Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 19 agosto 2016, n. 17197

Il curatore fallimentare, in forza dell’art. 146 L.F., quando promuove azione nei confronti degli amministratori della fallita, cumula in sé sia l’azione sociale ex art. 2932 c.c. che l’azione dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2934 c.c.; dunque, trattandosi di causa relativa ad obbligazione risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell’art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 19 agosto 2016, n. 17197

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS), in persona del curatore p.t..
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila, depositata il 25.11.2009, nel giudizio iscritto al n. 1621/2005 r.g.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
uditi per il ricorrente l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

(OMISSIS) impugna la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila 25.11.2009, che ebbe a respingere il gravame interposto dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano 10.8.2004, con la quale era stato condannato, su domanda del curatore del fallimento della (OMISSIS), al risarcimento dei danni arrecati alla societa’, per avere distratto dalle casse sociali, profittando della sua veste di amministratore di fatto, i versamenti effettuati dai soci per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale.
La corte d’appello, ribadita la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano, sede della cooperativa fallita e foro alternativo ex articolo 20 c.p.c., trattandosi di causa in materia di obbligazioni, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenne dimostrata la qualita’ di amministratore di fatto del (OMISSIS) sulla scorta del complesso quadro indiziario acquisito e, in particolare, avuto riguardo alle testimonianze rese da amministratori e soci, corroborate dai verbali di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza.
Confermo’ poi il giudice del gravame la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle somme versate dai soci per la costruzione degli alloggi e successivamente sottratte al perseguimento dello scopo sociale, restando irrilevante la circostanza che i singoli soci avessero, almeno in parte, ottenuto la restituzione degli importi corrisposti alla societa’.
Il ricorso e’ affidato a cinque motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 18 c.p.c., essendo competente per territorio a decidere sull’azione promossa il Tribunale di Sulmona, suo luogo di residenza al momento della proposizione della domanda.
Con il secondo motivo il ricorrente assume vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito motivato in maniera contraddittoria e insufficiente in ordine all’eccepita incompetenza per territorio del primo giudice.
Con il terzo motivo il ricorrente assume vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), palesandosi contraddittorio ed insufficiente il ragionamento che ha condotto il giudice di merito a ritenere provato il suo ruolo di amministratore di fatto della cooperativa (OMISSIS).
Con il quarto motivo censura il ricorrente la violazione degli articoli 2392 e 2394 c.c., avendo la corte confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno subito dalla cooperativa, pure in carenza di prova del danno e della sua riconducibilita’ eziologica alla condotta del suo amministratore di fatto.
Con il quinto motivo si duole il ricorrente della violazione dell’articolo 2697 c.c., poiche’ il giudice di merito ha ritenuto provato il pregiudizio subito dalla societa’ nella misura pari agli esborsi effettuati dai soci, nonostante non vi fosse prova che le somme erano state incassate da esso ricorrente bensi’ da un terzo, mentre risultava che, almeno in parte, le quote versate erano state restituite ai soci.
1. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati. Invero, com’e’ noto il curatore fallimentare, in forza della L. Fall., articolo 146, quando promuove azione nei confronti degli amministratori della fallita, cumula in se’ sia l’azione sociale ex articolo 2392 c.c. che l’azione dei creditori sociali, ai sensi dell’articolo 2394 c.c.; dunque, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui e’ stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda (Cass. 14.12.1989, n. 5625).
E nella vicenda all’esame di questa Corte e’ all’evidenza che la condotta del (OMISSIS), concretizzatasi nel compimento di atti di mala gestio ai danni della cooperativa (OMISSIS), e’ stata posta in essere proprio nel territorio di Avezzano ove aveva sede detta societa’, dovendosi ritenere esattamente individuata la competenza dell’adito ufficio giudiziario, ai sensi della citata disposizione di cui all’articolo 20 c.p.c., ove riferita al luogo in cui e’ sorta l’obbligazione risarcitoria.
2. Il terzo motivo e’ inammissibile. Com’e’ noto, il motivo di ricorso con cui ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo vigente dopo la novella introdotta dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ratione temporis applicabile – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex articolo 2697 c.c. (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805).
Nella vicenda all’esame della Corte, invece, il ricorrente si e’ limitato a denunciare la mancata o insufficiente motivazione da parte del giudice sulla prova della sua qualita’ di amministratore di fatto, senza poi esporre quali siano stati i “fatti specifici” effettivamente dedotti nella lite e che si sarebbero mostrati decisivi ai fini del giudizio sulla detta qualita’, in relazione ai quali pertanto sussisterebbe il denunciato vizio di omessa o contraddittoria motivazione.
Va soggiunto che, per costante orientamento di questa Corte, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonche’ il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato del Giudice di legittimita’ (Cass. 10.6.2014, n. 13054; Cass. 1.8.2007, n. 16955; Cass. 28.8.2006, n. 18377; Cass. 13.12.2005, n. 27405).
3. Il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme stante la comune sorte, sono inammissibili.
Censurando la violazione delle norme in tema di azione di responsabilita’ sociale nelle societa’ per azioni – nel testo applicabile ratione tempo, precedente alla riforma del Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 6 – e di onere della prova, in realta’ il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fatto esatta applicazione della disciplina codicistica relativa ad entrambi gli istituti.
Il ricorrente invero, in maniera inammissibile, intende sottoporre a nuovo esame di merito il giudizio espresso dalla corte d’appello, in ordine alla imputabilita’ del danno subito dalla cooperativa a seguito della sua condotta di amministratore, nonche’ alla sua quantificazione in misura pari alle somme distratte dalle casse sociali.
Ma il giudice del merito, acclarato il ruolo gestori rivestito dal (OMISSIS) all’interno della compagine sociale, in modo del tutto convincente e con ragionamento privo di vizi, ha esattamente evidenziato come proprio grazie all’ingerenza esercitata dall’odierno ricorrente sull’amministrazione della Cooperativa (OMISSIS), e’ stato consentito il trasferimento – senza alcuna adeguata motivazione economica – di ingenti somme direttamente dalle casse sociali in favore suo, ovvero del terzo (OMISSIS) s.r.l., di cui l’odierno ricorrente era amministratore unico e sostanziale dominus, rendendosi cosi’ manifesto il necessario nesso eziologico tra le condotte di mala gestio perpetrate e il danno subito.
Quanto all’entita’ del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale della cooperativa, non appare meritevole di censura il ragionamento della corte d’appello ove essa ha parametrato l’entita’ del quantum risarcibile alle somme distratte dalle casse sociali, restando irrilevante la circostanza che i singoli soci della cooperativa abbiano ottenuto – in thesi – in tutto o in parte il rimborso dei versamenti effettuati.
Non puo’, infatti, dubitarsi che una volta incamerate determinate somme versate dai singoli soci per il perseguimento degli scopi sociali (la costruzione di alloggi sociali), l’erogazione a terzi, priva di qualsivoglia giustificazione, di una tale liquidita’, costituisce di per se’ un danno diretto per la societa’, suscettibile di risarcimento in misura corrispondente alla conseguente riduzione dell’attivo patrimoniale.
In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, mentre nulla va statuito sulle spese del giudizio, attesa la mancanza di attivita’ difensiva del fallimento intimato.
P.Q.M.

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