Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 settembre 2016, n. 38700

Non è configurabile il reato di maltrattamenti e stalking quando le vessazioni siano state condotte in un lasso di tempo assai breve

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 16 settembre 2016, n. 38700

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi ha assolto (OMISSIS) dal reato ex articolo 572 c.p. perche’ il fatto non sussiste e dal reato ex articolo 612-bis c.p. perche’ il fatto non costituisce reato. La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1517 del 7/10/2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dalla parte civile ex articolo 576 c.p.p., lo ha condannato a risarcire alla parte civile (OMISSIS) il danno conseguente al reato ex articolo 572 c.p. (non anche del reato ex articolo 612-bis c.p.) e al pagamento della meta’ delle spese per il doppio grado di giudizio, compensando fra le parti l’altra meta’.
1. Nel ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza per: a) inosservanza dell’articolo 602 c.p.p., comma 4, articolo 82 c.p.p., comma 2 e articolo 523 c.p.p., e articolo 100 e 189 c.p.c., dovendosi la costituzione della parte civile intendersi revocata in mancanza di conclusioni scritte e per l’assenza del suo difensore in udienza; b) vizio di motivazione sulla prova dei maltrattamenti per le incongruenze dei contenuti delle dichiarazioni accusatorie e per la inattendibilita’ dei testimoni; c) mancanza di prova dei danni risarcibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Dalla mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello non implica revoca tacita della costituzione di parte civile ex articolo 82 c.p.p., comma 2, , perche’, le conclusioni precisate nel primo grado, rimangono valide, in ogni stato e grado del processo per il principio di immanenza della costituzione di parte civile ex articolo 76 c.p.p., comma 2, (ex multis: Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032; Sez. 5, n. 10955 del 09/11/2012, dep. 2013, Rv. 255215).
2. Secondo la Corte di appello – dalle testimonianze della persona offesa e dei suoi familiari – emerge che (OMISSIS), per anomala gelosia, impedi’ alla (OMISSIS) di uscire da casa senza prima avvertirlo telefonicamente e, comunque, solo con la madre e la sorella, vietandole – non episodicamente ma instaurando un sistema di vita – anche minimi rapporti con persone di sesso maschile, controllandola (pure nell’abbigliamento) a distanza, con continue telefonate, assicurandosi obbedienza anche con giuramenti “facendo leva sul rapporto di lealta’ insito in ogni relazione affettiva” (pag. 5), apostrofandola con ingiurie in caso di disobbedienza, cosi incidendo sul suo equilibro emotivo, destabilizzandone la serenita’ (pag.4) e provocandone condotte autolesionistiche. Il Tribunale, invece, aveva escluso che le condotte ascritte all’imputato, potessero integrare il reato di maltrattamenti valutando assai improbabile “un plagio cosi’ profondo operato dall’imputato in soli sei mesi” di convivenza nella casa della ragazza e arduo “immaginare la segregazione e l’alienazione vissuta dalla vittima nei mesi in cui ha continuato a vivere in casa propria, con i propri genitori e i propri fratelli”.
In mancanza di elementi probatori nuovi, la reformatio in pejus della sentenza di assoluzione di primo grado richiede che sia eliso il dubbio che il contrasto fra le due sentenze evoca (Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066; Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782). Poiche’ la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione ne presuppone soltanto la mera non certezza, il giudice di appello deve argomentare compiutamente circa i vizi che ravvisa nella motivazione della sentenza di primo grado e dimostrare la colpevolezza al di la’ di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113): non basta che la sua sentenza risulti correttamente motivata in se’, ma occorre anche che si confronti con le ragioni della sentenza riformata sviluppando un’argomentazione idonea sia a confutare quella che regge la sentenza di primo grado sia a fondare un giudizio di responsabilita’. Invece, la sentenza impugnata non da’ adeguatamente conto del contenuto di una lettera con la quale – pochi giorni prima della rottura della relazione – la (OMISSIS) dichiaro’ amore e gratitudine all’imputato, delle incongruenze rilevate dal Tribunale e della dubbia compatibilita’ della ritenuta esorbitante gelosia di (OMISSIS) con quell’avere egli proposto alla ragazza rapporti sessuali che gli si ascrive in imputazione.
Pertanto, il secondo motivo di ricorso risulta fondato e il suo accoglimento rende irrilevante il terzo.
P.Q.M.

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