Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 settembre 2016, n. 18558

Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte del ricorso ex articolo 111 Cost., proposto contro il decreto di inammissibilita’ del concordato, ove risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

ordinanza 22 settembre 2016, n. 18558

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22068/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che conferma che la societa’ e’ stata dichiarata fallita il (OMISSIS) e il difensore dichiara che il provvedimento e’ stato impugnato e si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ per sopravvenuta carenza di interesse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 17 luglio 2014, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto dall’Inps, in riforma del decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.r.l. (OMISSIS), ha dichiarato l’inammissibilita’ della proposta, in quanto non conforme al disposto della L. Fall., articolo 182 ter, novellato dal Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni con la L. n. 2 del 2009, per non avere rispettato i limiti della falcidia dei crediti previdenziali dettati dal D.I. 4 agosto 2009, che, avendo valore di regolamento adottato in forza di norma di legge, del cit. Decreto Legge n. 185, ex articolo 32, comma 6, integra l’articolo 182 ter.
Ricorre avverso detta pronuncia la (OMISSIS) s.r.l., con ricorso strutturato su di un complesso motivo, specificato su tre profili.
L’Inps ha depositato controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico articolato motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, articolo 180, comma 4 e articolo 182 ter, anche in combinato disposto con gli articoli 12 e 14 disp. gen., nonche’ articoli 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c..
La ricorrente si duole della non corretta esegesi da parte della Corte d’appello del dettato di legge, rilevando di contro che i principi del sub procedimento facoltativo L. Fall., ex articolo 182 ter, non possono necessariamente applicarsi al procedimento principale, ne’ possono derogare i principi obbligatori ed imperativi L. Fall., ex articolo 160, comma 2, del procedimento principale con i quali contrastano.
Ne’ l’interpretazione della Corte del merito e’ conforme alla volonta’ del legislatore e presta il fianco a rilievi di costituzionalita’, atteso che la deroga al regime concorsuale disciplinato dagli articoli 2777 e 2778 c.c., possibile solo ricorrendo allo strumento eccezionale della transazione fiscale.
Infine, il D.I. 4 agosto 2009, che ha introdotto un regime particolare per la cd. transazione contributiva, quale fonte secondaria, non puo’ derogare alla regola imperativa di cui alla L. Fall., articolo 160, ne’ alle norme che disciplinano la graduazione dei privilegi, fondate su principi di matrice costituzionale.
2.1.- All’udienza di discussione, su specifica domanda del P.G., il difensore della ricorrente ha confermato che la societa’ e’ stata dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS), gravata d’impugnazione.
Ora, il legislatore della riforma, pur eliminando l’automatismo della dichiarazione di fallimento a seguito dell’esito negativo del giudizio di omologazione, ha privilegiato una soluzione unitaria, ritenendo che il tribunale, che in sede di omologazione respinge il concordato, ricorrendone i presupposti, dichiara il fallimento con separata ordinanza contestualmente al decreto, e tale unitarieta’ e’ stata ribadita nell’articolo 183, stabilendosi che con il reclamo contro il decreto del tribunale e’ impugnabile la sentenza di fallimento contestualmente resa.
E, quindi, come ribadito tra le ultime nella pronuncia delle S.U. 9935/2015, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., puo’ essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione puo’ essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo.
Cio’ posto, va rilevato che nella specie il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 17/7/2014 e’ stato proposto il 15/9/2014 (in tale data e’ iniziato il procedimento notificatorio e le notifiche si sono poi perfezionate il 18/9/2014), mentre la sentenza di fallimento e’ sopravvenuta dopo la notifica del ricorso.
Si pone dunque la questione della sorte del ricorso ex articolo 111 Cost., proposto contro il decreto di inammissibilita’ del concordato, ove risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento.
In realta’, con ordinanza 3472/2016 e’ stata rimessa alle Sezioni unite la questione della impugnabilita’ per cassazione del decreto di inammissibilita’ della proposta di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento. Tuttavia, quale che sara’ la decisione in proposito delle Sezioni unite, rimane comunque problematica la definizione del caso in esame.
Se si riterra’ che il decreto di inammissibilita’ del concordato non e’ autonomamente impugnabile, occorrera’ infatti stabilire quale sia la sorte del ricorso gia’ eventualmente proposto ove sopravvenga la dichiarazione del fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche la contestazione della dichiarata inammissibilita’ del concordato.
Se si riterra’ che il decreto di inammissibilita’ del concordato e’ autonomamente impugnabile per cassazione, occorrera’ chiarire il rapporto tra tale giudizio di impugnazione e quello distintamente proposto per censurare la dichiarazione di fallimento.
Sembra pertanto opportuno che su tale complesso quadro problematico si pronuncino le Sezioni unite, gia’ investite della connessa questione di impugnabilita’ del decreto dichiarativo di inammissibilita’ del concordato preventivo.
P.Q.M.

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