Palazzo-Spada

CONSIGLIO DI STATO

sezione V

SENTENZA 17 gennaio 2014, n. 202

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5752 del 2001, proposto da:  Cassese Domenico Fortunato, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Petrone, con domicilio eletto presso Maria Calabrese in Roma, via G. Filippo Ingrassia, n. 21;

contro

Comune di Rionero in Vulture, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43; Tartaglia Donato non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, 19 marzo 2001, n. 184, resa tra le parti, concernente approvazione verbali di concorso ad un posto di architetto.

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–> <!–[endif]–>

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rionero in Vulture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’avvocato Fabio Lorenzoni, anche su delega dell’avvocato Luigi Petrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–> <!–[endif]–>

FATTO e DIRITTO

1. Il gravame in esame trae origine dal ricorso proposto dal Sig. Donato Tartaglia per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 212 del 10 ottobre 1986, che approvava i verbali del concorso ad un posto di architetto indetto dal Comune di Rionero in Vulture e nominava vincitore l’odierno appellante. Il primo Giudice con sentenza n. 77 del 14 febbraio 2000, disponeva incombenti istruttori, acquisendo gli elaborati scritti del controinteressato in primo grado, arch. Domenico Francesco Cassese e con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva il ricorso.

2. In particolare, la pronuncia appellata, preliminarmente, respingeva le eccezioni proposte dall’amministrazione resistente e dal controinteressato, rilevando che: a) la mancata sottoscrizione della copia notificata del ricorso non costituiva vizio dello stesso, risultando l’originale regolarmente sottoscritto e la copia contenente elementi che dimostravano la provenienza dell’atto; b) il ricorso non poteva essere dichiarato inammissibile per genericità, poiché dal pur breve atto introduttivo del gravame era, infatti, evidente come fosse dedotta, quale unico vizio della procedura concorsuale, la violazione del principio di segretezza, essendo state le prove del controinteressato vincitore dallo stesso firmate, seppure con un nome inventato; c) il ricorso non poteva essere dichiarato inammissibile sul rilievo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova di quanto denunciato, non potendosi chiedere al ricorrente di offrire una prova, che non fosse nella sua materiale disponibilità ed in assenza di quel diritto di accesso introdotto solo con la successiva legge sul procedimento amministrativo (L.7 agosto 1990 n.241).

3. La sentenza del TAR per la Basilicata, quindi, riteneva fondata la doglianza con la quale il ricorrente lamentava che la sottoscrizione da parte del controinteressato dell’elaborato con il nominativo di fantasia “Paolo Portoghesi”, comportava una violazione del principio dell’anonimato.

4. L’odierno appellante adiva il Consiglio di Stato, chiedendo ed ottenendo in data 26 giugno 2001 una pronuncia cautelare, che sospendeva l’efficacia della sentenza oggetto dell’odierno gravame.

5. Con l’appello in esame il Sig. Cassese invoca la riforma del giudizio di primo grado, evidenziando l’erroneità della sentenza impugnata per due profili: 1) non vi sarebbe violazione della regola dell’anonimato, perché non sarebbe ravvisabile l’intenzione da parte dell’appellate di rendere riconoscibile il suo elaborato, in particolare il verbale di somma urgenza, che compone la prima delle due prove. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa escluderebbe la riconducibilità nel novero dei segni di riconoscimento dell’utilizzazione di nomi di fantasia; 2) in ogni caso il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per genericità.

6. Si costituisce in giudizio l’amministrazione comunale che prospetta la necessità di accogliere l’appello proposto dal Sig. Cassese, avendo il primo giudice operato una scorretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di segni di riconoscimento nelle procedure concorsuali pubbliche.

7. Preliminarmente, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di promo grado ritualmente riproposta in questa sede, atteso che l’appello appare fondato nel merito e deve essere accolto.

8. La giurisprudenza del Consiglio di Stato con numerose pronunce ha, chiaramente, delineato i principi cardine attorno ai quali ruota la regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi a garanzia del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa, individuando nell’idoneità del segno di riconoscimento e nel suo utilizzo intenzionale, i due elementi che devono essere riscontrati per giungere a ritenere che si sia in presenza di un’effettiva violazione della regola dell’anonimato.

9. Quanto alla prima delle due condizioni, l’idoneità del segno di riconoscimento, è stato precisato che: “In sede di concorso a posti di pubblico impiego con esami scritti, al fine del rispetto della regola dell’anonimato, ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato” (Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102; nello stesso senso Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511). Questa prima condizione pare non sussistere, perché il nome di fantasia utilizzato, una sola volta, richiama quello di un celebre collega architetto, nell’ambito di una simulazione pratica di un atto tipico di quella professione.

10. Quanto alla seconda delle due condizioni questa stessa Sezione (cfr. Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025) ha escluso che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato. Nella fattispecie, appare evidente come difetti anche questo ulteriore requisito. Del resto nella prima prova, che è quella nella quale è stato redatto il citato verbale di somma urgenza, l’odierno appellante ha riportato una valutazione identica a quella dell’originario ricorrente.

Non può, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, ritenersi che sia stata violata la regola dell’anonimato.

12. Appare giocoforza accogliere, pertanto, l’appello in esame e conseguentemente riformare l’impugnata pronuncia con reiezione del ricorso di primo grado.

13. Sussistono eccezionali motivi rappresentati dal consolidamento nel tempo dei suesposti principi giurisdizionali, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *