Il testo integrale
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza n. 14484 del 17 aprile 2012
La quarta sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite con la seguente questione di diritto, ovvero: se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca
Le sezioni Unite, conformemente all’ordinanza di remissione, dava atto dell’esistenza di due contrapposti indirizzi interpretativi sulla questione.
La sezione IV, con una precedente pronuncia del 2010, la n. 26610 ha manifestato l’avviso che la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al re reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali.
La sezione I, con altra pronuncia del 2011 la n. 34722 ha affermato, invece, che la in tema di confisca il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e disporne in base ad un titolo che esclude i terzi. In tal senso, è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cpp, del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing.
La soluzione della problematica posta dalla sezione IV impone l’individuazione delle caratteristiche del contratto di leasing ovvero tra contratto di leasing traslativo e leasing finanziario ed in entrambe le tipologie principali del contratto di leasing, il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all’utilizzatore ha luogo con il pagamento dell’ultima rata e del residuo prezzo d’acquisto.
L’interpretazione del disposto contenuto nell’art. 186 comma 2, lett. C), che prevede la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, richiede l’approfondimento del rapporto che deve intercorrere tra colui che guida in condizioni alterate di alcool ed il mezzo da lui usato.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di “appartenenza” di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà che comprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene.
Pertanto è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione id appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene.
Altra condizione per escludere la confiscabilità del bene è l’estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve aver avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito della cosa. In tale senso, nell’ambito specifico non potrebbe ritenersi “estraneo” il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colèposo ha agevolato la perpretazione della fattispecie convenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell’autovettura che risulti a bordo con il trasgressore.
Infine, anche alla stregua della interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, si deve affermare l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto – privato di un suo bene – al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizione.
Ne consegue l’inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall’utilizzatore.
Pertanto è stato emesso il seguente principio: « Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato».
Sorrento 18/4/2012. Avv. Renato D’Isa
Leave a Reply