In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale e’ configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l’ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l’intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 28 aprile 2016, n. 17625
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 869/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del 17/07/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17.7.2015, il Tribunale del riesame di Palermo confermava il provvedimento reso in data 4.7.2015, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Trapani aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dal numero di immigrati superiore a cinque e dall’aver esposto a pericolo la vita e l’incolumita’ degli immigrati medesimi (articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 3, lettera a) e b), e comma 3-bis).
1.1. Preliminarmente, il Tribunale di Palermo rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria italiana dedotta dalla difesa osservando:
– che, a norma dell’articolo 6 c.p., un reato e’ perseguibile dal Giudice nazionale purche’ nel territorio italiano sia avvenuto anche solo un frammento della condotta intesa in senso naturalistico, non necessariamente munito dei requisiti di idoneita’ e univocita’ richiesti per il tentativo punibile;
– che una qualsivoglia attivita’ diretta a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998 rende perseguibile il fatto in Italia proprio ai sensi dell’articolo 6 c.p., cio’ che nella specie era avvenuto, perche’ il motopeschereccio trasportante 356 migranti era stato soccorso in acque internazionali, su delega della Marina Militare italiana, su rotta diretta in Italia e il suo equipaggio era stato fatto sbarcare nel porto piu’ vicino, quello di Trapani.
1.1.1. Nel merito, il Tribunale, in sintonia con il G.I.P., riteneva integrata la prova indiziaria in termini di gravita’ sulla base delle dichiarazioni rese in data 1 luglio 2015 dai due migranti di origine marocchina (OMISSIS) e (OMISSIS), la cui utilizzabilita’ non era contestata dalla difesa, e delle individuazioni fotografiche da costoro eseguite, da cui si evinceva che (OMISSIS) era stato il conducente dell’imbarcazione che aveva trasportato dalla Libia al largo delle coste italiane 356 cittadini extracomunitari, dietro pagamento della somma di 1.000,00 Euro per ogni migrante, agendo nell’ambito di una piu’ vasta associazione criminale libica, finalizzata ad organizzare e controllare l’immigrazione clandestina di un numero indeterminato di cittadini extracomunitari, con articolato supporto di mezzi (basi logistiche di raccolta di migranti pronti per la partenza a Zowara in Libia; imbarcazioni; telefoni satellitari; vitto e alloggio per i clandestini in attesa dell’imbarco per l’Italia etc.) e distribuzione di ruoli.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 3, lettera a) e b), e comma 3-bis.
L’ordinanza meritava censura per aver disatteso “i principi giuridici sostanziali e processuali che regolano la materia” e per aver contraddittoriamente affermato, dapprima, che il reato ascritto al ricorrente era perseguibile dal Giudice nazionale essendosi realizzato un frammento dell’azione sul territorio italiano e, successivamente, che il motopeschereccio condotto dall’indagato era stato soccorso in acque internazionali.
In virtu’ della denunciata contraddizione, nessuna fattispecie delittuosa poteva intendersi realizzata, considerato che nessuna parte dell’azione delittuosa si era concretizzata in Italia.
Invero, non poteva all’uopo reputarsi sufficiente la mera presunzione che l’imbarcazione trasportante i migranti fosse diretta verso la costa italiana, fondata sul fatto che il porto piu’ vicino era quello di Trapani.
Peraltro, pur a voler (erroneamente) connotare la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 come reato di pericolo, la condizione di punibilita’ della condotta non poteva, in ogni caso, coincidere con una fase nettamente anteriore rispetto alla pretesa attivita’ illecita.
Anzi, al riguardo doveva ritenersi macroscopica la violazione di legge in cui era incorso il Tribunale, atteso che il Protocollo di Palermo, articolo 8, par. 2, aveva confermato il tradizionale principio in base al quale la giurisdizione in alto mare a bordo di navi straniere puo’ essere esercitata soltanto con il consenso dello Stato di bandiera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, unicamente incentrato sulla questione di giurisdizione, e’ manifestamente infondato.
2. Secondo la plausibile ricostruzione fattuale del Tribunale del riesame, non confutata dall’indagato, lo sbarco sul territorio italiano risultava callidamente programmato e realizzato inducendo una situazione di grave pericolo per la vita dei migranti, abbandonati in alto mare su un’imbarcazione di dimensioni e struttura inadeguate per proseguire la navigazione, che imponeva un immediato intervento di soccorso del Paese costiero piu’ vicino, per l’appunto l’Italia.
E sulla “necessita’” di tale intervento di soccorso, ogni eventuale residuo dubbio puo’ ritenersi fugato dalla sentenza 23.2.2012 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, che, tra l’altro, puntualmente richiama in premessa la Risoluzione 1821 (2011) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in ordine “all’obbligo sia morale che giuridico di soccorrere le persone in pericolo in mare senza il minimo indugio”, e la necessita’ che tale obbligo sia “rispettato in occasione dell’esecuzione del controllo delle frontiere conformemente al CFS (Codice delle Frontiere di Schengen), comprese le attivita’ di sorveglianza delle frontiere in alto mare”, secondo la corretta interpretazione dell’ambito della attivita’ di sorveglianza delle frontiere svolte in mare, fornita dalla Commissione Europea.
Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, puo’, percio’, senz’altro affermarsi che sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 6 c.p., comma 2, dal momento che almeno parti delle azioni che costituiscono il reato contestato risultano commesse in Italia, sia direttamente sia per interposizione dei soggetti chiamati a prestare soccorso e ricovero immediato, in Italia, ai migranti posti in deliberata situazione di pericolo, delle cui azioni nel territorio dello Stato devono in ogni caso rispondere, ai sensi dell’articolo 54 c.p., comma 3, e articolo 111 c.p., comma 1, coloro che detta situazione e detto intervento hanno determinato (cfr. Sez. 1, n. 14510 del 28/2/2014, P.M. c. HAJI; Sez. 1, n. 18354 dell’11/3/2014, P.M. c. HAMADA; Sez. 1, n. 36052 del 23/5/2014, ARABI, Rv. 260040).
E’ del tutto inconferente il riferimento al “Protocollo di Palermo”, atteso che il peschereccio condotto dal ricorrente era privo di bandiera.
Puo’, quindi, conclusivamente, ribadirsi il seguente principio di diritto:
“In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale e’ configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l’ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l’intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare”.
3. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.
Si eseguano le disposizioni di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Leave a Reply