Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 637. Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale

Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale o se, al contrario, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l’attribuzione, possono considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi; pertanto, più che il numero dei riconoscimenti conseguiti, conta la loro distribuzione uniforme in tutto l’arco della carriera, essendo innegabile che se gli encomi ed elogi sono normalmente collegati a specifici episodi della carriera del militare, la loro presenza in tutti i momenti della stessa è ragionevolmente indicativa di un percorso di alto livello.

Sentenza 31 gennaio 2018, n. 637
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2016, proposto da:
Ca. Al., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. An., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via (…);
nei confronti di
Fr. Me. e altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1463/2015 della sez. I bis del TAR Lazio, depositata il 29 dicembre 2015 non notificata.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avv. An. e l’avv. dello Stato Ti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ten. Col. Ca. Al. impugnava innanzi al TAR Lazio l’esito del giudizio di avanzamento per il 2011 in base al quale risultava posizionato al 55° posto della graduatoria di merito con p. 27,65 e non iscritto in quadro.
Con il ricorso e i motivi aggiunti (questi ultimo articolati all’esito degli incombenti istruttori disposti dal TAR) egli illustrava i propri brillanti precedenti di servizio e denunciava la riduttività della valutazione assegnatagli dalla C.S.A. anche con riferimento al collega Fr. Me., cui erano stati attribuiti punti 28,09 e che era stato iscritto in quadro, ancorché dal ricorrente non ritenuto in possesso di titoli, qualifiche e comandi superiori.
Il TAR respingeva il ricorso, sulla base delle argomentazioni che possono essere così sintetizzate.
Non era possibile, in primo luogo, rilevare i sintomi del c.d. “eccesso di potere in senso assoluto”, riscontrandosi, nel grado rivestito al momento della valutazione dall’A. numerosi giudizi finali privi di espressioni elogiative così come, con riguardo alle cd. aggettivazioni interne, numerose voci non apicali.
Il giudice di prime cure rilevava anche l’esistenza di una scheda valutativa conclusa con il giudizio di “superiore alla media” per 10 mesi da Ufficiale subalterno.
In altri termini, non ricorrevano quelle condizioni di perdurante eccellenza nella carriera che, in ipotesi, consentirebbero di censurare la condotta valutazione per eccesso di potere in senso assoluto.
Quanto ai motivi incentrati sull’eccesso in senso relativo, sviluppati con riguardo al controinteressato Fr. Me., il TAR, richiamata la consolidata giurisprudenza in materia, osservava che “il coacervo di elementi oggetto di valutazione, l’altalenante comparazione di un profilo piuttosto che di un altro tra i due concorrenti in questione, la inevitabile diversità degli incarichi operativi ricoperti dai due Ufficiali, le diverse epoche in cui sono stati agli stessi attribuiti encomi ed elogi nonché la natura stessa della valutazione dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore che si risolve in un giudizio prognostico riferito all’espletamento di funzioni di livello superiore rappresentano elementi di ordine fattuale e logico unitariamente convergenti nel far ritenere infondata la censura di eccesso di potere in senso relativo, avuto anche riguardo alla non elevata differenza di punteggio”.
L’appello dell’ufficiale è affidato al seguente complesso mezzo di gravame:
1. Carenza di motivazione o, quantomeno, apoditticità della stessa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 del d.lgs. n. 66/2010 e dei criteri indicati nel libro IV, titolo VII, Capo I del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Sviamento, Illogicità, Ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici.
Il primo errore sarebbe stato quello di richiamare un giudizio complessivamente reso dai commissari, ragion per cui la carenza di un titolo sarebbe stata compensata dal possesso di un altro.
Tuttavia, nella valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello, gli Ufficiali si vedono assegnare un distinto punteggio per ogni gruppo di qualità previsto.

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