Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 19 gennaio 2015, n. 753
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in data 26 gennaio 2013 la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado che, nel pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi G.M.B. e U.P., l’aveva addebitata al primo. La Corte territoriale ha rilevato che, alla stregua dell’istruttoria svolta, il B. aveva un carattere autoritario. nei confronti della moglie, volto a limitarne la libertà di decisione e intollerante nei confronti di qualsiasi contestazione, al punto che, ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d’ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i due coniugi si erano sottoposti, non aveva voluto mutare. La sentenza impugnata ha aggiunto che il comportamento dell’uomo, successivamente alla comunicazione della moglie di volersi separare, era tutt’altro che irrilevante, in quanto dimostrava che l’atteggiamento era rimasto immutato e rafforzava la veridicità delle dichiarazioni di vari testimoni, in ordine alla vita coniugale e al comportamento del B..
Quanto alle spese liquidate dal primo giudice, la Corte d’appello ha sottolineato: a) che la liquidazione a carico del B. era giustificata dalla sua soccombenza e dal rigetto delle sue istanze, con particolare riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli; b) che le spese processuali si erano rese necessarie prevalentemente – in relazione al procedimento necessario a far chiarezza sulle ripetute accuse non dimostrate sollevate dal B.; c) che l’ammontare delle spese corrispondeva all’entità e all’impegno profuso dalla parte vincitrice, nonché alla durata e complessità del procedimento e alle disposizioni vigenti.
Avverso tale sentenza il B. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la P..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalle violenze e aggressioni fisiche che sarebbero state perpetrate dal B. in danno della P., determinando la crisi coniugale.
Il ricorrente, in particolare, si duole della mancata considerazione delle censure che avevano investito: a) la prova del fatto e della sua rilevanza causale rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tenuto conto che la P. aveva riferito di essere stata vittima di un solo episodio specifico, avvenuto in data 1 ° giugno 2008, ossia in epoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale e alla stessa decisione della donna di separarsi, collocabile nel 2007; b) la natura e l’entità delle conseguenze scaturite dalla condotta contestata, che, in sede penale, era comunque stata ridirriensionata dal giudice d’appello, attraverso la riqualificazione dei fatto nella fattispecie di percosse.
La censura è inammissibile.
Nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifichi apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione,, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come nóvellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cqi esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nè consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, `n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cqi esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez_ Un., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Ora, l’episodio dei giugno 2008, come tutti quelli successivi alla comunicazione della P. di volersi separare, sono stati esplicitamente considerati dalla Corte territoriale non quale fonte dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma quali indici del comportamento prevaricatore del ricorrente e dell’attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo da alcuni testimoni, taiché non coglie nel segno la premessa della doglianza.
Quanto alle critiche relative alla sussistenza del fatto storico della violenza, esse investono l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle risultanze :istruttorie e si collocano, quindi, al di fuori del perimetro del novellato art. 360, comma primo, n. 5, del codice di rito.
2. Con il secondo motivo, si- lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, rappresentati dalle condotte positive poste in essere dal B. e da quelle negative poste in essere dalla P..
Nel richiamare quanto sopra considerato, a proposito della portata dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc: civ., osserva il Collegio che le condotte positive del B., che, secondo il ricorso, sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale nella valutazione comparativa’ dei comportamenti dei coniugi (condotte riassumibili nell’essere il B. stato uri marito e un padre presente e attento alle esigenze della famiglia e dei figli) sono, nel ricorso, correlate o alla riconosciuta passione del B. nel cucinare o a generiche affermazioni di una teste (secondo la quale la P., per ragioni che non emergono dal brano riportato della deposizione, avrebbe dovuto reputarsi una-donna fortunata, “visto che il marito la portava sulle mani”) o al fatto che il B. passeggiava con la moglie e i figli e aveva partecipato ad un compleanno della prima.
Si tratta, all’evidenza, di fatti che, se per un verso, sono estranei al thema decidendum, giacché l’atteggiamento positivo del B. nei confronti dei figli non ha alcun rilievo rispetto alle ragioni della crisi del rapporto con la moglie, per altro verso, sono di contenuto talmente generico da non palesare alcuna reale frattura nel percorso motivazionale della Corte territoriale.
Quanto alle condotte “negative” attribuite alla P., è appena il caso di rilevare che si tratta di comportamenti tutti successivi -al 2007, talché, in difetto persino di allegazione di una loro idoneità a raccordarsi con condotte pregresse, non hanno alcuna decisività rispetto alla verifica dell’addebitabilità della separazione. In conclusione, il motivo va dichiarato inammissibile.
3. Con il terzo motivo, si lamënta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n, 3, cod. proc. civ., violazione dell’art . 151 cod. civ., rilevando che i comportamenti addebitati al B. sono temporalmente collocabili in epoca successiva all’inizio della causa di separazione eche le condotte precedenti sono identificabili in meri tratti caratteriali privi di incidenza causale rispetto alla crisi del matrimonio. il motivo, nella misura in cui insiste nel denunciare la rilevanza che sarebbe stata attribuita a comportamenti posteriori alla crisi coniugale, è inammissibile, in quanto non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata quale si è supra ricostruita; è, del pari, inammissibile, laddove, senza esplicitamente denunciare un vizio motivazionale e senza, neppure nella sostanza, individuare fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso, aspira ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che;, hanno condotto la Corte territoriale non a registrare delle mere diversità caratteriali tra i coniugi, ma un comportamento prevaricatore del B., assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell’altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella violazione dell’obbligo, nei confronti dë(l’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 cod. civ. (si vedano, al riguardo, i principi affermati da Cass., sez. 1, sentenza 2 settembre 2005, n. 17710).
4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91, comma primo, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, 5, 6 del d.m. n. 127 del 2004 e degli artt. 4 e 11 del d.m. 140 del 2012.
In particolare, la critica concerne: a) la liquidazione, da parte del Tribunale, anche delle spese relative ai procedimenti incidentali scaturiti dal reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Trento avverso i provvedimenti provvisori in materia di separazione e dal ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori; b) comunque, la violazione del principio della soccombenza, giacché il reclamo dinanzi alla Corte d’appello era stato accolto e il ricorso avverso i provvedimenti provvisori era stato parzialmente accolto; c) l’utilizzo degli scaglioni massimi previsti dal d.m. 127 del 2004, pur in assenza di questioni patrimoniali di particolare rilevanza da risolvere; d) comunque la violazione degli artt. 4 e 11 del d.m. 140 del 2012; e) infine, la liquidazione in venticinque ipotesi del diritto di accesso, che non compete, ai sensi del punto 45 della tabella B facente parte del d.m. 127 dei 2004, ogni qualvolta venga effettuata un’ulteriore attività. il motivo è, nel suo complesso, infondato.
Seguendo l’ordine delle censure in cui si articola il motivo, in primo luogo, si rileva che correttamente il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese anche in relazione ai procedimenti aperti dal reclamo dinanzi alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 708, uit. co., cod. proc, civ., e dal ricorso per la modifica dei provvedimenti in corso di causa, attesa la loro natura incidentale rispetto al giudizio di cognizione pendente.
Va poi ribadito che, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte
Il soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite rappresentato dalla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., sez. 1, sentenza 16 giugno 2011, n. 13229). In termini più (omissi) soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi dei giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass., sez. 3, sentenza 11 gennaio 2008, n. 406).
Va, pertanto, esclusa la lamentata violazione di legge. Inammissibile è invece la questione, che attiene alla conferma della liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado nell’importo massimo previsto, che denuncia, nonostante la formulazione della rubrica del motivo, un vizio argomentativo. L’inammissibilità discende dal fatto che non è censurato l’omesso esame di un fatto decisivo, giacché, a ben vedere, a parte la critica generica secondo la quale si tratterebbe di controversia di non particolare importanza e comunque priva di un numero elevato di questioni, il ricorrente si limita a sottolineare che non è stato affrontato alcun profilo patrimoniale di particolare rilievo.
E, tuttavia, il riferimento dell’art. 5, comma primo, del d.m. n. 127 del 2004, operante ratione temporis, alla natura e al valore della controversia non significa affatto che le controversie non aventi un diretto oggetto patrimoniale non possano avere particolare importanza..• Ne discende che l’assenza della patrimonialità della questione non assume rilievo decisivo.
Manifestamente infondata e poi la critica che ruota attorno alla mancata applicazione del d.m. 140 del 2012, chiaramente privo di efficacia retroattiva (v., infatti, l’art. 41 dei medesimo -decreto) e, pertanto, non operante in relazione alle liquidazioni disposte da sentenze pubblicate in data anteriore (nella specie, in data 8 febbraio 2012) alla sua entrata in vigore (23 agosto 2012).
Quanto, infine, alla censura che investe il riconoscimento di diritti in relazione ad accessi agli uffici effettuati contemporaneamente ad un’ulteriore attività principale, rileva la corte che essa è inammissibile, in quanto è assolutamente generica nella sua premessa fattuale, tenuto conto della necessità di verificare se, in relazione ai venticinque accessi contestati vi sia stato o non un ritiro di atti. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo.Ai contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
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