Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 273. Esterovestizione in tema di mancato pagamento Iva nel settore auto.


[….]
segue pagina antecedente

le, in particolare, accerta il quantum dell’imposta evasa con le regole e gli strumenti propri del rito penale. Questi, pertanto, puo’ superare i limiti del procedimento tributario ed utilizzare tutti i mezzi di prova previsti dall’ordinamento processuale penale, quali, ad esempio, la prova testimoniale, preclusa invece al giudice tributario. Il giudice penale, quindi, sebbene debba far riferimento alla legge tributaria, puo’ e deve disattenderla per quanto attiene agli strumenti di carattere presuntivo utilizzati in sede di accertamento per la ricostruzione indiretta della base imponibile che confliggono con i principi generali del sistema penale. Alla luce di una simile impostazione, percio’, l’attivita’ originata dalla notizia di reato e’ destinata a procedere in maniera del tutto autonoma rispetto a quella amministrativa tributaria, e puo’ arrivare a quantificazioni dell’imposta evasa non congruenti o addirittura contrastanti con questa. A tal proposito anche la giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008 – dep. 28/05/2008, De Cicco, Rv. 239984; ancora, Sez. 3, sentenza n. 44479 del 2012, ric. Orlandi, non massimata) e’ ormai consolidata nel ritenere che, ai fini dell’individuazione del superamento delle soglie di punibilita’ previste dal D.Igs. 74/00, sia compito del giudice penale accertare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che puo’ anche sovrapporsi ed entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
E’ quindi ben possibile che la pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria venga ridimensionata o addirittura invalidata nel giudizio innanzi al giudice tributario, senza che cio’ possa vincolare il giudice penale e senza che possa quindi escludersi che quest’ultimo pervenga – sulla base di elementi di fatto in ipotesi non considerati dal giudice tributario – ad un convincimento diverso, di cui occorre dare specifica e congrua motivazione, che tuttavia se ben puo’ e deve essere richiesta al giudice della cognizione, non e’ altrettanto richiedibile al giudice del riesame nell’esercizio del limitato sindacato cautelare, confrontandosi lo stesso con i dati prospettatigli dalla pubblica accusa e contenuti nella CNR allegata agli atti sulla cui base il primo giudice ha disposto il sequestro, il quale, a fronte di una diversa indicazione dell’ufficio tributario circa l’ammontare dell’imposta evasa (contenuta in un accertamento della cui definitivita’ non e’ peraltro nemmeno dato sapere), non ha strumenti di valutazione per poter ritenere che l’accertamento tributario sia quello maggiormente corretto rispetto alle risultanze dell’attivita’ investigativa, essendo tale organo sprovvisto di poteri istruttori necessari al fine di verificare le ragioni della diversa determinazione operata dall’Ufficio, a fronte di un calcolo diverso e superiore operato dalla Guardia di Finanza.
11. Per quanto concerne i capi g) ed h) della rubrica, in relazione ai quali sono sollevati il terzo ed il quarto motivo (che, per la sostanziale omogeneita’ dei profili di doglianza, meritano congiunta trattazione), valgano, anzitutto, le considerazioni di carattere generale in ordine alla sussistenza di una esterovestizione societaria della (OMISSIS), operate dal tribunale del riesame a proposito della societa’ slovena. Nel resto, le doglianze difensive con cui si contesta il fatto che i giudici del riesame non avrebbero adeguatamente valutato le diverse risultanze derivanti dai bilanci della societa’ svizzera attestati dalla societa’ di revisione che avrebbero escluso la tesi accusatoria relativa all’infedele dichiarazione dei redditi per oltre 8 milioni di Euro, sono meramente contestative, a fronte di una argomentazione del tribunale del riesame il quale sottolinea come in sede cautelare la valutazione della societa’ di revisione non possa ritenersi avere un peso maggiore rispetto ai dati frutto dell’accertamento svolto dalla polizia giudiziaria operante, richiamando a tal proposito le risultanze dell’accertamento induttivo per poi sottolineare come compito del tribunale sia quello di verificare se sussista nel caso concreto il requisito dell’esistenza degli indizi e, tal riguardo, ribadisce il tribunale, la notizia di reato non sarebbe perplessa ma spenderebbe argomenti corretti quantomeno sul profilo formale come indicato in un preciso sistema di valutazione “Key financial”.
Le doglianze difensive, pertanto, a fronte di tale risposta fornita dal tribunale sul punto, tradiscono ancora una volta il tentativo del ricorrente di chiedere a questa Corte di sostituire con un proprio giudizio di merito quello nei termini indicati svolto dal tribunale del riesame, operazione del tutto inibita in questa sede, come dianzi ricordato. Va qui ribadito, infatti, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (v., da ultimo: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
12. Cio’ vale anche con riferimento alla censura secondo cui i giudici del riesame non avrebbero motivato circa la natura di societa’ schermo del patrimonio dell’indagato, atteso che i giudici del riesame, sul punto, richiamano il contenuto della pag. 7 della richiesta del PM ricordando le ragioni esposte per le quali la societa’ in questione e’ considerata di puro schermo del patrimonio dell’indagato, il quale e’ amministratore e a cui appartiene la sua casa di abitazione. Sul punto, i giudici ritengono che quanto esposto dal Pm sia attendibile nella ricostruzione e che non avrebbe rilievo il fatto che non vi sia ancora dispiegamento di prova definitiva, con la conseguenza che la dichiarazione del reddito per imposta diretta avrebbe dovuto riguardare tutto l’attivo o il profitto e, sul punto, la difesa non avrebbe svolto alcun argomento a contrasto o almeno di interesse nella sede cautelare. La censura difensiva, dunque, si presenta al cospetto di tale argomentazione come generica per aspecificita’, mancando ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non puo’ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificita’ (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
13. Infine, quanto alla censura secondo cui la tesi della societa’ “schermo” non reggerebbe logicamente di fronte alla stessa tesi accusatoria imperniata sull’evasione d’imposta da parte della (OMISSIS) cio’ che escluderebbe la natura fittizia della societa’ che sarebbe stata ritenuta esterovestita e dunque debitrice delle imposte gravanti sulla societa’ di captale, con la conseguenza che il patrimonio non avrebbe potuto essere sequestrato per equivalente, e’ palese il tentativo della difesa del ricorrente di censurare l’approdo valutativo del tribunale del riesame contestando la logicita’ della tesi della societa’ “schermo” perche’ ritenuta incompatibile con la prospettazione accusatoria. Ma, come gia’ evidenziato in precedenza in termini generali, si tratta di censura preclusa in questa incidentale sede cautelare reale di legittimita’, atteso che e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicita’ manifesta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (da ultimo: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 – dep. 08/02/2017, Zaharia, Rv. 269119).
14. Sulla base delle considerazioni che seguono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
A tale proposito e’ il caso di precisare che manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, non e’ soltanto la questione palesemente pretestuosa o artificiosa oppure quella apparente, tale cioe’ da presentarsi ictu oculi come inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, o quella caratterizzata da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il piu’ delle volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell’ordinamento (da ultimo, ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, in motiv.), situazioni processuali che non esigono percio’ un particolare sforzo motivazionale per essere confutate.
Manifestamente infondata e’, invece, anche la questione che – pur dando luogo, sul piano logico, all’impostazione di un sillogismo – rende assolutamente vana, sul piano giuridico, la prospettazione dell’ipotesi strutturata con il motivo di ricorso, per l’assoluta inconsistenza della premessa che muove dall’interpretazione della norma o del principio giuridico invocati.
Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere manifesto, o meno, dell’infondatezza, occorre delibare sulla solidita’ delle ragioni poste a fondamento della doglianza, non potendo l’ampiezza della motivazione giudiziale o la complessita’ e la diffusivita’ delle argomentazioni spese dal ricorrente con il motivo di impugnazione essere ritenute logicamente incompatibili con un procedimento ermeneutico che sfoci in un’affermazione di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. Infatti, proprio la carenza di fondamento dell’ipotesi prospettata con il motivo di gravame puo’ richiedere la produzione di un particolare sforzo argomentativo per sostenerla, cosi’ da esigere parallelamente un’articolata motivazione per confutarla.

15. Consegue pertanto la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *