[….segue pagina antecedente]
L’approdo giurisprudenziale in questione lumeggia un tratto essenziale della fattispecie prevista dall’articolo 8, ovvero la strumentalita’ dell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti alla presentazione di una dichiarazione falsa da parte di terzi. La fattispecie prevista dall’articolo 2, invece, sanziona piu’ in generale, la falsificazione della dichiarazione dei redditi che si consuma attraverso la rappresentazione di operazioni inesistenti, essendo indifferente che la documentazione falsa provenga dallo stesso autore della dichiarazione piuttosto che da terzi.
La delimitazione tra le varie fattispecie e’, infine, chiarita in modo espresso dalla clausola di riserva contenuta nell’articolo 3, che rivela la scelta legislativa di ritenere il reato decritto in tale articolo residuale rispetto a quello previsto dall’articolo 2 dello stesso testo normativo.
1.2. Si ritiene in conclusione che la fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 sanzioni i comportamenti che si risolvono nella presentazione di una dichiarazione dei redditi che rappresenti operazioni inesistenti, nulla rilevando che le fatture o i documenti che attestano tali operazioni siano creati dalla stessa persona che presenta la dichiarazione o da terzi; laddove la fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3 e’, invece, diretta a sanzionare i residui comportamenti fraudolenti diversi da quelli “speciali” descritti nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2.
1.3. In coerenza con le linee ermeneutiche sopra tracciate va respinto il motivo di ricorso che invoca l’inquadramento del fatto contestato nella fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, essendo irrilevante ai fini della correttezza dell’inquadramento nella fattispecie descritta dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 il fatto che le fatture per operazioni inesistenti non siano state emesse da un terzo, ma create dallo stesso utilizzatore.
1.4. Il ricorso deve essere invece accolto nella parte in cui rileva il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilita’ relativo al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, reato che presuppone l’alterita’ tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture e che, pertanto, non puo’, come avvenuto nel caso di specie, essere contestato alla stessa persona cui viene addebitato il fatto previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’accertamento di responsabilita’ per il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8. La pena inflitta al (OMISSIS) deve essere conseguentemente rideterminata, con l’eliminazione dell’aumento applicato per riconoscimento della responsabilita’ per il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, ovvero della pena di mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa.
2. Il terzo motivo di ricorso che contesta l’accertamento di responsabilita’ in ordine all’articolo 646 cod. pen. e’ inammissibile in quanto generico.
2.1. Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l’ammissibilita’ del ricorso proposto in relazione ad uno dei capi di imputazione non comporti alcuna conseguenza sulla valutazione dei motivi di doglianza diretti nei confronti degli altri reati contestati, che sono sottoposti a valutazione autonoma in ordine alla ammissibilita’. La valutazione separata dei motivi di ricorso proposti in relazione a diversi capi di imputazione trova conforto nella nelle autorevoli indicazioni fornite dalle Sezioni unite secondo cui in presenza di un ricorso “cumulativo” riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l’ammissibilita’ del ricorso con riguardo ad uno o piu’ capi, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l’estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali, viceversa, il ricorso risulti inammissibile (Cass. Sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, Rv 268965).
La ritenuta inammissibilita’ del motivo di ricorso relativo al capo della sentenza che accerta la responsabilita’ in ordine al reato previsto dall’articolo 646 cod. pen. osta pertanto al riconoscimento del decorso dei termini di prescrizione non essendosi instaurato il relativo rapporto processuale.
2.2. Con riferimento ai requisiti di ammissibilita’ del ricorso il collegio ribadisce che “per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c) comporta la inammissibilita’ dell’impugnazione in caso di genericita’ dei relativi motivi. Per escludere tale patologia e’ necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” (Cass. Sez. 6 sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195; Cass. sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass. sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificita’, a carico dell’impugnante, e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply