Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 611

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’articolo 1, comma 2, lettera a), L.F. (nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, ed anche successivamente in quello sostituito dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) e di cui e’ espressione l’articolo 2424 cod. civ., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., nn. 1 e 2, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’articolo 1, comma 2, lettera a), L.F. (nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, ed anche successivamente in quello sostituito dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) e di cui e’ espressione l’articolo 2424 c.c., sicche’, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera – al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., nnn. 1 e 2, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 gennaio 2017, n. 611

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14530-2012 proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.A.S., (C.F./P.I. 01608520225) E DI (OMISSIS), in persona del Curatore fallimentare dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.A.S., (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 324/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha accolto il reclamo proposto dalla s.a.s. (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

In sintesi, la Corte di merito ha rilevato che era fondato l’unico motivo di reclamo con il quale era stato dedotto che l’attivo patrimoniale della societa’ negli ultimi tre esercizi non era superiore a Euro 300.000,00, posto che erroneamente il tribunale aveva computato per l’esercizio 2009 il valore di un terreno agricolo staggito per Euro 46.000,00, sommando tale importo a quello dell’attivo patrimoniale riportato in bilancio, pari a Euro 260.007,72, mentre avrebbe dovuto tenere conto soltanto del costo storico delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti.

Contro la sentenza della Corte di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Non hanno svolto difese gli intimati.

2.- L’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 L. Fall., e’ infondato.

La questione giuridica posta con l’impugnazione e’ stata gia’ risolta da questa Corte nel senso che in tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’articolo 1, comma 2, lettera a), L.F. (nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, ed anche successivamente in quello sostituito dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) e di cui e’ espressione l’articolo 2424 cod. civ., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., nn. 1 e 2, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 22146 del 29/10/2010, Rv. 614605).

Tale principio – al quale si e’ attenuta la Corte di merito – e’ stato di recente ribadito affermandosi che in tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’articolo 1, comma 2, lettera a), L.F. (nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, ed anche successivamente in quello sostituito dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) e di cui e’ espressione l’articolo 2424 c.c., sicche’, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera – al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., nnn. 1 e 2, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Sez. l, Sentenza n. 19654 del 01/10/2015 (Rv. 637223).

Il principio giurisprudenziale innanzi richiamato, peraltro, e’ conforme alla volonta’ espressa dal Legislatore diretta a sostituire “il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare degli “investimenti”” con quello dell'”attivo patrimoniale”, il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’articolo 2424 c.c. e trova conforto nella differente enunciazione dell’articolo 1, lettera b) L. Fall., la’ dove si precisa “in qualunque modo risulti”, solo con riferimento ai ricavi. Cio’ che rende palese l’infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui dovrebbe essere consentito ricorrere a rettifiche dei valori reali dell’attivo.

Ne’ rileva l’ipotesi che l’alienazione di immobili dovrebbe avere come contropartita l’iscrizione in bilancio del ricavo (cassa o banche a immobilizzazioni) o del credito per il prezzo, posto che nella concreta fattispecie l’immobile e’ stato oggetto di espropriazione forzata. Dunque la contropartita e’ stata quella della diminuzione di debiti, influendo solo indirettamente sullo stato patrimoniale ma senza incrementare l’attivo patrimoniale.

Da ultimo, neppure e’ rilevante l’argomento di parte ricorrente che fa leva sulla natura di societa’ di persone della debitrice; natura che escluderebbe l’applicabilita’ dell’articolo 2424 c.c..

Infatti, poiche’, ai sensi dell’articolo 2315 c.c., alle societa’ in accomandita semplice si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa’ in nome collettivo, le quali, per l’articolo 2302 cod civ, sono tenute alla redazione dei libri contabili obbligatori di cui all’articolo 2214 c.c., allo stesso obbligo soggiacciono anche le societa’ in accomandita semplice. Quest’ultima norma non e’, infatti, incompatibile con la disciplina particolare di questo tipo di societa’, poiche’ le societa’ in accomandita semplice costituiscono solo una forma modificata delle societa’ in nome collettivo (Sez. 1, n. 908 del 1971). Da tempo, inoltre, si e’ ritenuto legittima l’applicazione alle societa’ fornite di semplice autonomia patrimoniale dei criteri dettati dagli articoli 2423 c.c. e segg. per la formazione dei bilanci delle societa’ per azioni (Sez. 1, n. 187 del 1965).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

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