La massima

Al minore infrasedicenne va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione al riconoscimento di cui all’art. 250 c.c., di regola rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ma per la quale può essere nominato un curatore speciale, ai sensi della norma generale di cui all’art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d’interesse con il genitore rappresentante.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA 13 aprile 2012, n.5884


Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del controricorso perché la procura in favore dell’avvocato che ne è autore è stesa in calce alla copia notificata del ricorso, e ciò ne rende incerta l’anteriorità al controricorso stesso (ex multis Cass. 16862/2007, 5867/2007, 405/2000, quest’ultima resa a sezioni unite). La medesima procura è comunque valida e idonea a legittimare la partecipazione del difensore all’udienza di discussione (ex multis Cass. 28714/2008, 19066/2006, 7998/2002).

2. – Sempre in via preliminare va dato atto del deposito di alcuni documenti effettuato in cancelleria il giorno dell’udienza dalla parte ricorrente.

Si tratta dell’atto di revoca del difensore nominato con la procura a margine del ricorso, della nomina di due nuovi difensori e della copia di una serie di documenti riguardanti il merito della vicenda per cui è causa.

L’atto di nomina dei nuovi difensori è nullo perché la sottoscrizione della parte non è autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c. Conseguentemente anche la revoca del precedente difensore è priva di effetti nel processo (art. 85 c.p.c.). La produzione dei restanti documenti è poi inammissibile non riguardando i medesimi la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.).

3. – Con il primo motivo di ricorso si censura l’omessa audizione del minore infrasedicenne, in violazione dell’art. 250 c.c.

3.1. – Il motivo è fondato.

L’obbligatorietà dell’audizione del minore infrasedicenne nel procedimento di cui all’art. 250, comma quarto, c.c. è sempre stata riconosciuta da questa Corte sul rilievo che, pur non assumendo il minore la qualità di parte del procedimento, la legge impone che sia sentito – sempre che non ne sia incapace per ragioni di età o per altre cause, da indicare nella motivazione del provvedimento – a fini istruttori, in vista dell’accertamento della rispondenza al suo interesse dell’opposizione al riconoscimento dell’altro genitore (ex multis Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, 21359/2004, 395/2006).

Più recentemente, tuttavia, la Corte costituzionale, nell’escludere l’incostituzionalità dell’art. 250, comma quarto, c.c. per la omessa previsione della necessità della nomina di un curatore speciale del minore – necessità normalmente negata da questa Corte sul fondamento della mancanza della qualità di parte in capo a quest’ultimo (cfr. Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, citt.) – ha affermato, al contrario, che al minore ‘va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 c.c.’, di regola rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ma per la quale può essere nominato un curatore speciale, ai sensi della norma generale di cui all’art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d’interesse con il genitore rappresentante (sent. n. 83 del 2011, nonché ord. n. 301 dello stesso anno).

Il Collegio si adegua a tale interpretazione, posta dal giudice delle leggi a fondamento dall’esclusione dell’illegittimità costituzionale della norma in questione. Ciò peraltro comporta, per quanto immediatamente rileva ai fini della specifica questione sollevata con il motivo di ricorso, solo una diversa giustificazione della già ritenuta obbligatorietà dell’audizione del minore degli anni sedici nel giudizio di cui all’art. 250, comma quarto, c.c.: giustificazione non più radicata in mere esigenze istruttorie, bensì nella qualità di parte riconosciuta al minore, stesso.

Ha dunque errato la Corte d’appello di Salerno nell’omettere di procedere all’audizione senza indicare alcuna ragione di incapacità del minore a renderla.

2. – Nell’accoglimento del primo motivo, attinente a una nullità processuale, resta assorbito il secondo con cui, denunciando vizi di motivazione, si censura la statuizione di merito relativa al superamento dell’opposizione della ricorrente al riconoscimento del minore da parte del padre naturale.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nel giudizio ai sensi dell’art. 250, comma quarto, c.c. il minore degli anni sedici dev’essere obbligatoriamente sentito, salvo che ne sia incapace per età o per altre ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *