Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 657. Nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto

Nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

Sentenza 31 gennaio 2018, n. 657
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 9522 del 2016, proposto da:
Consorzio Zo. In. e Po. Fl. di Pa., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Fu. Lo. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Mu. s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Ra. Im. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Bi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
Impresa To. s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 01168/2016, resa tra le parti, concernente annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato con destinazione uffici magazzino e laboratori nel polo della ricerca della zona industriale di Padova
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Società Mu. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Re. D’A. in dichiarata delega di Ma., Bi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ambito delle attività per la realizzazione del c.d. Polo della Ricerca nella zona industriale di Padova, il Consorzio Zo. In. e Po. Fl. di Pa. – Consorzio ZI., ente pubblico economico costituito da Provincia di Padova, Comune di Padova e Camera di Commercio, con bando 9 ottobre 2015 indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione di un fabbricato con destinazione uffici, laboratorio e magazzino da realizzare in conformità al progetto esecutivo precedentemente approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ente.
L’importo complessivo dell’appalto era di Euro 2.900.442,16 di cui Euro 30.481,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Il disciplinare di gara prevedeva, per quanto di interesse al presente giudizio, al punto 6) di pag. 21, la facoltà per i concorrenti di inserire nell’ambito della busta “B – offerta tecnica” un “impegno a stipulare, ai sensi dell’art. 126, comma 1, del Regolamento, quale condizione più vantaggiosa per l’amministrazione appaltante e quindi non obbligatoria, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti di costruzione”; era specificato, poi, che: “In mancanza di tale impegno o dell’indicazione del limite di indennizzo offerto, verrà attribuito il coefficiente pari a zero nel corrispondente criterio di valutazione dell’offerta”. Tra i criteri di valutazione dell’offerta era, dunque, previsto anche quello della “estensione termini garanzia (decennale postuma)”, con la previsione della possibilità di attribuire fino ad un massimo di 10 punti a seconda del limite di indennizzo indicato (da un minimo di Euro 500.000,00 al massimo di Euro 1.000.000,00).
2. Alla procedura partecipavano 13 concorrenti e nella graduatoria finale risultava al primo posto il Consorzio stabile progettisti costruttori, seguito dall’A.T.I. Si. s.r.l. e altri; al quarto posto era classificata l’A.T.I. Mu. Co. s.r.l. – Ra. Im. s.r.l.. La differenza tra la terza e la quarta classificata era di 4,332 punti.

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