Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 1 ottobre 2015, n. 19658

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento societa’ di fatto (OMISSIS) e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento societa’ di fatto (OMISSIS) e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2120/2008 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 30 maggio 2008 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS);

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli si e’ pronunciata nella controversia promossa il 27 dicembre 2001 da (OMISSIS) nei confronti del Fallimento della societa’ di fatto (OMISSIS) e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), dal quale aveva acquistato, per aggiudicazione alla pubblica asta nel 1996, un immobile costituito da un terreno edificato con una costruzione in cemento armato e un capannone.

L’attore, accertata la parziale abusivita’ delle costruzioni, aveva richiesto in via principale la condanna del fallimento al pagamento della somma di lire 1.534.228.441, necessaria per la sanatoria dell’abuso edilizio, in subordine la dichiarazione della parziale nullita’ della vendita, con la condanna del convenuto al pagamento della somma di lire 985.251.130, pari al valore di mercato del fabbricato abusivo. Aveva richiesto altresi’ l’attore la restituzione con gli interessi della somma indebitamente versata alla curatela a titolo di Invim. Tutte le domande proposte da (OMISSIS) erano state rigettate in primo grado, ma furono in parte accolte dalla Corte d’appello di Napoli, che dichiaro’ la nullita’ dell’intera vendita, condannando il fallimento alla restituzione del prezzo, pari a euro 174.575,49, e al pagamento “degli interessi legali sull’importo versato a titolo di Invim dalla domanda al saldo”.

Per quanto e’ dato comprendere, i giudici del merito ritennero che l’abusivita’ della costruzione, accertata con consulenza tecnica d’ufficio, giustificasse la dichiarazione di nullita’ parziale della vendita.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione il Fallimento della societa’ di fatto (OMISSIS) e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di sette motivi d’impugnazione, cui resiste (OMISSIS), proponendo altresi’ ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40 e dell’articolo 1418 c.c., lamentando che abbia omesso di considerare l’espressa esenzione da nullita’ dei trasferimenti di immobili irregolari avvenuti nell’ambito di procedure esecutive anche concorsuali, come il fallimento (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, comma 5).

Aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, comma 6, riconosce all’acquirente la possibilita’ di sanatoria nel termine di 120 giorni dall’aggiudicazione, quando si tratti di trasferimenti avvenuti nell’ambito di procedure esecutive.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce ulteriori violazioni e false applicazioni della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, lamentando in particolare l’erronea interpretazione del comma 2 del suddetto articolo 40.

Sostiene infatti che la nullita’ prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, comma 2, e’ applicabile per il solo dato formale della mancata indicazione della concessione a edificare, prescindendo dall’accertamento dell’effettiva legittimita’ della costruzione. E aggiunge che comunque il fabbricato in discussione era stato realizzato in difformita’, non in mancanza di concessione, come risultava dalla consulenza tecnica allegata al bando di vendita.

Con il terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, il ricorrente principale deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla difformita’ del fabbricato dalla concessione, ritenuta invece del tutto inesistente, e in ordine all’esenzione da nullita’ degli immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, fondandosi peraltro su una seconda consulenza contestata dal fallimento.

Con il quarto motivo, erroneamente indicato come quinto, il ricorrente principale deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano dichiarato la nullita’ dell’intera compravendita, benche’ (OMISSIS) avesse dedotto la nullita’ parziale del solo trasferimento del solo fabbricato difforme dalla concessione edilizia. Con il quinto motivo, erroneamente indicato come sesto, il ricorrente principale deduce ancora violazione dell’articolo 112 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano condannato il fallimento alla restituzione dell’intero prezzo degli immobili aggiudicati, mentre (OMISSIS) aveva richiesto la restituzione del solo valore fabbricato difforme dalla concessione edilizia.

Con il sesto motivo, erroneamente indicato come settimo, il ricorrente principale deduce violazione degli articolo 92 e ss. L.F., lamentando che i giudici del merito abbiano accolto le pretese risarcitorie di (OMISSIS) in violazione del rito prescritto per l’accertamento dei crediti nel fallimento, applicabile anche ai debiti di massa. Con il settimo motivo, erroneamente indicato come ottavo, il ricorrente principale deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che sia stata erroneamente determinata la data di decorrenza degli interessi riconosciuti al (OMISSIS).

2. Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione dell’articolo 1453 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano disatteso la sua domanda di adempimento del contratto, formulata in via principale con la richiesta di condanna del fallimento al pagamento della somma di lire 1.534.228.441, necessaria per la sanatoria dell’abuso edilizio.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano dichiarato la nullita’ dell’intero trasferimento, mentre egli aveva richiesto, in via subordinata, la dichiarazione di nullita’ solo parziale, limitata al trasferimento dell’immobile difforme dalla concessione edilizia. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce generica violazione di norme di diritto, lamentando che i giudici del merito non abbiano incluso nel suo credito di restituzione l’importo delle spese di registrazione del trasferimento.

3. Il primo e il sesto motivo del ricorso principale sono fondati e assorbenti rispetto alle altre censure dedotte dal Fallimento della societa’ di fatto (OMISSIS) e dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS). E l’accoglimento di tali motivi risulta assorbente anche del ricorso incidentale di (OMISSIS).

3.1. Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato, risultando palese la violazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 40, articolo 40, comma 5, laddove esclude esplicitamente l’applicabilita’ delle nullita’ di cui al secondo comma “ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche’ a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa”.

Ne consegue che la corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare la nullita’ del trasferimento. E la sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con decisione che, come s’e’ detto, risulta assorbente non solo dei motivi dal secondo al quinto del ricorso principale, ma anche del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si e’ dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per la dichiarazione di nullita’ integrale anziche’ parziale del trasferimento. Non v’e’ infatti alcuna nullita’, ne totale ne’ parziale, trattandosi di trasferimento decretato nell’ambito di procedura esecutiva concorsuale.

3.2- Anche il sesto motivo del ricorso principale e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la domanda di rivendicazione di somme gia’ acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli articoli 93 e segg. o articolo 101 della L.F., in quanto il relativo procedimento e’ l’unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualita’ anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori” (Cass., sez. 1, 22 aprile 2010, n. 9623, m. 613195). Si ritiene dunque che anche “l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali” (Cass., sez. 2, 4 settembre 2014, n. 18691, m. 632221, Cass., sez. 1, 9 aprile 2009, n. 8736, m. 607513, Cass., sez. 1, 27 marzo 2008, n. 7967, m. 602814).

Ne consegue che sia la domanda di condanna al risarcimento dei danni sia la domanda di restituzione dell’importo versato per l’Invim non potevano essere accolte al di fuori procedimento previsto per l’accertamento dei crediti concorsuali: i giudici del merito avrebbero dovuto dichiararle improcedibili.

La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con decisione che risulta assorbente non solo del settimo motivo del ricorso principale, ma anche del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali si lamenta il mancato accoglimento di domande in realta’ improcedibili.

3.3. La cassazione va disposta senza rinvio, perche’, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di nullita’ del trasferimento e la dichiarazione di improcedibilita’ delle altre domande dell’attore (OMISSIS). Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di (OMISSIS).

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo e il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di nullita’ del trasferimento e dichiara improcedibili le altre domande proposte dall’attore (OMISSIS).

Condanna il ricorrente incidentale al rimborso delle spese in favore del ricorrente principale, liquidandole in complessivi euro 14.200, di cui euro 14.000 per onorari, oltre spese generali e accesso-ri come per legge.

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