Integra una condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori, rilevante ai sensi dell’articolo 388 c.p., comma 2, anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, salva la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravita’, quando l’attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione.
“Eludere” significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e cio’ anche attraverso una mera omissione; il genitore affidatario e’ tenuto a favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravita’, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e cio’ proprio perche’ entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
Ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, puo’ avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalita’ del secondo.
Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1748
Data udienza 14 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 04/07/2016 dalla Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato previsto dall’articolo 388 c.p., comma 2, ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, (OMISSIS).
A (OMISSIS) e’ contestato di aver reiteratamente eluso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, emesso nell’ambito del giudizio di separazione con (OMISSIS), avente ad oggetto l’affidamento condiviso della figlia minore nata dal matrimonio; la condotta sarebbe consistita nell’aver impedito senza giustificato motivo al padre di “prelevare” la bambina nel periodo delle festivita’ natalizie del 2009 e durante le festivita’ pasquali del 2010, nonche’ in altre occasioni.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata articolando due motivi, con i quali deduce rispettivamente violazione di legge in relazione all’articolo 388 c.p., comma 2, e vizio di motivazione.
Si sostiene che il riconoscimento da parte della Corte di merito delle esigenze di lavoro e di salute che avrebbero, almeno in alcune occasioni, impedito alla imputata di osservare il contenuto del provvedimento obiettivamente generico emesso dal Presidente del Tribunale di Roma e di garantire quindi il diritto di visita del padre, avrebbe dovuto condurre a non ritenere elusivo il comportamento della ricorrente, atteso che la condotta del reato in questione non coincide con la mera inosservanza della prescrizione imposta; in tal senso si evidenzia la contraddittorieta’ della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
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