Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 maggio 2016, n. 10099

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione), postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice d’appello è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 17 maggio 2016, n. 10099

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7201-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/2013 della CORTE D’APPELLO SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 28/06/2013, depositata il 30/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 30/9/2013, confermava la pronuncia di primo grado, liquidando alla moglie assegno di Euro 310,00 mensili.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Il ricorrente lamenta che nelle more processuali vi sarebbe stata una modifica delle sue condizioni economiche in senso peggiorativo(e cioe’ egli stesso avrebbe cessato ogni attivita’ lavorativa).
Giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. N. 2184 del 2009; 3325 del 2012) afferma che tali sopravvenienze, per ragioni di economia processuale, potrebbero essere considerate dal giudice di appello, nella pronuncia di separazione o divorzio. In tal senso il ricorso appare ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.
Tuttavia il ricorso stesso appare infondato.
Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che, pur prescindendo si dalla circostanza non provata che il marito si sia reso impossidente in vista del futuro divorzio, e’ certo che i suoi possedimenti, riportati nelle denuncie dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitino di capacita’ di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie (o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento.
Prosegue il Giudice a quo evidenziando che la moglie, dopo la separazione, si e’ adattata a svolgere lavori precari e poco remunerativi, come bracciante agricola, e che cio’ non ha certo eliminato il divario economico tra le parti, desumibile dalla capacita’ di reddito del marito, fondato sia sulla notevole competenza del suo lavoro di mastro-muratore, che e’ riuscito, nel corso degli anni ad investire i propri guadagni in unita’ abitative e in terreni, sia sulle sue precedenti dichiarazioni dei redditi.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.100,00 comprensive di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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