Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 1 settembre 2017, n. 39860. In ordine al mandato d’arretso europeo

 

Per il mandato d’arresto europeo la consegna allo stato richiedente dell’imputato che ha acquisito la cittadinanza italiana è possibile solo a condizione che la pena venga scontata in Italia.

Sentenza 1 settembre 2017, n. 39860
Data udienza 31 agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/07/2017 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso per la rettifica del provvedimento impugnato limitatamente all’omessa previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 19, lettera c) con aggiunta della clausola di riconsegna ed il rigetto nel resto;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che insiste nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 12 luglio 2017 ha disposto la consegna di (OMISSIS), cittadino italiano, all’autorita’ giudiziaria spagnola in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal giudice istruttore di Hospitalet de Llobregat il 24 aprile 2017, per i reati di associazione a delinquere e truffa.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza indicata il difensore di fiducia del consegnando ed articola sei motivi di annullamento.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, articoli 6 e 11 per avere la Corte di appello disposto la consegna in difetto dell’inoltro da parte dell’Autorita’ richiedente del mandato di arresto europeo e del provvedimento cautelare interno, avendo la prima provveduto a trasmettere una mera traduzione di due distinti mandati di arresto europei.

2.2 Con il secondo motivo, si fa valere la violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 18, comma 1, lettera e) la’ dove la norma subordina la consegna alla condizione che la legislazione dello Stato emittente preveda i limiti massimi di custodia cautelare preventiva. L’autorita’ giudiziaria spagnola non avrebbe inviato infatti alcuna documentazione di sostegno.

2.3 Con il terzo motivo, si deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 6, comma 5, e della Decisione quadro del 2002 n. 584, articolo 8 per mancanza di un’ordinanza di custodia cautelare interna.

Il mandato di arresto, cui si era data esecuzione, emesso in data (OMISSIS) 2017, sarebbe stato adottato, secondo la traduzione pervenuta, sulla base di un altro mandato di arresto europeo, emesso, quest’ultimo, il (OMISSIS) 2017.

2.4 Con il quarto motivo, la critica per il proposto ricorso si appunta sulla dedotta violazione dell’articolo 4, comma 4, lettera b) della L. n. 69 cit..

La Corte territoriale avrebbe disposto la consegna nonostante l’autorita’ dello Stato richiedente non avesse indicato le norme violate, il tipo e la durata della pena, evidenza di non poco momento, posto che all’osservanza della stessa segue – si deduce dal ricorrente- la concreta valutazione del rispetto del principio della doppia punibilita’ di cui all’articolo 7 della L. cit..

2.5 Con il quinto motivo, si fa questione in ordine alla violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera t) L. cit..

Poiche’ il consegnando era stato attinto da mandato di arresto per due reati, l’associazione a delinquere e la truffa, in mancanza del provvedimento cautelare nazionale, il mandato di arresto europeo sarebbe stato privo di ogni motivazione in ordine al reato associativo, non accompagnato quindi dal necessario compendio indiziario.

2.6 Con il sesto motivo, si denuncia che la Corte territoriale non aveva subordinato la consegna del (OMISSIS) al reinvio dello stesso in territorio nazionale per scontarvi la pena, per essere egli cittadino italiano.

3. Il 30 agosto 2017 e’ pervenuta questa Corte memoria difensiva con cui con “motivo aggiunto”, nella dedotta nazionalita’ italiana del consegnando, si e’ fatta valere la nullita’ dell’impugnata sentenza per non avere la Corte territoriale apposto la condizione del reinvio di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 19, lettera c) requisito di legittimita’ della decisione di consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e come tale va rigettato per tutti i proposti motivi. Resta salva la fondatezza dell’ultimo motivo, nei termini di seguito indicati.

2. Il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, con cui si fa valere la violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 6, lettera b), e della Decisione quadro n. 584 del 2002, articolo 8 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna, in quanto il mandato di arresto europeo sarebbe stato emesso in ragione di un altro ed identico provvedimento e non di un titolo cautelare interno e, ancora, si deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, non sono fondati.

Valga in tal senso il recente precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 37495 del 25/07/2017, Stojanovic), e per lo stesso le argomentazioni ivi gia’ articolate in ordine a contenuti del mandato di arresto europeo anche in ragione della normativa adottata in materia dalla Spagna, Stato emittente, ed all’integrazione dei richiesti estremi del contestato reato associativo.

2.1 Il mandato di arresto europeo e’ stato emesso dal Tribunale per le indagini preliminari di Hospitalet de Llobgregat in data 19 gennaio 2017.

In forza della legge spagnola n. 23 del 20 novembre 2014, dettata sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, si ha che le autorita’ giudiziarie spagnole possono emettere il mandato di arresto europeo al fine di “procedere al perseguimento penale” o “dell’esecuzione di una sentenza”, senza alcun riferimento ad un diverso e distinto titolo nazionale legittimante l’arresto e sempre che, con riferimento alla prima delle finalita’ ora citate, siano rispettati i requisiti richiesti dal codice di rito per la carcerazione preventiva.

Il mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorita’ giudiziaria spagnola puo’ considerarsi quale atto complesso destinato, come tale, a rilevare nell’ordinamento interno e, quindi, a rispettare le previsioni di cui alla Decisione quadro n. 584 del 2002, articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con L. n. 69 del 2005), poi modificata dalla 2009/299/Gai (recepita in Italia con L. n. 31 del 2016).

La procedura prevista dalla nuova legge iberica garantisce all’autorita’ giudiziaria di esecuzione che il mandato d’arresto europeo e’ fondato su una decisione assentita da controllo giudiziario (Sez. 6, n. 1146 del 01/06/2017, Nebieridze Mamuka; Sez. 6, n. 18391 del 19/05/2016, Auster Michael), a conforto dell’elevato livello di fiducia tra gli Stati membri, anche con riferimento agli obiettivi della decisione quadro.

2.2 Non e’ ostativa alla consegna dell’estradando l’omessa acquisizione da parte della Corte d’appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato e’ stato emesso, allorquando il controllo dell’autorita’ giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato sulla base della documentazione trasmessa dall’autorita’ dello Stato di emissione (Sez. F, n. 3219, del 28/07/2016, Scade, Rv. 26742; Sez. 6, n. 37495 del 2017, cit.).

Ogni richiamo ad una pretesa duplicazione del mandato di arresto trova poi invero piana spiegazione ove si consideri che il secondo dei due provvedimenti, entrambi a firma del giudice delle indagini preliminari di n. 4 di Hospitalet de Llobregat, e’ di mera correzione-integrazione del primo, per inserimento nel corpo di quest’ultimo del nominativo del consegnando: ” (OMISSIS)”, altrimenti indicato nel mandato come ” (OMISSIS)”.

2.3 Ogni valutazione sulla contestazione del reato associativo resta affidata alle motivazioni della sentenza di questa Corte n. 37495 cit. ed al richiamo ivi operato ad uno svolgimento delle condotte contestate al consegnando ed ai coindagati tale da definire un’azione criminosa posta in essere da plurimi concorrenti, stabilmente e non occasionalmente dediti alla commissione di truffe di elevato valore economico, per un “sofisticato livello della organizzazione e delle modalita’ esecutive della condotta criminosa” (p. 6 motivazione).

3. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono, del pari, infondati.

3.1 Con riguardo ai limiti massimi della carcerazione preventiva, questa Corte ha gia’ avuto occasione di esaminare il sistema delle misure cautelari previsto dall’ordinamento spagnolo ritenendo, nello scrutinare la portata della previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera e) in linea con la stessa la previsione contenuta nell’ordinamento processuale spagnolo di termini temporalmente definiti, scanditi secondo le fasi del processo (Sez. F, n. 34781, del 4/09/2008, Varacalli, Rv. 240921; Sez. 6, n. 38850 del 2011, Estrada Ortiz, non massimata).

3.2 Quanto poi alla dedotta violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 4, comma 4, lettera b) vero e’ che dal mandato in atti si ha contezza di una espressa indicazione dei limiti di pena con riguardo ai titoli di reato contestati.

4. Resta invece fondatamente proposto il sesto motivo di ricorso.

La Corte di appello di Catania non ha infatti, a fronte della nazionalita’ italiana del (OMISSIS), disposto la consegna subordinatamente alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena.

Trattandosi di requisito di legittimita’ alla mancanza dello stesso puo’ supplire questa Corte rettificando ed integrando sul punto il provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 7108 del 12/02/2009, Bejan, Rv. 243077), anche in difetto di specifiche doglianze (Sez. F, n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco, Rv. 240919).

5. Disposta la correzione-integrazione dell’impugnata sentenza negli indicati termini ed in accoglimento del relativo motivo, nel resto il ricorso va rigettato.

6. Seguono gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata disponendo che la consegna e’ subordinata alla condizione che (OMISSIS) dopo essere stato processato sia rinviato in Italia per scontare qui la pena eventualmente a lui inflitta.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

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