Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 637. Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale

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La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che spetta alla commissione di avanzamento valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale o se, al contrario, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l’attribuzione, possono considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (cfr. ad esempio Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze nn. 369/93 e 1934/01; nello stesso senso, Sez. III, parere n. 1771/2004).
Ciò in ragione del fatto che tale elemento si presta ad apprezzamenti di natura prettamente discrezionale, giacché “il grado di accidentalità e la diversità degli incarichi, per impegno, responsabilità richieste e difficoltà da affrontare, la diversità fisiologica dei criteri e degli apprezzamenti che possono condurre a conferire tali encomi e benemerenze, conferiscono al dato quantitativo delle stesse un limitato peso, non tale da risultare decisivo, o apprezzabilmente significativo, nell’anteporre un ufficiale ad un altro nel conferimento del grado superiore. Anche in questa materia, la variabilità nel tempo delle circostanze ambientali interne al Corpo e la disomogeneità delle situazioni concrete in cui si collocano gli ufficiali, rendono incerto il valore del dato in parola, comunque non connesso in modo univoco a criteri oggettivi di misurazione e valutazione comparativa delle doti espresse nella sua attività da un ufficiale” (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 1446/1999).
Pertanto, più che il numero dei riconoscimenti conseguiti, conta la loro distribuzione uniforme in tutto l’arco della carriera, essendo innegabile che se gli encomi ed elogi sono normalmente collegati a specifici episodi della carriera del militare, “la loro presenza in tutti i momenti della stessa è ragionevolmente indicativa di un percorso di alto livello” (Cons. Stato Sez. IV, sentenza n. 1363/2011).
Alla luce di tali coordinate interpretative, nel caso oggi in rilievo non emergono elementi di palese irragionevolezza nella valutazione della commissione perché, a differenza dell’appellante, il chiamato in causa vanta 3 encomi solenni ed un complesso di ricompense distribuite in un più ampio arco di carriera.
Deve pertanto condividersi quanto fatto rilevare dall’amministrazione, secondo cui, una volta che le benemerenze attribuite abbiano superato il vaglio di legittimità e siano state inserite nella documentazione caratteristica, la C.S.A. è obbligata a tenerne conto, sia pure dando ad esse il peso che ritiene più appropriato nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa, alla luce della particolare rilevanza del comportamento premiato nonché del prestigio apportato dall’interessato al Corpo e/o all’Ente di appartenenza, e comunque avuto riguardo all’elemento obiettivo della distribuzione di siffatte ricompense nell’arco della carriera.
Né, invero, nel caso di specie, un utile elemento di differenziazione può rinvenirsi nel conseguimento di ulteriori onorificenze da parte dell’appellante, poiché esse sono ampiamente presenti anche nel curriculum del chiamato in causa.
Per quanto concerne le qualità professionali (valutate come “superlative” per Me. e “ottime” per Al.) l’appellante ha particolarmente stigmatizzato il fatto che il chiamato in causa non possa esibire una versatilità di impiego pari alla sua.
Va tuttavia ricordato che, in assenza di parametri predeterminati dal legislatore o dalla commissione di avanzamento, il giudice amministrativo non può effettuare valutazioni in merito all’importanza delle funzioni svolte dai diversi scrutinati, trattandosi di apprezzamenti di valore rimessi alla competenza esclusiva della commissione medesima.
Sulla scorta di tale, invero granitico indirizzo, non è quindi possibile condividere la principale linea argomentativa dell’appellante, essenzialmente fondata sulla presunzione di una preminenza di taluni incarichi rispetto ad altri.
Al riguardo, non appare poi contestabile (trattandosi di ufficiali del Corpo di commissariato), quanto fatto osservare dall’amministrazione in ordine al fatto che, verosimilmente, la commissione ha dato più peso al livello di preparazione e di esperienza raggiunta dagli ufficiali scrutinati nel settore amministrativo – contabile.
Il chiamato in causa vanta, ad esempio, oltre a variegati incarichi nei diversi settori relativi al Corpo d’appartenenza, una solida esperienza presso strutture complesse della sanità militare quali il Centro di Medicina Legale e il Policlinico Militare di Roma.
Né, invero, può negarsi che, in tali incarichi, egli abbia conseguito positivi e costanti risultati atteso che dalla documentazione caratteristica del grado si evince che egli giunge alla valutazione per cui è causa esibendo un miglior livello di aggettivazioni interne e di giudizi finali, in cui, ad eccezione della scheda di valutazione n. 61, vengono sempre tributate formule elogiative (da ultimo, di “vivissimo e incondizionato compiacimento”).

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