Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 settembre 2016, n. 18561

Il Concordato preventivo non è ammesso – anche se il credito Iva è integralmente degradato a chirografo per mancanza dei beni con cui soddisfarlo – un pagamento dell’imposta in misura falcidiata

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 22 settembre 2016, n. 18561

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29333/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2255/2014, depositata il giorno 3 novembre 2014;
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 13 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Antonio Didone;
udito l’avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della S.C. e, in subordine, per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, impugna la sentenza della Corte d’Appello di Bologna depositata il 3 novembre 2014, che respinse il reclamo interposto dalla stessa avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento resa dal Tribunale di Reggio Emilia, su istanza della (OMISSIS) s.p.a., contestualmente alla pronuncia di inammissibilita’ del concordato preventivo, con transazione fiscale, proposto dalla medesima societa’.
Secondo la corte d’appello, correttamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile la detta proposta di concordato, a causa della presenza di una transazione fiscale che prevedeva il pagamento dell’IVA in misura inferiore alle somme certificate dall’Amministrazione finanziaria, non potendo quest’ultima spontaneamente rinunciare ai crediti erariali.
Soggiunse la corte che la espressa previsione della L. Fall., articolo 182 ter, che consentiva soltanto la dilazione del pagamento in sede di transazione fiscale, impediva di configurare una falcidia del credito IVA, anche nel caso di sicura incapienza dei beni su cui il credito privilegiato poteva trovare soddisfazione.
Il ricorso e’ affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., articolo 182 ter, per avere la corte d’appello equiparato il credito fiscale ancora sub indice, al momento della formulazione di una proposta di transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, a quello non contestato o gia’ accertato in via definitiva.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 182 ter, e della L. Fall., articolo 160, comma 2, per avere ritenuto la corte irrilevante, ai fini della formulazione della proposta di transazione fiscale, l’incapienza totale o parziale dei beni mobili su cui grava il privilegio IVA.
2. – Il primo motivo e’ infondato.
La L. Fall., articolo 182 ter, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come novellato prima dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, poi dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e infine dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prevede la facolta’ per il debitore di proporre, in seno ad una procedura di concordato preventivo, ovvero di accordo di ristrutturazione dei debiti, una transazione fiscale per i crediti tributari e previdenziali.
Caratteristica peculiare del sub procedimento disciplinato dalla norma citata, e’ la previsione dell’obbligo per il proponente di trasmettere il piano e la proposta di concordato all’Amministrazione finanziaria, nonche’ al concessionario della riscossione, unitamente alle dichiarazioni fiscali per le quali non e’ pervenuto ancora l’esito dei controlli automatici; e cio’ affinche’ – entro i successivi trenta giorni – il concessionario della riscossione (per i crediti tributari iscritti a ruolo) e l’Amministrazione finanziaria (per quelli non ancora iscritti a ruolo, ovvero ancora non trasmessi per la riscossione), possano “certificare” l’esposizione debitoria complessiva del proponente, “al fine di consolidare il debito tributario” (L. Fall., articolo 182 ter, comma 2).
Cosi’, nel caso di omologa del concordato con transazione fiscale approvata, da un lato, il debitore ottiene la cristallizzazione del debito tributario (dovendosi ritenere che l’Amministrazione non possa piu’ emettere atti impositivi nei confronti del contribuente in relazione ad obbligazioni tributarie precedenti al deposito della proposta di concordato) e, dall’altro, si estinguono tutte le liti fiscali pendenti per cessazione della materia del contendere (L. Fall., articolo 182 ter, comma 5).
E’ chiaro, allora, come in forza della descritta disciplina, la “certificazione” del credito proveniente dal concessionario della riscossione, ovvero dall’Agenzia delle Entrate, non possa essere rimessa in discussione dal contribuente al momento della formulazione della proposta transazione fiscale, poiche’ ai sicuri benefici per il proponente discendenti dalla determinazione in via definitiva di tutte le pretese fiscali e dall’estinzione delle liti pendenti, non puo’ che contrapporsi l’onere per il medesimo di prestare adesione alla quantificazione del debito certificata dall’Amministrazione finanziaria (vedi Cass. 4 novembre 2011, n. 22931).
Del resto, il principio di indisponibilita’ della pretesa tributaria, quale espressione del principio di legalita’ che permea l’intera materia, impone di ritenere che la pretesa fiscale non sia nella sua essenza negoziabile in una logica meramente “transattiva”, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, come e’ accaduto con la L. n. 289 del 2002, articolo 16, in tema di “chiusura delle liti fiscali pendenti” in una logica di definizione delle liti in corso tra contribuente ed amministrazione (vedi Cass. s.u. 17 febbraio 2010, n. 3675) e come accade anche con la L. Fall., articolo 182 ter, dove i crediti “certificati” dall’Amministrazione, possono essere pagati in misura ridotta, ma entro precisi limiti (compreso quello della non falcidiabilita’ del credito IVA) fissati dalla medesima norma.
Va soggiunto che il proponente, il quale si trovi in presenza di talune pretese tributarie fondate su atti di accertamento, ovvero anche su riprese a tassazione gia’ iscritte a ruolo, tempestivamente impugnati innanzi al giudice tributario, potrebbe senz’altro astenersi dall’inserire detti crediti in seno alla proposta di transazione fiscale, trattandosi di un sub procedimento che ha comunque l’effetto di estinguere le liti pendenti, presupponendo una sostanziale acquiescenza alla pretesa dell’Amministrazione.
Ma cio’ soltanto a condizione che i detti crediti tributari, espressamente esclusi dal perimetro della L. Fall., articolo 182 ter, siano collocati in apposita classe, composta da quei crediti litigiosi in relazione ai quali il contribuente ritenga necessario proseguire la lite anche dopo l’omologa del concordato; il che pacificamente non e’ avvenuto nella proposta di concordato avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l..
3. – Anche il secondo motivo e’ infondato.
Invero, resta escluso che l’eventuale, totale o anche solo parziale, incapienza dei beni su cui grava il privilegio generale mobiliare, ex articolo 2752 c.c., comma 3, previsto per i crediti IVA, possa giustificarne una loro falcidia pure nell’ambito di una proposta di transazione fiscale.
E’ vero che con sentenza del 7 aprile 2016 in causa C-546/14 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonche’ l’articolo 2, articolo 250, paragrafo 1, e articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA, non ostano a una normativa nazionale – come la legge fallimentare italiana -, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza puo’ presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’IVA “attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”.
Tuttavia, per i concordati preventivi in seno ai quali il proponente abbia inteso innestare una proposta di transazione di tutti i crediti fiscali, il proponente, anche a ritenere il credito IVA integralmente degradato al chirografo per mancanza assoluta di beni su cui soddisfarsi, non potrebbe comunque offrirne il pagamento in misura falcidiata, ostandovi all’attualita’ il disposto del vigente L. Fall., articolo 182 ter, comma 1, che ne consente la sola dilazione, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalita’, venendo a costituire “il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilita’ del tributo” (Corte Cost. 23 giugno 2014, n 225).
Nella vicenda in esame, come visto, e’ incontroverso che (OMISSIS) s.r.l. non intese affatto escludere dalla proposta di transazione fiscale i crediti IVA contestati, per poi inserirli in una apposita classe di privilegiati falcidiati, ne’ attivo’ il meccanismo previsto della L. Fall., articolo 160, comma 2, che consente in linea generale la detta falcidia solo quando l’incapienza dei beni su cui grava il privilegio, sia attestata dalla relazione giurata di un professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera d), e sia previsto il soddisfacimento dei creditori di grado inferiore con l’intervento esclusivo della cd. “finanza esterna”.
Ne discende che resta qui irrilevante ogni approfondimento circa la facolta’ di offrire un pagamento frazionato del credito IVA in seno al concordato preventivo senza transazione fiscale, ovvero al di fuori della stessa – su cui, all’attualita’, si attende il pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte -, per l’assorbente considerazione che nel concordato proposto dalla ricorrente e’ mancata la costituzione di una apposita classe di crediti privilegiati IVA, pure assoggettati a falcidia, al di fuori dalla proposta transazione fiscale, con le prescritte attestazioni e la previsioni del soddisfacimento dei creditori di rango inferiore a quello falcidiato, solo con liquidita’ estranea al patrimonio sociale.
Le spese seguono la soccombenza. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori.

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