Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 1 ottobre 2015, n. 19653
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 27 maggio 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore della ricorrente, avv. (OMISSIS);
Udite le conclusioni del P.M., Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli dichiaro’ improcedibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla creditrice (OMISSIS) s.p.a. Ritennero i giudici del merito che la tardiva notificazione al curatore del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo, non potendo trovare applicazione l’articolo 291 c.p.c..
Ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a. e propone due motivi d’impugnazione. Non ha spiegato difese il fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L.F., articolo 99, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerata tardiva la notifica al curatore del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione dell’opposizione allo stato passivo. Sostiene che, non essendo stata comunicata dalla cancelleria, l’ordinanza in data 4 aprile 2009 fu conosciuta solo il 17 aprile 2009 e la notifica richiesta il 27 aprile 2009, entro il prescritto termine di dieci giorni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’articolo 291 c.p.c., che prevede la possibilita’ di rinnovazione della notifica invalida. Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso l’applicabilita’ dell’articolo 291 c.p.c., richiamando una giurisprudenza non pertinente.
2. Il ricorso e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “nei giudizi di impugnazione dello stato passivo L.F., ex articolo 99, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilita’ dell’impugnazione, atteso che tale sanzione non e’ prevista dalla legge ne’ puo’ essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalisti – che delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovra’ limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c.” (Cass., sez. 1 , 10 settembre 2014, n. 19018, n. 632067, Cass., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25494, m. 610567).
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato con rinvio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
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