Il diritto di prelazione concesso all’affittuario ai sensi della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5

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Un simile vizio – da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensi’ unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva – e’, all’evidenza, insussistente.

Il Tribunale infatti, dopo aver dato conto analiticamente dell’evoluzione della vicenda rimessa alla sua valutazione, del contenuto dei provvedimenti adottati e delle doglianze presentate dalla reclamante, ha compiutamente illustrato le ragioni giuridiche poste a base della soluzione adottata, spiegando nella sostanza come gli assunti della societa’ titolare di un diritto di prelazione non giustificassero l’accoglimento del gravame in ragione dell’esercizio di tale diritto nell’ambito di un procedimento di vendita regolato – ai sensi della L. Fall., articolo 107, comma 2 e come risultava indicato sia nel programma di liquidazione, sia nel provvedimento autorizzativo dell’esperimento del quinto tentativo di vendita – secondo le modalita’ previste dal codice di rito, con delega delle operazioni a un professionista ex articolo 591-bis c.p.c..

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della coincidente natura delle doglianze sollevate, sono infondati.

Con tali censure il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul primo motivo di gravame illustrato in entrambi i reclami presentati, con il quale si lamentava la mancanza assoluta in capo al G.D. del potere di sospendere la vendita gia’ conclusa in via convenzionale, e sul terzo motivo di doglianza, con cui era stata denunciata la violazione della L. Fall., articoli 107 e 108.

Al riguardo occorre considerare che il vizio di omessa pronuncia va escluso ove, come nel caso di specie, ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni (Sez. 3, n. 264/2006).

Il Tribunale, nel momento in cui ha ritenuto che la vendita fosse stata disposta in conformita’ con le modalita’ previste dal codice di rito e con delega delle operazioni a un professionista ex articolo 591-bis c.p.c., ha infatti implicitamente ritenuto che il rinvio contenuto nella L. Fall., articolo 107, comma 2, comprendesse anche l’istituto delle offerte in aumento dopo l’incanto disciplinato dall’articolo 584 c.p.c., secondo la cui disciplina in presenza di simili offerte e’ necessario soprassedere a dare corso al precedente e concluso incanto e procedere invece a un ulteriore fase del procedimento regolata nel suo svolgimento dalle modalita’ previste dalla norma in questione.

Il provvedimento impugnato ha preso in esame, allo stesso modo, anche l’ultima censura presentata laddove, nel ritenere sussistenti i presupposti di cui alla L. Fall., articolo 107, comma 4, ha implicitamente escluso l’applicabilita’ al caso di specie della diversa disciplina prevista dalla L. Fall., articolo 108.

6. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, risultano parimenti infondati.

Una volta premesso che non e’ possibile a questa Corte rivedere nel merito la valutazione compiuta dal collegio del reclamo, secondo cui nel caso di specie la procedura di vendita sarebbe avvenuta secondo le modalita’ stabilite dal codice di rito e dunque al di fuori di qualsiasi trattativa privata, bisogna poi precisare che il diritto di prelazione concesso all’affittuario ai sensi della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5, pur attribuendogli un diritto di preferenza a parita’ di condizioni, deve pero’ essere contemperato con la natura pubblicistica degli interessi sottesi alle vendite fallimentari, le quali debbono comunque garantire il massimo realizzo possibile tramite lo svolgimento di procedure competitive adeguatamente pubblicizzate.

Questo contemperamento, in caso di opzione del curatore L. Fall., ex articolo 107, comma 2, per la vendita forzata codicistica, viene realizzato tramite un sistema sostitutivo della persona del prelazionario con il soggetto individuato come aggiudicatario all’esito della procedura competitiva piuttosto che, come vorrebbe il ricorrente, con una preferenza concessa al prelazionario di carattere assoluto, tale da renderlo immune dagli effetti sfavorevoli connaturati al consueto svolgimento delle operazioni di vendita.

Il perseguimento delle menzionate finalita’ pubblicistiche impone infatti che la preferenza a parita’ di condizioni debba essere accordata senza pregiudizio per il ceto creditorio, il cui interesse e’ assicurato dalla naturale e completa evoluzione della procedura di vendita, che non viene interrotta all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione.

Il prelazionario – nel senso espressamente previsto dal secondo periodo della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5 – una volta esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita (nel caso di specie tramite l’aggiudicazione) ha percio’ diritto di ricevere la denuntiatio delle condizioni di vendita e di scegliere se aderire o meno alle stesse.

Il positivo esercizio del diritto di prelazione comporta una sostituzione dell’aggiudicatario con il prelazionario nella medesima posizione nell’ambito dello schema della vendita forzata codicistica, senza che si possano scindere gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l’aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l’eventualita’ che un terzo presenti un’offerta in aumento (Sez. 1, n. 2316/2013).

Il prelazionario, conseguita la preferenza a parita’ di condizioni che gli era stata promessa, rimane poi esposto alla naturale evoluzione della procedura di vendita prescelta e dunque alla possibile apertura della fase dell’aumento a mezzo di offerte presentate secondo le modalita’ previste dall’articolo 584 c.p.c..

La riconducibilita’ della vendita nell’alveo della L. Fall., articolo 107, comma 2, consente infine di superare le doglianze con cui (OMISSIS) s.r.I. ha lamentato la violazione della L. Fall., articoli 107 e 108, poiche’ il Tribunale aveva riconosciuto il legittimo esercizio da parte del G.D. di un provvedimento che la L. Fall., articolo 107, attribuisce alla competenza del curatore.

E’ ben vero che il collegio del reclamo ha ritenuto la legittimita’ di entrambi i decreti reclamati in presenza dei presupposti di cui alla L. Fall., articolo 107, comma 4, norma che attribuisce al curatore e non al G.D. il potere di sospensione in caso di presentazione di un’offerta irrevocabile migliorativa.

E’ altrettanto vero che il decreto impugnato accompagna il richiamo alla L. Fall., articolo 107, comma 4, con il ripetuto accenno all’articolo 584 c.p.c., non chiarendo se il mancato corso della procedura di aggiudicazione all’odierna ricorrente sia avvenuto in applicazione della prima o della seconda norma e per volonta’ del curatore o del giudice delegato (ambiguita’ a cui contribuisce pure l’istanza del curatore, che aveva manifestato l’intenzione di e chiesto l’autorizzazione a sospendere la vendita in corso).

L’ambiguita’ denunciata, ed obbiettivamente esistente, non consente tuttavia di accogliere il motivo di ricorso, ben potendo questa Corte, in ragione della funzione nomofilattica affidatale dall’ordinamento nonche’ dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, correggere la motivazione in diritto in applicazione del disposto dell’articolo 384 c.p.c., u.c..

In vero, una volta constatato come sia pacifico fra le parti che il G.D. in realta’ avesse autorizzato il notaio a sospendere la vendita e il curatore a comunicare a (OMISSIS) s.r.l. la nuova offerta onde consentire alla stessa di esercitare il diritto di prelazione ove ne avesse avuta l’intenzione, occorrera’ rilevare che dottrina e giurisprudenza (Cass. 21645/2011) hanno condivisibilmente ritenuto che il potere di sospensione previsto dalla L. Fall., articolo 107, comma 4, sia incompatibile con lo svolgimento delle operazioni di vendita da parte del Giudice delegato, le quali rimangono invece regolate dalle norme proprie del processo di esecuzione.

Il G.D. dunque, facendo corretta applicazione del disposto dell’articolo 584 c.p.c., ha autorizzato il professionista delegato a sospendere le operazioni di vendita (o, per meglio dire, a non dare prosecuzione al precedente incanto e dare corso invece all’ulteriore fase del procedimento provocata dalla presentazione dell’offerta in aumento).

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna delle controparti in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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