Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 637. Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale

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Premesso che l’appello non reca specifiche censure in ordine alla valutazione dell’insussistenza di profili di eccesso di potere in senso assoluto, ad ulteriore supporto della motivazione della sentenza impugnata può evidenziarsi quanto segue.
4.1. In primo luogo, l’appellante non può essere seguito là dove critica presunti errori materiali e/o inesattezze della documentazione caratteristica del chiamato in causa ovvero la “legittimità” delle ricompense di ordine morale nella stessa trascritte.
Come già evidenziato, infatti, gli apprezzamenti della C.S.A. devono avere riguardo agli “elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando” e quindi tali elementi, ferma restando la discrezionalità valutativa della commissione, costituiscono per essa un dato di fatto.
Ad ogni buon conto, relativamente al computo dei giorni di assenza del Me., con riferimento alle schede nn. 50 e 51, l’amministrazione ha fatto rilevare che, al più, si tratta di una irregolarità nella trascrizione della variazione matricolare.
Non vi è comunque alcuna prova del fatto che la commissione abbia tenuto conto di servizi non debitamente documentati.
Anche in ordine alla valutazione della condizione psico-fisica degli ufficiali sottoposti a scrutinio, la commissione deve attenersi a quanto emerge dalla documentazione caratteristica.
Risulta poi dalla normativa che si è in precedenza riportata (art. 1058, comma 5, del c.o.m. e art. 703, comma 1, del regolamento) che il punteggio che la C.S.A attribuisce ad ogni gruppo di qualità costituisce “l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell’ambito della categoria medesima”.
Sicché è evidente che il gruppo di qualità di cui alla lett. a), non può essere inciso in maniera negativa per effetto di uno soltanto dei fattori di valutazione (nel caso, di specie, la “salute e resistenza fisica”), comunque, nel caso di specie, attestato ai massimi livelli nella documentazione caratteristica.
Allo stesso modo, per quanto concerne le ricompense di ordine morale, non è possibile in sede di avanzamento metterne in discussione la legittimità, ove le stesse risultino regolarmente inserite nella documentazione caratteristica.
Va comunque precisato che, diversamente da quanto assume l’appellante, l’art. 1462 del c.o.m., relativamente alla competenza a tributare gli encomi solenni, prescrive soltanto che gli stessi provengano da “autorità di grado non inferiore a generale di corpo d’armata o equivalente” mentre è solo per gli encomi semplici che richiede l’intervento di un “generale o ammiraglio della linea gerarchica”.
L’appellante propone poi, in concreto, un esame comparativo delle singole voci valutative al fine di dimostrare la disparità di valutazione che si sarebbe verificata a suo svantaggio e, quindi, l’illegittimità dell’operato della commissione di avanzamento.
Al riguardo, deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui ai singoli requisiti e titoli non può riconoscersi una specifica autonomia, nella definizione del giudizio complessivo, in quanto tutti gli elementi vanno considerati nel loro insieme, con la conseguenza che eventuali carenze possono essere compensate da titoli diversi, apprezzati come equivalenti o prevalenti, secondo giudizi di merito rimessi alla competente commissione di avanzamento.
Tale orientamento deve poi essere confermato anche in ordine ai giudizi di avanzamento degli ufficiali di grado inferiore a quello di generale di divisione o di brigata, perché, sebbene i membri della c.s.a. siano chiamati ad attribuire il punto di merito per ciascuno complesso di qualità, quali divisate dall’art. 1058, del c.om., tale attribuzione, come già ricordato, esprime comunque una “valutazione di sintesi” e non semplicemente “una somma di punteggi parziali” per ogni elemento nell’ambito della categoria considerata.
Con specifico riferimento all’ipotesi in cui sia dedotto il vizio di eccesso di potere in senso relativo, si è poi affermato che il giudice amministrativo:
– non può procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni microscopicamente irragionevoli;
– ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla commissione di avanzamento, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi;
– non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato.

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