Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 637. Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale

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La C.S.A avrebbe omesso di valutare taluni fondamentali e determinanti aspetti della carriera dell’appellante mentre, al contrario, avrebbe proceduto alla sopravvalutazione dei titoli del chiamato in causa Fr. Me. mediante la loro mera sommatoria numerica, senza entrare nel merito così come invece richiesto dal d.m. 22.11.2002, n. 299.
Con riferimento alle qualità fisiche (valutate come “validissime” per il Me. ed “elevatissime” per l’A.), non avrebbe, in primo luogo, rilevato una errore presente nella documentazione caratteristica relativa ad un periodo di assenza dal servizio per motivi di salute del controinteressato. Questi, tra il 16.11.2001 e il 15.11.2002 è stato assente complessivamente per giorni 61 e non 60 come invece fatto risultare dalla scheda di mancata redazione di valutazione n. 50.
Secondo il previgente regolamento, in vigore nel periodo interessato (art. 19 d.P.R. 5.6.1976 n. 1076), in ragione dell’assenza superiore a 60 giorni il collega avrebbe dovuto perdere la titolarità dell’incarico. Invece, egli è stato mantenuto nell’incarico di Capo Servizio Amministrativo e valutato per un periodo (anche se pur per un giorno) non svolto.
La scheda valutativa n. 51 evidenzia poi un ulteriore periodo di 38 giorni di assenza per malattia (sempre non dipendente da causa di servizio). Ciononostante – sottolinea l’appellante – la voce interna “salute e resistenza fisica” viene definita “sempre ottima e superiore alla media”.
L’appellante stigmatizza pure il fatto che la C.S.A non abbia considerato che, durante il periodo svolto dal Me. quale Capo Ufficio Capo Servizio Amministrativo presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma, dal settembre 2002 al novembre 2003 (scheda n. 51), il collega sia stato assente 84 giorni per malattia e aspettativa per motivi di salute.
Egli, al contrario, ha chiesto nel tempo solo pochi giorni di riposo e ha ricoperto anche incarichi prettamente operativi, partecipando a tutte le attività addestrative/esercitative.
Per quanto riguarda le qualità morali e di carattere, quelle del Meloni sono state considerate “assolutamente splendide”.
Dalla scheda redatta dalla C.S.A. si rileva che tali qualità sono state in particolare riscontrate “nei tre encomi solenni tributatigli uno dal Capo Ufficio Generale/SME e due dal Vice Comandante Logistico e Capo Dipartimento di Commissariato” costituendo “prove tangibili del suo valore professionale ed umano”.
Tuttavia, i 5 elogi (tutti del Direttore del Centro Medico Legale Militare di Roma), i 4 encomi semplici (di cui 3 tributati dal Direttore del Policlinico di Roma) e i 3 encomi solenni già citati non si riferirebbero ad atti eccezionali, come richiesto dall’art. 1462 del Codice dell’ordinamento militare, ma al mero svolgimento delle mansioni assegnategli.
Gli encomi solenni (1 nel 2008 e 2 nel 2009) sarebbero poi stati attribuiti da autorità che potevano solo fare una proposta al diretto superiore del Me., Vice Comandante Logistico e Capo dipartimento di sanità.
I predetti Ufficiali Generali – prosegue l’appellante – non fanno poi neanche parte della catena di controllo e revisione dell’attività amministrativa.
I comportamenti sottesi agli encomi solenni avrebbero al più meritato un elogio che, a mente del comma 8 dell’art. 1462 del c.o.m., non essendo tributato dal Comandante di Corpo non sarebbe stato comunque trascritto neanche nei documenti personali.
Secondo le istruzioni diramate dalla D.G.P.M.L. l’insussistenza dei requisiti richiesti e l’inosservanza dei criteri di attribuzione impedisce l’annotazione di tali ricompense nella documentazione matricolare, o ne comporta lo stralcio.
L’appellante sottolinea poi il fatto che, al contrario, nei propri confronti, non sia stato adeguatamente considerato che, dei nove elogi riportati nel grado rivestito, ben 7 siano stati tributati dal Comandante del Quartier Generale Italiano presso l’Allied Joint Force Command Naples (ovvero in un Ente interforze ed in un contesto internazionale), mentre tutti gli encomi conseguiti (5) gli sono stati tributati da autorità diverse, in ambienti interforze ed in contesto internazionale (d.m. 571/1993 Consiglio di Stato A.g. 10.1.2002),
Le qualità professionali di Me. sono state poi considerate superlative e quelle di Al. solo ottime.
Tuttavia:
– il Me. ha riportato encomi ed elogi sempre nella stessa sede, sostanzialmente dalle stesse autorità mentre l’A. ha lavorato in svariati Enti di più parti d’Italia, alle dipendenze di più comandanti, anche di altre forze armate ed in contesto internazionale;
– l’appellante si è classificato meglio del chiamato in causa al concorso per ufficiali in Spe, al 18° corso di di aggiornamento professionale, al 19° Corso Apult 2^ Fase.;
– il medesimo, sin dall’inizio della carriera, ha ricoperto incarichi di tale rilevanza da non potere esser paragonati a quelli del Me., in quanto caratterizzati da elevatissima connotazione tecnico/professionale e per di più ricoperti nel grado di sottotenente, Capitano/Maggiore essendo questi ricoperti da Ten. Col. anziani ancora oggi; a conferma di tanto richiama il conseguimento, sin dal 28 luglio 2005, della “Medaglia Mauriziana” al merito di dieci lustri di carriera militare.

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