Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1616. In tema di distanze tra costruzioni, il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, comma 1

In tema di distanze tra costruzioni, il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, comma 1 – traendo la sua forza cogente dall’articolo 41 quinquies L. Urb., commi 8 e 9 e prescrivendo, per la zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti – e’ disciplina integrativa dell’articolo 873 c.c. immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivatistici, per cui, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata, sia con ancor maggior fondamento in caso di mancanza di contrasto e quindi in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito – nel primo caso mediante disapplicazione della disposizione illegittima, nel secondo caso mediante diretta applicazione della norma di divieto – di dare attuazione alla disposizione integrativa dell’articolo 873 c.c., ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mediante condanna all’arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti di tale volume o, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume, mediante condanna all’integrale eliminazione della nuova edificazione.

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Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1616
Data udienza 29 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24223/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), tutti aventi causa ed eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)) quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)) quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) tutti quali eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 301/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo e per il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale, in subordine: per l’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, per il rigetto del primo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale; in ulteriore subordine: per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto del quarto motivo e per l’assorbimento del restante motivo del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

1. Con separati ricorsi per denuncia di nuova opera depositati il 2/11/1984 (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS), dall’altro, hanno convenuto (OMISSIS), germana del primo ricorrente, innanzi al pretore di Ischia lamentando la violazione da parte della stessa della distanza legale dai rispettivi confini, quale risultante dalle disposizioni del piano regolatore integrative dell’articolo 873 c.c., attraverso una nuova fabbrica realizzata in ampliamento di preesistente appartamento in via (OMISSIS).

2. Con sentenza del 26/2/1994 il pretore ha rimesso per competenza i procedimenti riuniti innanzi al tribunale di Napoli, ove rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio rispetto ad altra disposta in sede pretorile – il giudice onorario aggregato di sezione stralcio con sentenza depositata l’11/9/2002 ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) intervenuti volontariamente, all’arretramento a metri cinque dal confine e in ogni caso a metri dieci dai fabbricati frontistanti delle controparti.

3. Gli eredi di (OMISSIS) hanno impugnato la predetta decisione innanzi alla corte d’appello di Napoli che, disposta consulenza tecnica anche in secondo grado, con sentenza depositata il 31/1/2012 ha accolto il gravame in quanto proposto nei confronti di (OMISSIS), rigettando l’originaria domanda di arretramento dallo stesso proposta, mentre ha rigettato l’appello nei confronti di (OMISSIS), confermando la condanna pronunciata in prime cure su istanza dello stesso sig. (OMISSIS).

3.1. A motivazione della propria decisione, la corte territoriale ha considerato:

– che in sede di approvazione da parte della regione Campania del piano regolatore generale del comune di Ischia l’area in discussione fosse stata riclassificata come sottozona A1 “di rilevante interesse ambientale” per la quale l’articolo 7 bis, predisposto d’ufficio, vieta nuove costruzioni e consente soltanto interventi di ristrutturazione per immobili privi di interesse storico, artistico o ambientale, senza regolamentare le distanze, come rilevato anche in sede di consulenza tecnica di ufficio;

– che di conseguenza, secondo la corte d’appello, la distanza da applicarsi fosse quella tra costruzioni di cui all’articolo 873 c.c., non integrato dallo strumento locale in quanto meramente volto a vietare l’edificazione;

– che, quindi, trattandosi di distanza codicistica e non dettata da strumento urbanistico, tale distanza fosse derogabile, e derogata nel caso di specie da disposizioni comportanti la costituzione di una servitu’ contenute nell’atto di donazione per notar (OMISSIS) del 9/5/1980 (e poi confermate con disposizioni testamentarie) con cui, donando i contigui fondi ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS), il loro padre (OMISSIS) avrebbe consentito un prolungamento del fabbricato di metri tre senza possibilita’ di eccepire, per la controparte, violazioni di distanze;

– che di conseguenza, in accoglimento dell’appello, andasse rigettata la domanda proposta da (OMISSIS), essendo applicabile al manufatto la deroga alle distanze di cui alla predetta servitu’;

– che, invece, atteso che il terrazzo e il porticato di (OMISSIS) distano tra 71 centimetri e 2,87 metri dal fabbricato (OMISSIS) accertato quale preesistente, “appar(isse) meritevole di conferma la sentenza di condanna degli odierni appellanti” sulla domanda originaria di (OMISSIS).

4. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), ricorrono – affidandosi a quattro motivi – per la cassazione di detta sentenza nei confronti di (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e di (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).

4.1. Resistono con separati controricorsi (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo (OMISSIS) altresi’ ricorso incidentale su un motivo.

4.2. Non spiegano difese gli altri eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ vizi di motivazione quanto al governo delle spese del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

1.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, mentre con il terzo motivo – ai sensi del n. 5) della medesima disposizione – si lamenta motivazione contraddittoria e insufficiente sul fatto controverso e decisivo della distanza. Dai predetti due punti di vista, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui, da un lato, ha riconosciuto – in particolare quanto al rapporto processuale tra gli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) – l’applicabilita’ ai fini delle distanze per le costruzioni nell’area in questione dell’articolo 873 c.c., ritenuto dai giudici napoletani non integrato da disposizioni del piano regolatore prevedente divieto di costruire, e quindi la derogabilita’ del regime delle distanze in virtu’ di atti di autonomia negoziale, mentre dall’altro ha dato contraddittoriamente applicazione (mediante conferma della decisione del giudice onorario della sezione stralcio, e rigettando appello sul punto) a norme integratrici dell’articolo 873 c.c., prevedenti distanze dal confine di metri cinque e dalle costruzioni di metri dieci, attuate dal giudice onorario di prime cure ma dichiaratamente non applicabili secondo i giudici locali d’appello per essere nella zona vietata l’edificazione.

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