Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale

sentenza 19 settembre 2014, n. 38559


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere
Dott. LIGNOLA F. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3578/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/08/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. BALDI Fulvio, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2009, confermata dalla Corte d’appello della stessa citta’, (OMISSIS) era condannato alla pena di giustizia per i delitti di tentata estorsione ed ingiuria in danno del coniuge, (OMISSIS), poiche’ con una serie di messaggi inviati all’utenza cellulare chiedeva alla donna di rinunciare all’abitazione coniugale, la cui assegnazione ella aveva richiesto nel giudizio di divorzio, non riuscendo nel proprio intento per la denuncia sporta dalla persona offesa.
3. L’odierno ricorso, sottoscritto dal difensore avv. (OMISSIS), e’ affidato a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera C, in relazione all’articolo 111 della Costituzione, deducendo l’inutilizzabilita’ delle trascrizioni dei messaggi, operata dalla persona offesa e non dalla compagnia telefonica (OMISSIS), come affermato in sentenza, poiche’ provenienti da un soggetto portatore di un interesse contrapposto ed in considerazione del rigetto da parte del Tribunale della richiesta dell’imputato di trascrivere tutti i messaggi in entrata ed in uscita dall’utenza della (OMISSIS).
3.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera B, in relazione agli articolo 56 e 629 c.p., poiche’ la condotta descritta nell’imputazione – sicuramente ingiuriosa – non puo’ dirsi minacciosa, tenuto conto dei rapporti conflittuali tra gli ex coniugi, caratterizzati anche da minacce in danno dell’imputato e considerando il clima sicuramente ingiurioso, ma non minaccioso, instaurato tra i due.
3.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera B, in relazione all’articolo 393 c.p.; la condotta andava riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto che l’imputato intendeva riunire i figli, sostanzialmente abbandonati dalla madre, sotto lo stesso tetto in (OMISSIS), per cui egli avrebbe potuto ottenere l’assegnazione della casa coniugale per dare un tetto al figlio, allora minorenne, il quale voleva vivere con il padre, all’epoca costretto a vivere su un Fiorino Fiat.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
1.1 Deve escludersi infatti l’inutilizzabilita’ delle trascrizioni dei messaggi telefonici, trascritti dalla (OMISSIS), genericamente dedotta dal ricorrente, in considerazione dell’interesse della parte civile confliggente con quello dell’imputato.
La decisione impugnata fonda la genuinita’ delle trascrizioni, oltre che sulla trascrizione del gestore telefonico, proprio sulla valutazione di attendibilita’ della (OMISSIS), valutazione che, come e’ noto, non puo’ formare oggetto di ricorso, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione adottata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nel caso di specie l’argomentazione appare adeguata, poiche’ fondata sulla coerenza dimostrata in sede di esame dibattimentale dalla teste, nonche’ del fatto che le precedenti querele della donna avevano gia’ determinato una condanna definitiva del (OMISSIS) per lesioni ed altro.
1.2 In sostanza allora i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, valutandone positivamente, al pari di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’attendibilita’, pur in mancanza di una trascrizione completa di tutti i messaggi in entrata ed in uscita dall’utenza della (OMISSIS), che, ove espletata, avrebbe fornito oggettivo riscontro alle dichiarazioni della donna in ordine agli “sms” che le erano stati inviati dal marito, ed in coerenza con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di utilizzabilita’ processuale delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, pacificamente considerate valutabili ed utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiche’, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacita’ a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilita’ dell’imputato, e non puo’ essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonche’ da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice.
Va in questa sede ribadito che alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
1.3 Sotto questo profilo il primo motivo deve ritenersi inammissibile per genericita’, poiche’ e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, chiarire l’incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
2. Il secondo motivo e’ inammissibile perche’, lungi dal censurare la valutazione operata dai giudici di merito per una delle cause consentite dalla legge, sovrappone una diversa lettura delle risultanze dibattimentali ed esclude il carattere minaccioso degli short messages System (SMS) in considerazione del “clima esacerbato tra marito e moglie”, riconoscendo esclusivamente un carattere ingiurioso ai testi trascritti dalla donna.
La Corte territoriale, riprendendo la piu’ analitica motivazione del Tribunale (come e’ noto in tutti i casi in cui le due sentenze di primo e secondo grado contengano un’analisi ed una valutazione concorde degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, c.d. doppia conforme, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, per cui ai fini della valutazione della congruita’ del provvedimento impugnato, occorre avere riguardo anche alla sentenza di primo grado; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181) sottolinea il carattere intimidatorio dei messaggi in considerazione dello stesso tenore delle parole utilizzate (la decisione di primo grado riporta ampi brani dei messaggi, solo esemplificativamente indicati nel capo di imputazione, nei quali sono formulate esplicite minacce di morte alla (OMISSIS), al padre ed al convivente) ed evidenzia che il vero intento dell’imputato era quello di distruggere psicologicamente la vittima.
La decisione del Tribunale da atto anche dell’esistenza di una cospicua parte di condotte di contenuto ingiurioso ed umiliante, ma “il nocciolo essenziale e’ costituito da gravi e incombenti minacce, aventi tutte, inequivocabilmente, un contenuto fondamentale: indurre la donna a lasciare, in suo favore, l’abitazione coniugale” (pagina 2 dei motivi della decisione).
3. Consegue da quanto fin qui detto anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, riguardante la mancata riqualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.1 Va ribadito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialita’ del fatto, che puo’ essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensita’ e la gravita’ della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorita’ giudiziaria (Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375): nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013 – dep. 10/01/2014, Traettino, Rv. 258071).
3.2 In applicazione di tali principi i giudici di merito escludono che l’imputato abbia agito nella convinzione in buona fede di avere diritto a quanto richiesto, ma ha utilizzato la rivendicazione formale allo scopo di distruggere moralmente e psicologicamente la vittima, deducendo l’elemento intenzionale dal tenore di uno specifico messaggio panche se mi dai la casa, sappi che il culo a te e tuo padre ve lo spacco lo stesso…. Troia, quando mi ridai la mia casa?”) e dalla circostanza che egli rimase contumace nel giudizio di divorzio, in tal modo manifestando che il suo
unico scopo era terrorizzare la moglie.
4. In conclusione il ricorso del (OMISSIS) va condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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