello di Napoli dichiararsi l’efficacia di detti provvedimenti.
La F. si oppose alla delibazione assumendone la contrarietà all’ordine pubblico italiano, per essere stata la nullità del matrimonio pronunciata in ragione di una sua riserva mentale relativa alla indissolubilità del matrimonio ed alla esclusione della procreazione, non conosciuta dal coniuge.
3. – La Corte partenopea, con sentenza depositata il 24 gennaio 2012, dichiarò l’efficacia nella Repubblica italiana delle citiate pronunce ecclesiastiche.
Premesso che la sentenza canonica di primo grado riportava una dichiarazione giurata della donna, secondo la quale la stessa, prima del matrimonio, avrebbe manifestato al M. le proprie riserve, la Corte ritenne comunque la irrilevanza di tale circostanza, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii non può trovare ostacolo nell’ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, quando sia il coniuge che ignorava il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’appello.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la F. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il M.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. Osserva la ricorrente che dall’istruzione probatoria condotta nel giudizio ecclesiastico era emerso che la stessa era giunta al matrimonio senza considerare indissolubile il vincolo che ne derivava, ed aveva posto una ulteriore riserva in relazione alla procreazione della prole. Tali riserve sui bona matrimonii erano peraltro conosciute o comunque facilmente conoscibili dal coniuge, come dallo stesso espressamente ammesso nella sua deposizione giurata. Ed anche la stessa F., nelle sue deposizioni, aveva evidenziato tale conoscibilità. I riportati elementi probatori, emergenti dalla sentenza ecclesiastica, costituivano un presupposto fondamentale in ordine al giudizio di delibazione. Ulteriori elementi avrebbero portato a ritenere che le riserve poste in essere dalla F. erano state causate dal comportamento del
M., che avrebbe sempre avuto nei confronti della donna atteggiamenti simulatori, tali da minare la buona fede e l’affidamento che ella aveva posto nella persona del coniuge. In definitiva, il riconoscimento dell’esecutività della sentenza ecclesiastica nella specie equivarrebbe ad attribuire efficacia nell’ordinamento giuridico italiano ad una pronunzia che dà rilevanza all’errore soggettivo e che favorisce un soggetto che con il suo comportamento ha contribuito alla determinazione delle riserve sui bona matrimonii da parte dell’altro. Ciò posto, il giudice della delibazione avrebbe omesso di indicare gli elementi emersi dal giudizio ecclesiastico che renderebbero la sentenza del tribunale ecclesiastico idonea alla delibazione, in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. – La censura è inammissibile.
2.1. – Essa, al di là della formale denuncia di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – a causa della asserita mancata considerazione della domanda della F. di accertare la sussistenza degli elementi necessari per la delibazione, alla luce delle circostanze, dalla stessa evidenziate, della riconducibilità delle sue riserve all’errore soggettivo sulla persona del coniuge e della conoscenza, o comunque conoscibilità, da parte del M., di tali riserve – sostanzialmente è rivolta alla ricostruzione, operata dalla Corte di merito, della vicenda nel senso, invece, della non conoscibilità di tali riserve da parte dello stesso M.
Del resto, la stessa Corte di merito ha posto in evidenza la contraddittorietà della condotta della donna che, dopo avere, in sede di giudizio ecclesiastico, in cui era attrice, dichiarato di avere manifestato al M., all’epoca del fidanzamento, le proprie riserve, solo in sede di giudizio di delibazione, richiesto, invece, dal coniuge, aveva dedotto di averlo tenuto all’oscuro delle stesse (salvo poi riprendere, in sede di ricorso per cassazione, la tesi della conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge delle stesse riserve, aggiungendovi il rilievo dell’errore soggettivo sulla persona del M. che le avrebbe determinate).
2.2. – Peraltro, la Corte partenopea ha chiarito anche la irrilevanza, ai fini della esclusione della delibabilità della sentenza di cui si tratta, della circostanza, dedotta, come dianzi precisato, dalla ricorrente, della conoscenza da parte del coniuge delle sue riserve sui bona matrimonii, attraverso il richiamo dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell’indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all’altro coniuge ovvero che questi l’abbia effettivamente conosciuta o che non l’abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole (Cass., sent. n. 3709 del 2008).
2.3. – E tuttavia, il giudice della delibazione è pervenuto ugualmente alla conclusione della delibabilità, nella specie, della sentenza ecclesiastica alla stregua di altro indirizzo giurisprudenziale in base al quale la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimonii non può trovare ostacolo nell’ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell’altro a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica (v. Cass., sent. n. 14906 del 2009).
3. – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito avrebbe considerato accertati i presupposti della mancata conoscenza da parte del M. della riserva mentale della F. e della buona fede dello stesso senza argomentare sugli elementi idonei a supportare tali affermazioni.
4. – La censura è priva di fondamento.
La Corte di merito ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento al riguardo attraverso il riferimento alla condotta processuale contraddittoria della F., come già chiarito sub 2.1., nonchè della richiesta da parte del M. di delibazione della sentenza ecclesiastica di cui si tratta, della quale egli intendeva avvalersi, pur se pronunciata su domanda di controparte, alla stregua di riserva mentale a lui ignota.
5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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