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[…]
2.2. La doglianza e’ infondata.
2.2.1. Premesso che – nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, non potendo neppure ritenersi che il vizio in parola sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c. (Cass., 06/07/2015, n. 13928), deve ritenersi che la motivazione dell’impugnata sentenza non possa considerarsi, nella specie, affetta da quel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” che, secondo Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, integra il vizio di mancanza totale di motivazione, secondo la nuova formula dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.2.2. Ed invero, la Corte d’appello ha chiaramente evidenziato (p. 26) la “mancanza di un termine per il rilascio dell’approvazione”, ossia della decisione definitiva positiva del Board, che pertanto, avrebbe potuto essere comunicata dalla (OMISSIS) – al piu’ tardi entro il termine fissato per il closing, ossia entro il 15 novembre 2008, fermo restando che il contratto definitivo – sottoposto alla condizione dell’approvazione da parte del Board – avrebbe dovuto essere comunque stipulato entro il 15 ottobre 2008, anche se detta approvazione non fosse ancora pervenuta. E tuttavia, la Corte ha ritenuto che, per contro, la comunicazione del diniego di approvazione (ossia della decisione negativa) effettuata dalla (OMISSIS), in via definitiva, per iscritto, solo in data 17 novembre 2008, dopo una prima comunicazione informale, avvenuta in forma orale il 12 novembre 2008 – ossia, non soltanto dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo, ma addirittura dopo la scadenza del termine fissato per il closing (15 novembre 2008) – costituisse inadempimento dell’obbligo, assunto dall’odierna ricorrente, di comunicare “a tempo debito” la decisione del Board.
E siffatto inadempimento non potrebbe essere escluso – secondo la Corte territoriale – neppure per effetto della previsione dell’eventuale stipula, entro il 15 ottobre 2008, di un contratto definitivo condizionato alla suddetta approvazione. Ed invero, nonostante tale previsione, la (OMISSIS) – che si era impegnata ad ottenere una decisione del proprio Board “in due time” – avrebbe dovuto comunque comunicare la decisione negativa prima che venisse stipulato un inutile contratto definitivo, certamente pregiudizievole per il venditore, comportando per il medesimo una perdita di tempo e costringendolo a trascurare altre occasioni di investimento, laddove la decisione favorevole del Board ben sarebbe potuta intervenire ancora dopo la stipula del definitivo, purche’ entro il 15 novembre 2008.
2.3. La decisione di appello non puo’ ritenersi, pertanto, affetta sul punto in esame – dal vizio di omessa motivazione denunciato dalla istante.
3. Con il quinto motivo di ricorso, la (OMISSIS) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia considerato una serie di elementi decisivi, che avrebbero potuto indurla ad attribuire al Memorandum of Agreement del 28 agosto 2008, la natura di una mera lettera di intenti, e non gia’ di un contratto preliminare vincolante tra le parti.
3.2. La censura e’ inammissibile, atteso che la ricorrente si duole – nella sostanza – dell’omesso o inadeguato esame delle risultanze di prova documentale in atti (segnatamente delle missive e degli accordi intercorsi tra le parti), nonche’ delle difese dalla medesima svolte nel giudizio di appello (comparsa conclusionale e memoria di replica), laddove l’omesso o incongruo esame di elementi istruttori o delle difese di parte non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo – ai sensi della norma succitata – qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto, o non adeguatamente conto, di tutte le risultanze probatorie in atti (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014).
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.p.a..
5. Passando, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso incidentale proposto da quest’ultima, va rilevato che (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371, 2932 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5.1. Lamenta la istante che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che l’accoglimento della domanda – avanzata in giudizio dall’odierna ricorrente – di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., che disponesse il trasferimento dei pacchetti azionati delle suddette societa’ alla (OMISSIS), non fosse possibile, essendo intervenuta la decisione di diniego del Board, cui il Memorandum of Agreement aveva condizionato l’efficacia del contratto definitivo. Tale decisione, a parere della ricorrente, sarebbe errata, in quanto il suddetto diniego non sarebbe stato neppure dimostrato, essendosi la controparte “limitata a darne atto nella lettera del 17 novembre 2008”, e considerato che, comunque, i motivi dei diniego sarebbero stati diversi dalla condizione – dell’approvazione da parte del Board, che, come subito si dira’, secondo la ricorrente era gia’ intervenuta – in quanto consistenti in mere valutazioni di non convenienza dell’acquisto operate dalla societa’.
5.2. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’approvazione incondizionata da parte del Board sarebbe dovuta intervenire – a termini dell’offerta non vincolante, Not Binding Indicative Offer, in data 7 luglio 2008, a monte del Memorandum sottoscritto il 28 agosto 2008 – prima della sottoscrizione di qualsiasi accordo impegnativo, e tale sarebbe pacificamente il Memorandum, per il che – ad avviso della (OMISSIS) – l’approvazione dell’affare sarebbe stata gia’ effettuata dal Board prima della firma del Memorandum.
5.3. La Corte di merito non avrebbe, infine, rispettato i parametri interpretativi di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., non avendo adeguatamente valorizzato, ne’ gli accordi (Offer non vincolante e Memorandum) intercorsi tra le parti, ponendo a raffronto tra loro le diverse clausole, ne’ il contegno delle stesse posteriore alla stipula di tali accordi, ne’ il fatto che la concessione di una sorta di diritto di recesso alla (OMISSIS) contrastava con i parametri di cui agli articoli 1366 e 1371 c.c..
5.4. La doglianza e’ inammissibile.
5.4.1. Per quanto concerne, invero, la mancata dimostrazione del diniego del Board all’affare, va rilevato che la Corte territoriale ha accertato che tale decisione di diniego c’e’ stata ed e’ stata comunicata alla (OMISSIS), prima verbalmente il 12 novembre 2008, poi formalmente e definitivamente – per iscritto il 17 novembre 2008. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto operato dal giudice di merito, certamente non rivedibile in questa sede.
5.4.2. La questione relativa al fatto che l’approvazione dell’affare sarebbe stata gia’ effettuata dal Board prima della firma del Memorandum, e’ certamente nuova, non essendovene traccia nella decisione di appello. Ed, in effetti, la (OMISSIS) ha eccepito (controricorso, p. 5) che tale circostanza sarebbe stata dedotta dalla (OMISSIS) del tutto tardivamente, ossia solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. Orbene, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ne’ indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 22/04/2016, n. 8206; Cass., 30/11/2006, n. 22546).
Nulla di tutto questo risulta dalla censura articolata dal ricorrente, che va, pertanto, dichiarata inammissibile sul punto.
5.4.3. Quanto alla violazione dei parametri di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., va osservato che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimita’ non puo’ investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicita’ della motivazione addotta. Ne consegue che e’ inammissibile qualsiasi critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., 10/02/2015, n. 2465; Cass., 26/05/2016, n. 10891).
Nel caso di specie, per contro, il motivo di ricorso – sebbene indichi i parametri interpretativi che il ricorrente assume violati – si limita a proporre una diversa lettura degli stessi elementi di fatto (clausole negoziali, comportamento delle parti) gia’ sottoposti all’esame del giudice di seconde cure. Per cui, anche sotto tale profilo, il mezzo e’ da reputarsi inammissibile.
6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1358, 1359 e 2932 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello non abbia applicato gli articoli 1358 e 1359 c.c., sanzionando con la fictio iuris dell’avveramento della condizione il comportamento di malafede tenuto dalla (OMISSIS), essendo a quest’ultima imputabile il mancato avveramento della condizione costituita dal diniego di approvazione dell’operazione da parte del Board.
6.2. E tuttavia, la questione – come eccepito dalla (OMISSIS) (v. controricorso, p. 17) – e’ stata proposta per la prima volta in sede di legittimita’, non essendovi menzione alcuna, nella sentenza di appello, di una domanda di avveramento della condizione per fatto imputabile alla predetta societa’. Il mezzo e’, di conseguenza, inammissibile.
7. Da quanto suesposto consegue, pertanto, che il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
8. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell’esito del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
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