Se alla domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva non segue, entro il termine perentorio, la proposta o un’istanza di proroga del termine, la domanda può ritenersi definitivamente inammissibile
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 12 gennaio 2017, n. 606
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19286-2013 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 1457/2013 della Corte d’appello di Torino, depositata il 2 luglio 2013;
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 29 novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Antonio Didone;
udito l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 giugno 2012 (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (di seguito breviter (OMISSIS)), venne raggiunta, davanti al Tribunale di Milano, da una istanza di fallimento da parte di (OMISSIS) s.r.l. Costituendosi in giudizio la debitrice eccepi’ preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Verbania, nel cui circondario si trovava la sede operativa ed amministrativa della societa’.
Il 25 ottobre 2012 il Tribunale di Milano dichiaro’ la propria incompetenza territoriale, ex articoli 9 e 9-bis L. Fall., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania, ritenuto competente, e in pari data dichiaro’ inammissibile, sempre per incompetenza territoriale, la domanda di concordato preventivo nelle more presentata dalla debitrice.
Il 5 novembre 2012, (OMISSIS) presento’ istanza “prenotativa” di concordato preventivo mediante cessione integrale dei beni ai creditori, avanti al Tribunale di Verbania, riservandosi di depositare piano concordatario o di ristrutturazione dei debiti entro i termini concessi.
Scaduto il termine gia’ prorogato assegnato dal tribunale per la presentazione della proposta di concordato, in data 8 marzo 2013 la debitrice deposito’ una istanza nella quale riferiva che, per circostanze sopravvenute, il progettato piano concordatario risultava in quel momento irrealizzabile, sollecitando una sua convocazione in camera di consiglio.
Con sentenza del 20 marzo 2013, allora, il Tribunale di Verbania dichiaro’ senz’altro il fallimento della (OMISSIS) e con separato provvedimento dispose, altresi’, il non luogo a procedere sull’istanza di concordato preventivo, stante l’avvenuta apertura della procedura fallimentare.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 luglio 2013, accolse il reclamo proposto dalla societa’ debitrice, osservando che l’articolo 162, comma 2, L.F. Stabilisce che il Tribunale nel caso in cui non sussistano presupposti di cui agli articoli 160 e 161 L.F. – debba dichiarare, con decreto, inammissibile la proposta di concordato “sentito il debitore in camera di consiglio”. Per contro era pacifico che il tribunale non avesse emesso alcun decreto di inammissibilita’ della proposta di concordato preventivo, tale non essendo il provvedimento di non luogo a procedere adottato lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento. Talche’, dichiaro’ la nullita’ della sentenza reclamata.
Contro la sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento della (OMISSIS), affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 161, comma 6, L. Fall., non avendo la corte d’appello ritenuto che la detta norma sia inapplicabile quando, alla domanda di concordato preventivo con riserva, non faccia seguito il deposito di alcuna proposta; soggiunge che l’audizione del proponente, comunque, resterebbe confinata alla sola fattispecie di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 161, comma 6, e articolo 162, comma 2, L. Fall., nonche’ un vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo necessaria alcuna audizione del debitore in camera di consiglio, quando il medesimo abbia gia’ svolto per iscritto le proprie difese.
Con il terzo motivo eccepisce violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., dell’articolo 161, comma 6, e articolo 162, comma 2, L. Fall., nonche’ omessa motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte di merito ignorato che il comportamento dilatorio serbato dalla debitrice costituiva in concreto abuso del suo diritto a vedere regolata la propria insolvenza mediante una procedura concordataria.
Con il quarto motivo deduce ulteriore violazione e falsa applicazione dell’articolo 161, comma 6, e articolo 162, comma 2, L. Fall., nonche’ omessa motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il Tribunale di Verbania non avesse sancito l’inammissibilita’ della domanda di concordato della (OMISSIS) contemporaneamente alla sua dichiarazione di fallimento.
2.- Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui si dira’.
Invero, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. Fall., nel testo aggiunto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 33, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, “L’imprenditore puo’ depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”. Nello stesso termine, in alternativa alla proposta di concordato, il debitore puo’ depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, comma 1, L. Fall.; soggiunge la norma che “In mancanza, si applica l’articolo 162, commi 2 e 3”.
Dunque, quando non sia stata depositata ne’ la proposta di concordato e neppure un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del richiamato articolo 162 L.F. – nella formulazione introdotta con il Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169 – il tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, dichiara inammissibile la domanda di concordato precedentemente depositata dal debitore e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, ne pronuncia il fallimento.
2.1. – Ora, va di certo escluso che l’audizione del debitore sia prescritta dalla norma in esame, soltanto nel caso di mancato deposito di un ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti, essendo chiaro che il rinvio all’articolo 162 L. Fall., contenuto nel cennato comma 6 dell’articolo 161 L. Fall., si riferisce in maniera onnicomprensiva a tutti i casi in cui, decorso il termine assegnato dal tribunale, comunque, il debitore non abbia inteso “vestire” – e’ irrilevante se con la proposta di concordato, ovvero con l’accordo di ristrutturazione -, la domanda “in bianco” precedentemente presentata.
E’ invece vero che l’audizione del debitore, prevista dall’articolo 162, comma 2, L.F. non e’ necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il medesimo sia gia’ stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo e’ funzionale a consentire al detto debitore, in specie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese (Sez. 1, 22 giugno 2016, n. 12957; Sez. 1, 27 maggio 2013, n. 13083).
Va soggiunto che, come recentemente affermato dalla Sezione, il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. Fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’articolo 153 c.p.c., cosicche’ non prorogabile a richiesta della parte o d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue sempre l’inammissibilita’ della domanda concordataria (Sez. 1, 31 marzo 2016, n. 6277).
2.3. – Nella vicenda all’esame, allora, presentata una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. Fall., e’ all’evidenza come, essendo pacificamente scaduto il termine assegnato dal tribunale senza che il debitore avesse depositato alcuna proposta di concordato e neppure una istanza di proroga del termine, detta domanda di concordato doveva ritenersi ormai definitivamente inammissibile, restando priva di rilevanza alcuna l’audizione della proponente nell’ambito del procedimento prefallimentare a suo carico, gia’ pendente a seguito della trasmissione ex officio degli atti da parte dell’ufficio giudiziario dichiaratosi incompetente.
Quanto alla necessita’ di assicurare l’audizione del debitore, ai sensi dell’articolo 15 L. Fall., prima di dichiararne il fallimento, va anzitutto osservato che – come pure ritenuto dalla corte d’appello nella sentenza impugnata -, (OMISSIS) fu posta nella condizione di esercitare il suo diritto di difesa gia’ innanzi al Tribunale di Milano poi, come detto, dichiaratosi incompetente sulla medesima istanza di fallimento esaminata innanzi al Tribunale di Verbania (sugli effetti conservativi degli atti processuali discendenti in via generale dalla c.d. traslatio iudicii: Sez.U., 29 ottobre 1986, n. 6337; Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 11234).
Resta poi decisiva la circostanza che davanti al tribunale dichiarato competente – dopo che la domanda di concordato preventivo “prenotativa” era ormai divenuta inammissibile, per le ragioni gia’ evidenziate la debitrice deposito’ una memoria scritta, in seno alla quale, senza muovere contestazioni di sorta avverso l’istanza di fallimento pendente, ne’ formulare – come pure era in sua facolta’ – una nuova proposta di concordato, ex articolo 161, comma 1, L. Fall., si limito’ soltanto ad invocare la sua audizione in camera di consiglio su una domanda gia’ divenuta inammissibile.
3. – Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.
4. – In definitiva, accolti i primi due motivi del ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame anche sulle spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, alla corte d’appello di Torino, in diversa composizione
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