Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 657. Nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto

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3. Concluse le operazioni di gara, la Commissione procedeva alla verifica dell’anomalia delle offerte della prima e seconda classificata, e con deliberazione 14 gennaio 2016, avendo riscontrato per entrambe la condizione di anomalia, ne disponeva l’esclusione, aggiudicando l’appalto alla terza classificata, Impresa To. s.p.a., alle condizioni da questa offerte.
4. Il Consorzio stabile, primo classificato, impugnava al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto il provvedimento di esclusione unitamente all’aggiudicazione all’Impresa To. s.p.a. nel giudizio con numero di Rg. 293/2016; si costituivano la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria; l’A.T.I. Mu. Co. s.r.l. impugnava il provvedimento di aggiudicazione nel giudizio con numero di Rg. 300/2016; anche in questo giudizio si costituivano la stazione appaltante e l’aggiudicataria.
4.1. L’A.T.I. Mu. Co. s.r.l., infatti, a seguito di accesso agli atti, veniva a conoscenza del fatto che l’Impresa To. s.p.a. aveva presentato, in sede di offerta, un atto di impegno difforme da quello richiesto dal disciplinare di gara in quanto la copertura assicurativa non era estesa al rischio di rovina totale o parziale dell’intera opera, ma solamente a talune parti di essa (le c.d. partite di copertura: Impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali; Costi di demolizione e sgombero, Facciata continua); doveva ritenersi incongrua, pertanto, la decisione della stazione appaltante di attribuirle il massimo punteggio previsto (10 punti). Era stato, del resto, proprio tale punteggio che aveva consentito all’Impresa To. s.p.a. di superarla in classifica e, dunque, a seguito dell’esclusione delle prime due imprese, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.
5. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, dopo aver riunito i due ricorsi ai fini cautelari, con ordinanza 6 aprile 2016, n. 170, accoglieva l’istanza del Consorzio stabile progettisti costruttori di sospensione dei provvedimenti impugnati, e per converso, respingeva l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione proposta dall’A.T.I. Mu. Co. s.r.l., rinviando ad udienza pubblica per la decisione di entrambi i ricorsi.
5.1. Nei confronti dell’ordinanza cautelare era proposto appello al Consiglio di Stato da parte del Consorzio ZI., accolto con ordinanza 19 maggio 2016 n. 1877. Il 25 maggio 2016, pertanto, il Consorzio ZI. sottoscriveva il contratto di appalto con Impresa To. s.p.a.
6. Il giudizio di primo grado era concluso dalla sentenza 24 ottobre 2016, n. 1168 della sezione I, che, confermata la riunione dei giudizi anche ai fini del merito, respingeva il ricorso proposto da Consorzio stabile progettisti costruttori, compensando le spese di lite; accoglieva, invece, il ricorso proposto da A.T.I. Mu. Co. s.r.l., e, respinta la domanda di subentro nel contratto già concluso, condannava il Consorzio ZI. al risarcimento del danno per equivalente, oltre alle spese di lite.
7. Nei confronti della sentenza di primo grado è stato proposto appello dal Consorzio ZI.. Si è costituita in giudizio l’A.T.I. Mu. Co. s.r.l.; è rimasto intimata l’Impresa To. s.p.a., pur regolarmente convenuta in giudizio.
Le parti hanno presentato memorie in vista dell’udienza pubblica, cui è seguita memoria di replica del Consorzio ZI.. All’udienza del 14 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo di appello, il Consorzio ZI. censura la sentenza di primo grado per contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione, e per erronea interpretazione della lex specialis della gara e della documentazione relativa.
8.1. Assume l’appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la dichiarazione di impegno formulata dall’Impresa To. s.p.a. nella sua offerta tecnica, attribuendo al termine “specificazione” ivi utilizzato un significato diverso da quello assunto alla luce del contesto degli atti; a parere della stazione appaltante la “specificazione” di alcuni rischi doveva intendersi come estensione della garanzia anche a quelle parti dell’edificio (impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali, facciata continua) e a quelle opere (costi di demolizione e sgombero) normalmente non contemplate dalle polizze assicurative e, comunque, non contemplate dagli schemi tipo di polizza di cui all’allegato del d.m. 12 marzo 2004 n. 123 (Regolamento recante la disciplina degli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative in materia di appalti pubblici) – sezione II – Coperture assicurative, punto 2., richiamato al punto 7, pag. 4 del bando di gara quale modello di polizza assicurativa da fornire alla stazione appaltante (nel caso di specie per danni a terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo anche dovuti a rovina totale o parziale dell’edificio e a gravi difetti di costruzione).
9. Il motivo di appello è fondato.

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