Corte di Cassazione, sezione III, penale, sentenza 14 settembre 2016, n. 38141

L’inammissibilità dell’opposizione può essere dichiarata dal GIP quando le indagini suppletive su cui si fonda non sono pertinenti e rilevanti, senza anticipare valutazioni di merito. Nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere di indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, con l’esclusione di ogni valutazione prognostica di merito.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 14 settembre 2016, n. 38141

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
ignoti;
avverso il decreto del 01/11/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 1 novembre 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l’opposizione e disposto l’archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all’articolo 674 c.p., a seguito dell’esposto presentato da (OMISSIS), per insussistenza dell’elemento materiale del reato non essendo sussistente la potenzialita’ lesiva diretta ad una pluralita’ di persone e il superamento della normale tollerabilita’. La persona offesa sarebbe l’unico soggetto molestato dai fumi, e cio’ in ragione della patologia di cui ella soffre, che influisce sul grado di tollerabilita’, sicche’, in definitiva, la situazione esposta dalla persona offesa ha rilievo unicamente civilistico.
2. (OMISSIS), quale persona offesa del reato, ha presentato ricorso per cassazione e ha chiesto l’annullamento del decreto di archiviazione deducendo la nullita’ del provvedimento di archiviazione pronunciato de plano nel quale il Giudice avrebbe formulato un anticipato giudizio sulla valutazione delle prove i n chiave prognostica giungendo a concludere per l’insussistenza del fatto. Il Giudice avrebbe escluso il superamento della normale tollerabilita’ senza avere contezza della tipologia di inquinamento e delle caratteristiche degli impianto da cui si propalano i fumi, in assenza di qualsivoglia indagine del P.M., cosi’ come ha parimenti escluso la potenzialita’ lesiva prescindendo da qualsiasi accertamento tecnico non espletato e ritenendo, implicitamente, superfluo l’accertamento tramite ASL.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato.
Come rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il decreto di archiviazione de plano e’ stato emesso dal G.I.P. non osservando i principi fissati, nella materia, dalla giurisprudenza di legittimita’.
Ed invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui l’inammissibilita’ dell’opposizione puo’ essere dichiarata per mancanza dei requisiti formali (assenza di indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova), e anche quando le indagini suppletive non sono specifiche, ovvero pertinenti, e sono prive di incidenza concreta sulle risultanze dell’attivita’ compiuta nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996 – dep. 15/03/1996, p.c. in proc. Testa ed altri, Rv. 204133).
L’opposizione all’archiviazione legittima l’intervento della persona offesa, e l’instaurazione del contraddittorio ex articolo 127 c.p.p., solo qualora le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneita’ a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero (Sez. 5, n. 5 47634 del 26/05/2014 P.O. in proc. Bartolacci, Rv. 261675).
In tale ambito il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 26/02/2013, n. 12833, Rv. 256060; Sez. 4, 23/03/2007, n. 21544, Rv. 236727), senza, tuttavia, valutarne la capacita’ probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione e’ rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Sez. 6, n. 4905 del 08/01/2016, Rv. 265915; Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rv. 266664; Sez. 5, n. 6442 del 25/11/2014, Rv. 263194; Sez. 5, n. 7437 del 27/09/2013, Rv. 259511).
Nel caso in esame il Giudice, in assenza di compimento di alcun atto di indagine da parte del P.M., ha ritenuto superflue le investigazioni che la persona offesa reclamava per la verifica della tollerabilita’, spingendosi ad affermare il non superamento dei limiti stessi per la generalita’ delle persone e di non, conseguente, utilita’ di accertamenti sul punto, e cio’ sul presupposto che la particolare sensibilita’ della persona offesa, affetta da sensibilita’ chimica multipla, escluderebbe il reato. Di poi, il Giudice, nell’affermare l’insussistenza del reato ex articolo 674 c.p. per assenza di “lesione dell’incolumita’ pubblica”, non considera che, ai fini della sussistenza del reato in oggetto, non e’ richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone, in quanto tale norma fa riferimento al concetto piu’ attenuato di “molestia” (Sez. 3, n. 6598 del 07/04/1994, Rv. 198072) e che, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilita’ deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, come richiedeva la persona offesa, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attivita’ normalmente svolte in un determinato contesto produttivo, sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell’attuale momento storico (Sez. 3, n. 38073 del 21/09/2007, Rv. 237844).
Tali principi sono stati disattesi nel provvedimento impugnato che deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Genova per il proseguo.
P.Q.M.

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