Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 16 settembre 2016, n. 38675

La Corte di Cassazione nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato di molestie non poteva ritenersi sussistere in quanto l’imputata telefonava per avere notizie della nipotina di tre anni, ciò che escludeva la petulanza o altro biasimevole motivo, anche in considerazione dei diritti in capo ai parenti del minore in caso di separazione personale (applicabile anche ai genitori non coniugati) – ha affermato che una volta riconosciuto che le telefonate, contenute e limitate in uno strettissimo arco temporale (un solo giorno), vertevano su questioni non futili è illogico definirle petulanti e fonti di disturbo, come se fosse giustificabile il comportamento del genitore che, pur in contesti conflittuali, rifiuti ogni contatto della figlia con i membri della famiglia del convivente.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 16 settembre 2016, n. 38675

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente
Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2620/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del 26/02/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza;
Udito il difensore (Ndr: testo originale non comprensibile) in sost. dell’avv. (OMISSIS).

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2015, il Tribunale di Messina condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 300 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidate in Euro 500 oltre spese, per il reato di cui agli articoli 81 e 660 c.p., “perche’, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, per petulanza o altro biasimevole motivo, utilizzando le utenze telefoniche n. (OMISSIS) a lei intestata e (OMISSIS) intestata a (OMISSIS), telefonando ripetutamente sull’utenza cellulare n. (OMISSIS), in uso a (OMISSIS), recava molestia o disturbo a quest’ultima”; reato commesso in (OMISSIS).
2. In particolare, in base alle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai tabulati telefonici e dalle dichiarazioni testimoniali, il tribunale riteneva provato che l’imputata aveva telefonato piu’ volte alla parte offesa con il proprio cellulare e, verificata l’impossibilita’ di contattarla, aveva utilizzato il cellulare del (OMISSIS). Come e’ spiegato in altra parte della sentenza relativa alla madre dell’imputata, parimenti condannata per fatti analoghi e non impugnante, le telefonate si situavano in un contesto conflittuale esistente tra il fratello della prevenuta, (OMISSIS), e la parte offesa circa l’affido della minore (OMISSIS), nipote dell’imputata.
Assume il tribunale che (OMISSIS) era consapevole del fastidio che le telefonate arrecavano alla (OMISSIS), avendo quest’ultima informato da tempo l’imputata – e la di lei madre – che (OMISSIS) non intendeva parlare con lei. Cosicche’ le telefonate dovevano essere considerate moleste e realizzavano il reato contestato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, che con un primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato. In particolare, osserva: la motivazione era contraddittoria; la stessa parte offesa aveva ammesso di non aver risposto al telefono non per un personale fastidio ma per il rifiuto di (OMISSIS) a conversare; diversamente da come riportato in sentenza (OMISSIS) non era stata avvisata di astenersi dal telefonare; l’unico riferimento a tale divieto era riferito ad una presunta missiva inviata dall’avvocato della parte offesa a (OMISSIS) in cui gli si chiedeva “di dire alla mamma ed alla sorella di cercare di evitare di disturbare”; dai tabulati telefonici emergeva una sola telefonata della (OMISSIS) con il proprio telefono ed un’altra chiamata con il cellulare del (OMISSIS), cui (OMISSIS) aveva risposto. Nel frattempo la parte offesa aveva colloquiato telefonicamente con altri soggetti. Il fatto stesso che l’imputata telefonava per avere notizie della nipotina di tre anni escludeva petulanza o biasimevole motivo, anche in considerazione dei diritti in capo ai parenti del minore in caso di separazione personale (applicabile anche ai genitori non coniugati). Erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto genuine ed attendibili le dichiarazioni della parte offesa, senza tenere conto dei contrasti in corso tra le famiglie. Sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo del reato, non aveva considerato che la (OMISSIS) aveva dichiarato di aver presentato la querela solo perche’ era accusata di essere lei ad impedire alla piccola di parlare al telefono, laddove era (OMISSIS) che non desiderava parlare.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione per aver il giudice di primo grado, nel motivare sulla deposizione resa dal teste (OMISSIS), omesso di valutare che aveva dichiarato che la piccola aveva il desiderio “di sentire noi” ed era molto contenta quando riusciva a parlare con i parenti. Allo stesso modo, il tribunale aveva omesso di motivare sulla deposizione resa dal teste (OMISSIS) che aveva riferito che la (OMISSIS) gli aveva chiesto il telefono per parlare con la nipotina.
Con il terzo motivo contesta la liquidazione dei danni e delle spese sostenute dalle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato. Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Ai fini della sussistenza del reato e’ necessario che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della liberta’ delle persone, “o per altro biasimevole motivo”, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che e’ considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza (v. Cass., Sez. 1, 7.1.1994 n. 3494, Benevento).
1.1. Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in questione, inoltre, e’ sufficiente la coscienza e volontarieta’ della condotta che sia oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, sicche’ l’elemento psicologico del reato di cui all’articolo 660 c.p. sussiste anche quando l’agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il di lui comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, eventualmente per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese (in tal senso, v., fra le altre, Cass., Sez. 1, 3.2.1992 n. 2314, Gerlini). La fattispecie richiede sotto il profilo soggettivo la volonta’ della condotta e la sua direzione verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di liberta’ (Sez. 1, 1.10.1991, n. 11755 rv 188987).
1.2. Sul punto dell’elemento soggettivo del reato, la sentenza e’ motivata solo in modo apparente, perche’ omette ogni accertamento sul dolo specifico, anzi contiene riferimenti fattuali che dovevano portare ad escluderlo.
1.3. Nella specie, infatti, pur nell’estrema genericita’ della sentenza che non specifica il numero delle telefonate – per quelle in partenza dal telefono dell’imputata si allude soltanto all’impossibilita’ di contattare la (OMISSIS): secondo il difensore il telefono della (OMISSIS) era occupato perche’ impegnata in altre conversazioni – il giudice ha ammesso che le ragioni dell’imputata a effettuare le telefonate riguardavano la possibilita’ di parlare con la nipote, ma ha considerato integrato il reato avendo di mira gli effetti che dalle chiamate erano rifluiti nella sfera della persona offesa che aveva fatto presente che “lo scopo delle chiamate… fosse in effetti irrealizzabile per l’opposizione della minore”. Tale ragionamento non rispecchia il contenuto della norma che e’ incentrato sulla molestia dell’atto e non sulla percezione che di esso ha il destinatario.
2. Cosicche’, una volta riconosciuto che le telefonate, contenute e limitate in uno strettissimo arco temporale (un solo giorno), vertevano su questioni non futili e’ illogico definirle petulanti e fonti di disturbo, come se fosse giustificabile il comportamento del genitore che, pur in contesti conflittuali, rifiuti ogni contatto della figlia con i membri della famiglia del convivente. Per vero, nella giurisprudenza di questa Corte e’ stato a volte affermato che tale reato non e’ necessariamente abituale e puo’ essere realizzato anche con una sola azione di disturbo e di molestia (Sez. 6, 23.11.2010, n. 43439, rv 248982; Sez. 1, 8.7.2010, n. 29933, rv 247960; Sez. 1, 16.3.2010 n. 11514) purche’ particolarmente sintomatica la stessa dei requisiti della fattispecie tipizzata.
2.1. Detta opinione, tuttavia, deve essere attentamente valutata e calata nella concreta vicenda al fine di inferire con criteri ancorati a dati oggettivi il carattere molesto o petulante della telefonata. In questo senso e’ stata ritenuta molesta anche una sola telefonata perche’ effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta (Cass., Sez. 1, 22/04/2004, n. 23521) ovvero, dopo la mezzanotte, perche’, nella specie, si e’ ritenuto che l’ora della telefonata dimostrava sia l’obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo, sia l’evidente intenzione dell’imputato di molestare la moglie, e non gia’ di vedere il bambino, come difensivamente opinato, che a quell’ora avrebbe dovuto dormire (Cass., Sez. 1, 12/11/2009, n. 36).
2.2. Nei richiamati precedenti l’unicita’ della telefonata e’ stata criticamente valutata, ai fini di verificare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti di legge per la sussistenza della contravvenzione. Di qui la rilevanza data all’ora dell’unica telefonata, eccezionalmente ritenuta petulante, ed ai motivi di essa.
3. A questa stregua, nel comportamento posto in essere dalla ricorrente non e’ evidenziabile un fine di petulanza, ne’ tantomeno un biasimevole motivo. Non pertinente in proposito e’ la sentenza invocata dal tribunale, limitata ad una massima non ufficiale, atteso che i fatti ivi giudicati erano relativi a molestie continuate attuate per biasimevole motivo dal marito separato che non si rassegnava alla separazione ed intendeva rendere difficile la vita all’ex coniuge.
Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste. Ogni ulteriore motivo e’ assorbito.
P.Q.M.

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