Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 657. Nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto

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9.1. La dichiarazione di impegno dell’Impresa To. s.p.a. è del seguente tenore: “Dichiara … 6) di impegnarsi a stipulare con Primaria compagnia di assicurazione la Polizza Indennitaria Decennale Postuma per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 specificando che la stessa garantirà le seguenti partite di copertura: Impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali, costi di demolizione e sgombero, Facciata continua”.
La controversia si incentra sul significato della “specificazione” delle partite di copertura: si dibatte se l’impresa abbia voluto in questo modo limitare la garanzia ovvero estenderla; nel primo caso l’attribuzione del punteggio massimo (10 punti) a tale contenuto dell’offerta sarebbe effettivamente incongruo e la decisione della stazione appaltante ingiusta.
9.2. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che con la “specificazione” dell’impegno, l’Impresa To. s.p.a. abbia inteso limitare la copertura assicurativa solamente a taluni rischi (denominati “partite di copertura”), lasciandone fuori altri altrettanto rilevanti quali quelli relativi ai difetti strutturali dell’immobile, dell’involucro, dei pavimenti e rivestimenti interni e degli intonaci e rivestimenti esterni. In tal senso sarebbe il significato letterale dei termini utilizzati, considerato che “specificazione” ha un significato diverso da quello dei termini “aggiunta”, “integrazione” ed “estensione” che l’impresa avrebbe potuto utilizzare qualora avesse inteso estendere i rischi coperti dalla polizza. Quando, allora, le espressioni letterali utilizzate nell’atto negoziale consentono di pervenire ad una interpretazione chiara ed univoca l’interprete deve arrestarsi ad esse, potendo e dovendo far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici solamente ove il dato letterale si riveli insufficiente ad evidenziare la volontà contrattuale delle parti.
10. Il ragionamento non convince.
Come ritenuto dal Tribunale, la questione è di natura interpretativa; va interpretata la dichiarazione di impegno dell’Impresa To. s.p.a. facendo applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. utilizzabili, in ragione del rinvio dell’art. 1324 cod. civ., nei limiti di compatibilità, anche per l’interpretazione degli atti unilaterali, come la dichiarazione in esame qualificabile come promessa unilaterale. In particolare, nel caso dei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare quale sia stato l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (così Cass. civ., sez. I, 6 maggio 2015, n. 9127, nonché negli stessi termini, Cass. civ., sez. lav., 14 novembre 2013, n. 25608; sez. II, 20 gennaio 2009, n. 1387).
Il Tribunale ha errato, però, nel ritenere che il criterio di interpretazione letterale, rivestendo carattere fondamentale e prioritario, escluda la ricerca della comune intenzione delle parti (ovvero, più esattamente, nel caso in esame, dell’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio), alla stregua degli altri criteri interpretativi di cui all’art. 1362 e ss. cod. civ., avendo riscontrato l’utilizzo di “espressioni adoperate che siano di chiara e non equivoca significazione”.
Ciò per due ragioni: in astratto, in quanto lo stesso primo comma dell’art. 1362 cod. civ. impone all’interprete, nella ricerca della comune intenzione delle parti (rectius: dell’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio), di non “limitarsi al senso letterale delle parole”, e la giurisprudenza più recente, cui il Collegio intende dar seguito, ha precisato che: “nell’interpretazione del contratto, … il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti”(così, Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2004, n. 18670, ripresa in termini da Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2017, n. 16181); in concreto, poiché le parole utilizzate dall’Impresa To. s.p.a. non sono affatto univoche e di chiara significazione come ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Se è vero, infatti, che la società avrebbe potuto utilizzare i termini “aggiunta”, “integrazione” ed “estensione” in luogo della “specificazione” ove avesse voluto estendere i rischi coperti dalla polizza, è altrettanto vero che avrebbe potuto utilizzare la locuzione “nei limiti” o “per le sole”, ove avesse inteso restringere i rischi indennizzabili.
10.1. Va ricercato, dunque, l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio utilizzando, in particolare, il criterio dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) e il criterio dell’interpretazione globale che tiene conto anche del comportamento complessivo della parte (art. 1362, comma 2, cod. civ.).
10.2. L’Impresa To. s.p.a., nella sua dichiarazione, si è impegnata, innanzitutto, “a stipulare con Primaria Compagnia di assicurazione la Polizza indennitaria decennale postuma per un importo di Euro 1.000.000,00”. Riferendosi alla “polizza indennitaria decennale postuma” l’impresa ha inteso impegnarsi negli esatti termini del bando di gara, che, infatti, al già citato punto 6) di pag. 21 (par. 11. Contenuto della Busta “B – Offerta tecnico organizzativa e finanziaria”) prevede l’impegno a stipulare “una polizza indennitaria decennale”; detta polizza – è espressamente precisato – è “a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi” con indennizzo compreso fra l’importo di Euro 500.000,00 e l’importo di Euro 1.000.000,00.
L’Impresa To. s.p.a. poteva, dunque, limitarsi a tale dichiarazione, in quanto esattamente corrispondente all’impegno richiesto dalla stazione appaltante.

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