Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 605

In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 gennaio 2017, n. 605

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22826-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 862/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che si riportano:

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettando la domanda di addebito della moglie e affidando le figlie minori al comune di Milano, con limitazione della potesta’ genitoriale alle questioni scolastiche e sanitarie. Collocava le minori presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale di proprieta’ del marito. Per quanto ancora rileva, poneva a carico del marito un assegno di Euro 1.500,00 mensili per il mantenimento della moglie e un altro assegno di Euro 1.500,00 mensili per ciascuna delle figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie, delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) e delle spese di utenza della casa familiare, e oltre a un contributo di Euro 9.000,00 per le vacanze.

I gravami di entrambi i coniugi sono stati rigettati dalla corte d’appello di Milano con sentenza in data 24-2-2015, non notificata, avverso la quale la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi, limitatamente ai capi della decisione afferenti le questioni economiche.

(OMISSIS) ha replicato con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va disattesa innanzi tutto l’eccezione formulata dal controricorrente, tesa a sostenere l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’.

L’eccezione e’ stata motivata dal non essere la causa soggetta a sospensione dei termini processuali in periodo feriale (L. n. 742 del 1969) in quanto annoverabile, per le richieste di mantenimento a favore delle minori, nel novero delle cause alimentari.

In contrario va ribadito il principio secondo cui la deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla citata L. n. 742 del 1969, articolo 1, prevista per le cause inerenti a obblighi alimentari, non puo’ essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorche’ pendenti in fase d’impugnazione con riguardo alle statuizioni adottate in materia di alimenti (cfr. Sez. 1, n. 1775009).

Computando il periodo di sospensione, il ricorso risulta notificato nei termini di legge.

2. Ancora va disattesa l’eccezione con la quale il controricorrente ha inteso sostenere l’inammissibilita’ del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Nel ricorso si rinviene l’esposizione sommaria dei fatti in modo idoneo a consentire alla corte la comprensione dell’oggetto del contendere in rapporto alle censure proposte.

E’ opportuno rammentare che nel giudizio di legittimita’, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi di fatto in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ della violazione eccepita (v. tra le tante, di recente, Sez. 1 n. 9888-16).

3. – Il ricorso e’ tuttavia da disattendere nel merito dei motivi di censura.

4. – Col primo di tali motivi la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 e degli articoli 147, 148, 315 – bis e 316 – bis c.c., lamentando che la quantificazione dell’assegno, non rispettosa, per essa in proprio e per le figlie, dei criteri di proporzionalita’ fissati dalla legge, non sia stata ancorata alla corretta e concreta determinazione del reddito dell’obbligato.

Il motivo e’ infondato giacche’, in tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (v. ex aliis Sez. 1 n. 25618-07, n. 1359206).

La finalita’ precipua dell’assegno di cui l’articolo 156 c.c., attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza.

Esso va quindi riconosciuto ove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparita’ economica con l’altro coniuge.

Tale obiettivo impone di tener conto delle concrete possibilita’ di entrambi in un’ottica che, ai sensi dell’articolo 156, secondo comma, suppone di procedere alla valutazione non solo dei redditi, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente ne’ determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni delle parti (cfr. Sez. 1 n. 17199-13; n. 9878-06; n. 23071-95 e molte altre).

5. – Col secondo motivo la ricorrente denunzia invece la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto la motivazione sottesa alla pronuncia in punto di statuizioni economiche sarebbe da considerare apparente.

Anche il secondo motivo e’ infondato.

La corte d’appello di Milano, confermando la decisione del tribunale, ha posto in evidenza gli elementi relativi all’effettiva reciproca condizione economica globale dei coniugi.

Ha considerato la rilevanza del patrimonio immobiliare del marito, gestito anche in forma societaria, tale da indurre a ritenere non attendibili le di lui dichiarazioni fiscali riferite ad attivita’ di imprenditore agricolo, e ha considerato, pero’, anche l’esistenza di redditi da locazione della stessa (OMISSIS), proveniente da famiglia pure benestante (circostanza non contestata) e proprietaria di un immobile in (OMISSIS) locato a terzi.

La corte distrettuale ha poi considerato esplicitamente il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, caratterizzato dalla disponibilita’ di un’abitazione di pregio nel centro di Milano (del resto assegnata alla moglie senza costi, stante l’imposizione al marito di tutti gli oneri e spese, comprese quelle di utenza), di personale domestico, di viaggi e vacanze, scuole private, abbonamento al teatro, iscrizione al (OMISSIS) club e via seguitando.

Ha dunque quantificando gli importi all’esito di una simile valutazione.

6. – In tal modo, la corte d’appello ha adempiuto all’onere motivazionale che si richiedeva relativamente all’ambito della questione controversa.

Giova qui rammentare che l’apprezzamento dei fatti all’uopo rilevanti e’ rimesso al giudice di merito che, nella commisurazione dell’assegno, non e’ tenuto a fare ricorso contemporaneamente a tutti i parametri individuati dalla giurisprudenza con riguardo all’articolo 156 c.c., risultando invece sufficiente che egli dia un’adeguata giustificazione dell’esigenza di ripristinare l’equilibrio tra le posizioni economiche delle parti sulla base di un esame comparativo delle loro disponibilita’ e delle loro sostanze, nonche’ del tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso della convivenza.

Va poi aggiunto che, in esito alla riforma di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, e’ stato espunto dal sistema processuale il controllo di questa corte suprema sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, essendo rimasto il (solo) controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta) della motivazione medesima, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in un vizio di violazione di legge (v. Sez. un. n. 8053-14).

Ora, e’ abbastanza evidente dalle considerazioni sopra esposte che un vizio di tal genere non emerge dal testo della sentenza qui impugnata.

La quale in ogni caso contiene un apparato argomentativo concretamente riferito alla situazione di specie.

Mentre va ricordato che e’ apparente la motivazione in cui il giudice si limiti a considerazioni astratte, omettendo di illustrare le ragioni e l’ iter logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza.

Poiche’ cio’ non puo’ affermarsi quanto alla decisione in questa sede impugnata, consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge

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